La sanatoria spagnola e il vuoto dell’integrazione: un precedente critico per lo spazio Schengen

La sanatoria annunciata in Spagna, che secondo le stime pubblicamente richiamate potrebbe interessare circa cinquecentomila persone presenti irregolarmente sul territorio nazionale, rappresenta una misura di portata eccezionale che impone un’analisi sul piano strettamente tecnico-giuridico. Il dato quantitativo, per dimensioni e impatto, esclude che si tratti di un intervento amministrativo ordinario e rende necessario valutarne gli effetti sistemici, in particolare in relazione allo spazio europeo di libera circolazione.

La misura si inserisce nel contesto della Iniciativa Legislativa Popular para la regularización extraordinaria de personas extranjeras, sostenuta da una vasta mobilitazione e accompagnata da una stima dei potenziali beneficiari pari a circa 500.000 persone, come indicato nelle comunicazioni ufficiali dei promotori dell’iniziativa, disponibili sul sito https://regularizacionya.com. È su questo dato, espressamente richiamato nel dibattito pubblico, che si fonda la valutazione tecnica della sanatoria.

Il profilo critico non riguarda la legittimità della scelta politica di procedere a una regolarizzazione, che rientra nella competenza sovrana dello Stato membro, bensì l’impostazione giuridica della misura. Dalle informazioni disponibili emerge che la sanatoria è concepita come regolarizzazione generalizzata fondata essenzialmente sulla presenza sul territorio, senza che siano previsti requisiti sostanziali di integrazione né come condizione di accesso né come obbligo successivo al rilascio del titolo di soggiorno. Non risultano, infatti, vincoli giuridicamente strutturati legati all’inserimento lavorativo stabile, alla conoscenza linguistica, alla partecipazione civica o a un percorso di integrazione verificabile nel tempo.

In termini giuridici, il permesso di soggiorno viene così ridotto a un atto di emersione amministrativa, privo di una funzione ordinante sul piano sociale. La regolarizzazione, anziché rappresentare l’esito o l’avvio di un percorso di integrazione, si configura come un riconoscimento incondizionato della permanenza. Questo scollamento costituisce il nodo centrale della criticità, perché priva la misura di qualsiasi meccanismo di responsabilizzazione.

Il problema assume immediatamente una dimensione europea se collocato nel quadro normativo di Schengen. L’articolo 21 della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen, consultabile su EUR-Lex all’indirizzo https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:42000A0922(02), prevede che il titolare di un permesso di soggiorno rilasciato da uno Stato membro possa circolare negli altri Stati Schengen per soggiorni di breve durata. Si tratta di un effetto automatico del sistema, non subordinato a valutazioni discrezionali degli altri Stati.

Ne consegue che una sanatoria nazionale di massa, soprattutto se priva di condizioni sostanziali, produce inevitabilmente effetti sovranazionali. Il titolo di soggiorno rilasciato senza un progetto di integrazione reale diventa, di fatto, un titolo di mobilità europea. In questo modo, una decisione assunta a livello nazionale incide direttamente sull’equilibrio complessivo dello spazio Schengen, pur in assenza di un coordinamento preventivo e senza che gli altri Stati membri possano incidere sulle condizioni di rilascio.

Questa impostazione risulta difficilmente compatibile con l’evoluzione del diritto dell’Unione in materia di immigrazione legale. Le direttive europee non costruiscono i diritti rafforzati sulla mera presenza, ma su requisiti sostanziali e su un percorso. La Direttiva 2003/109/CE sullo status dei soggiornanti di lungo periodo, disponibile su https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32003L0109, consente agli Stati membri di subordinare l’accesso allo status a condizioni di integrazione. Analogamente, la Direttiva 2003/86/CE sul ricongiungimento familiare, consultabile su https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32003L0086, riconosce espressamente la possibilità di prevedere misure di integrazione come elemento di equilibrio tra diritti e doveri.

La sanatoria spagnola, per come è stata impostata, si colloca in una logica opposta. Non integra, non seleziona, non condiziona. In questo senso entra in conflitto diretto con il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”, nel quale la permanenza regolare non è mai incondizionata. L’integrazione costituisce il presupposto che legittima la stabilizzazione; in mancanza di integrazione, l’esito coerente è il ritorno. La regolarizzazione senza obblighi, al contrario, rinuncia a governare il fenomeno e accetta che la presenza regolare sia svincolata da qualsiasi progetto di inserimento.

Questo scarto concettuale produce un effetto sistemico rilevante. Regolarizzare circa 500.000 persone senza richiedere integrazione significa rinunciare a esercitare una funzione di governo del fenomeno migratorio e trasferire indirettamente sugli altri Stati membri le conseguenze di una mancata integrazione. Il titolo di soggiorno diventa così uno strumento neutro, privo di contenuto sostanziale, che consente la circolazione nello spazio UE senza che vi sia stato alcun investimento sull’integrazione nel Paese che lo ha rilasciato.

Alla luce dell’evoluzione in corso del quadro europeo in materia di migrazione e asilo, orientato al rafforzamento dei meccanismi di responsabilità e sostenibilità dei sistemi nazionali, una sanatoria di massa priva di condizioni di integrazione appare strutturalmente disallineata rispetto alla direzione del diritto dell’Unione.

In conclusione, la sanatoria spagnola non pone un problema di legittimità formale, ma solleva una questione di coerenza tecnica e sistemica. Regolarizzare senza integrare significa svuotare il titolo di soggiorno della sua funzione ordinante e trasformarlo in un semplice lasciapassare europeo. È questo il nodo giuridico centrale: senza integrazione, la regolarizzazione non costruisce stabilità, ma apre una frattura nel sistema Schengen, ponendo un precedente critico che l’Unione non può permettersi di ignorare.

Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato – Foro di Bologna
Lobbista iscritto al Registro per la Trasparenza dell’Unione Europea
ID 280782895721-36

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