Integrazione o ReImmigrazione: la protezione complementare come cardine del sistema e il limite giuridico alle teorie di “Remigrazione”

Tribunale di Bologna, sentenza 5 dicembre 2025, R.G. numero 923/2025

Il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” si distingue in modo netto da altre impostazioni oggi circolanti nel dibattito europeo, spesso riassunte sotto l’etichetta di Remigrazione di matrice prevalentemente tedesca. La differenza non è terminologica, ma strutturale e giuridica. Il primo si colloca dentro l’ordinamento vigente; le seconde, nella loro formulazione più radicale, risultano incompatibili con l’attuale sistema costituzionale e convenzionale europeo.

La sentenza del Tribunale di Bologna del 5 dicembre 2025 (ruolo generale numero 923/2025) consente di chiarire questo punto con particolare efficacia, perché mostra come la protezione complementare non sia una deroga al sistema, ma uno dei suoi pilastri ordinanti.

Protezione complementare e integrazione: un rapporto strutturale

La protezione complementare, prevista dall’articolo 19 del Testo Unico sull’Immigrazione, opera come meccanismo di chiusura razionale del sistema. Essa interviene quando l’allontanamento dello straniero, già stabilmente inserito nel contesto sociale italiano, determinerebbe una violazione sproporzionata del diritto alla vita privata e familiare.

Il punto centrale, ribadito dalla sentenza, è che la protezione complementare presuppone l’integrazione effettiva. Non la anticipa, non la promette, non la sostituisce. È lo strumento attraverso cui il sistema riconosce giuridicamente un’integrazione già realizzata, consentendone la stabilizzazione in forma regolare, trasparente e controllata.

Integrazione come limite giuridico, non come valore astratto

Nel provvedimento emerge con chiarezza che l’integrazione non è evocata come valore politico o morale, ma come criterio giuridico di bilanciamento. Lavoro, autonomia economica, legami familiari, inserimento sociale, assenza di pericolosità: sono questi gli elementi che delimitano il potere statale di disporre l’allontanamento.

È proprio questo passaggio che rende il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” compatibile con il diritto positivo. La permanenza non è un diritto incondizionato, ma una conseguenza giuridica di un comportamento conforme. In assenza di tale comportamento, il limite al rimpatrio non opera.

ReImmigrazione e Remigrazione: una distinzione necessaria

È a questo punto necessario chiarire un equivoco ricorrente. Le teorie di Remigrazione di derivazione tedesca, nella loro impostazione più nota, postulano un ritorno generalizzato o comunque sganciato da una valutazione individuale del grado di integrazione. Questo approccio si pone in evidente frizione con l’attuale assetto giuridico europeo, fondato sul principio di proporzionalità, sulla tutela della vita privata e familiare e sulla valutazione caso per caso.

Il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”, invece, non propone alcuna espulsione automatica né alcun ritorno collettivo. La ReImmigrazione, in questa prospettiva, è l’esito fisiologico e giuridicamente legittimo della mancata integrazione, non una misura ideologica. Essa opera solo quando non sussistono i presupposti che il sistema richiede per comprimere l’interesse pubblico all’allontanamento.

Un sistema coerente, non un compromesso politico

La sentenza del Tribunale di Bologna dimostra che il diritto italiano già distingue, in modo netto, tra chi ha costruito una vita sociale effettiva nel Paese ospitante e chi non lo ha fatto. La protezione complementare tutela i primi; per i secondi, il sistema non prevede una permanenza residuale, ma il ritorno nel Paese di origine come soluzione coerente.

In questo senso, la ReImmigrazione non è una rottura dell’ordinamento, ma la sua applicazione lineare. Al contrario, le teorie di Remigrazione sganciate da ogni valutazione individuale appaiono oggi estranee e incompatibili con il quadro normativo vigente, salvo una sua radicale riscrittura.

Un paradigma giuridicamente praticabile

“Integrazione o ReImmigrazione” non chiede allo Stato di forzare i principi su cui si fonda, ma di applicarli senza ambiguità. La protezione complementare consente l’integrazione di chi ne ha dimostrato la capacità; la ReImmigrazione governa il ritorno di chi non ha raggiunto quella soglia. È una visione esigente, selettiva e pienamente inscritta nello Stato di diritto.

La sentenza del 5 dicembre 2025, R.G. numero 923/2025, ne è una conferma: il sistema funziona quando viene letto per quello che è, non per quello che ideologicamente si vorrebbe fosse.

Avv. Fabio Loscerbo
Lobbista iscritto al Registro per la Trasparenza dell’Unione Europea
ID 280782895721-36

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