Il decreto pronunciato dal Tribunale di Venezia in data 19 febbraio 2026, R.G. 26906/2024, si inserisce con chiarezza nel solco interpretativo che sta ridefinendo, in modo sistemico, il significato della protezione complementare nell’ordinamento italiano. Il Collegio ha accolto il ricorso e accertato il diritto al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, valorizzando in maniera decisiva il percorso di integrazione sociale e lavorativa maturato sul territorio nazionale.
Il provvedimento è particolarmente significativo perché interviene in un contesto normativo successivo alla riforma del 2023 e affronta direttamente il nodo interpretativo: l’abrogazione di parte dell’art. 19, comma 1.1, del d.lgs. 286/1998 non ha eliminato la tutela della vita privata e familiare, né ha ridotto la protezione complementare a un istituto residuale svuotato di contenuto. Il Tribunale afferma, in linea con la giurisprudenza di legittimità, che il rispetto degli obblighi costituzionali e convenzionali – in particolare degli artt. 2, 3 e 10, terzo comma, Cost. e dell’art. 8 CEDU – continua a costituire limite invalicabile all’allontanamento.
La protezione complementare, dunque, non è una concessione discrezionale, ma il risultato di una valutazione comparativa rigorosa. Il Collegio richiama espressamente il criterio del bilanciamento tra il grado di integrazione raggiunto in Italia e la condizione nel Paese di origine. Più l’inserimento è effettivo, documentato e stabile, minore diventa il peso delle condizioni nel Paese di provenienza; viceversa, in presenza di gravi compromissioni dei diritti fondamentali nel contesto di origine, il livello di integrazione può assumere un rilievo proporzionalmente minore.
Nel caso concreto, la continuità lavorativa, la presenza di contratti regolari, la frequenza di corsi di lingua italiana, la stabilità delle relazioni sociali e l’assenza di pericolosità sociale hanno determinato il riconoscimento del diritto alla protezione speciale. Non si tratta di elementi simbolici, ma di indici oggettivi che attestano un radicamento reale nella comunità nazionale. Il decreto sottolinea che non è richiesto un percorso di integrazione integralmente compiuto, ma è necessario che emergano segnali univoci, chiari e concordanti di una direzione effettivamente intrapresa.
È proprio in questa logica che la decisione assume un valore paradigmatico rispetto al progetto “Integrazione o ReImmigrazione”.
La protezione complementare, così interpretata, diventa il meccanismo giuridico attraverso il quale lo Stato distingue tra chi ha costruito un legame autentico con la comunità nazionale e chi non lo ha fatto. L’integrazione non è un concetto politico, ma un parametro giuridico verificabile: lavoro regolare, formazione linguistica, rispetto delle regole, assenza di condotte lesive dell’ordine pubblico.
Quando questi elementi sussistono, l’allontanamento diventa sproporzionato e lesivo dei diritti fondamentali. Quando mancano, viene meno il presupposto della permanenza. La ReImmigrazione, in questa prospettiva, non è una misura punitiva, ma la conseguenza del mancato radicamento. Non si tratta di espellere in modo indiscriminato, ma di applicare un criterio coerente: integrazione effettiva come fondamento della permanenza; assenza di integrazione come presupposto del rimpatrio.
Il decreto del 19 febbraio 2026 dimostra che l’ordinamento italiano possiede già gli strumenti per realizzare questo equilibrio senza forzature ideologiche. La giurisprudenza sta progressivamente delineando un modello selettivo fondato su parametri oggettivi, in cui la dignità della persona e l’interesse collettivo convivono in un bilanciamento ragionevole.
La protezione complementare, in questa chiave, non è una zona grigia del sistema migratorio. È il punto di convergenza tra diritto costituzionale, diritto convenzionale e politica pubblica responsabile. È la traduzione normativa del principio secondo cui l’integrazione genera diritti e consolida la permanenza; il mancato radicamento apre alla ReImmigrazione come esito coerente e ordinato.
Avv. Fabio Loscerbo
Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione Europea – ID 280782895721-36
ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428

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