ReImmigrazione e protezione complementare

Cosa afferma il Tribunale di Bologna nel decreto del 16 gennaio 2026

Il decreto emesso dal Tribunale di Bologna il 16 gennaio 2026 consente di affrontare, in termini finalmente giuridicamente ordinati, il rapporto tra protezione complementare e ReImmigrazione, sottraendo entrambi i concetti a letture ideologiche o meramente emotive.

La decisione non introduce nuove categorie, ma chiarisce la funzione sistemica della protezione complementare all’interno di un ordinamento che non rinuncia né alla tutela dei diritti fondamentali né al governo della permanenza dello straniero sul territorio nazionale.

La protezione complementare, come delineata dall’articolo 19 del Testo Unico sull’Immigrazione, non nasce per garantire una permanenza generalizzata, né per sostituire surrettiziamente canali ordinari di ingresso o stabilizzazione.

La sua ratio è diversa e più circoscritta: evitare che l’allontanamento dello straniero determini una violazione degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato, in particolare in relazione al divieto di refoulement e al rispetto della vita privata e familiare. È una tutela di limite, non una politica di permanenza.

Il decreto del 16 gennaio 2026 chiarisce che tale tutela non opera in astratto. La protezione complementare presuppone un accertamento concreto, fondato su elementi oggettivi, che dimostrino come la vita privata e sociale dello straniero si sia effettivamente radicata in Italia.

Il Tribunale valorizza il lavoro regolare, la continuità occupazionale, la progressione reddituale, l’autonomia abitativa e l’inserimento sociale non come fattori umanitari, ma come indicatori giuridici di integrazione reale.

È proprio questo passaggio che consente di comprendere il nesso strutturale con la ReImmigrazione. La ReImmigrazione non nega la protezione complementare, né la svuota di contenuto. Al contrario, la colloca nel suo perimetro corretto: la permanenza è possibile solo quando l’integrazione è dimostrata; in assenza di integrazione, la tutela viene meno e il ritorno nel Paese di origine diventa l’esito fisiologico dell’ordinamento.

Il decreto esclude, in modo implicito ma netto, ogni automatismo. La semplice presenza sul territorio nazionale, anche se prolungata, non genera un diritto alla protezione complementare. Né è sufficiente invocare genericamente la vita privata o l’assenza di legami nel Paese di origine. La CEDU, come ricordato dal Collegio, non garantisce un diritto a scegliere liberamente il Paese di residenza, né impone allo Stato un obbligo generalizzato di permanenza dello straniero.

Da questo punto di vista, la protezione complementare si configura come strumento di selezione giuridica, non di inclusione indiscriminata. Essa tutela chi ha effettivamente costruito in Italia una propria identità sociale conforme alle regole dell’ordinamento. Chi non ha intrapreso, o non ha portato a compimento, un percorso di integrazione verificabile non può invocare la protezione come scudo permanente contro il rimpatrio.

È qui che la ReImmigrazione assume una funzione ordinatrice. ReImmigrazione non significa espulsione automatica, né chiusura dei canali di tutela. Significa riaffermare che l’integrazione non è un fatto eventuale, ma una condizione giuridica.

La protezione complementare opera solo in presenza di integrazione; in mancanza di essa, il ritorno non costituisce una violazione dei diritti fondamentali, ma l’esercizio legittimo della sovranità statale nel governo della permanenza.

Il decreto del Tribunale di Bologna del 16 gennaio 2026 conferma, quindi, un modello binario: integrazione o ritorno. Non come slogan politico, ma come risultato di un bilanciamento giuridico coerente tra diritti individuali e interessi pubblici. La tutela dei diritti fondamentali non viene negata, ma ancorata a presupposti oggettivi, sottraendola a derive assistenzialistiche o interpretazioni espansive prive di fondamento normativo.

In questa prospettiva, la protezione complementare diventa uno snodo centrale di una politica migratoria razionale: protegge chi ha dimostrato di far parte, di fatto e di diritto, della comunità nazionale; consente allo Stato di disporre il ritorno quando tale dimostrazione manca. ReImmigrazione non è l’alternativa alla protezione complementare, ma il suo completamento logico.

Il decreto del 16 gennaio 2026 non chiude il dibattito, ma ne fissa i confini giuridici. All’interno di questi confini, la ReImmigrazione si presenta come un paradigma compatibile con la legalità costituzionale ed europea, perché fondato sulla condizionalità della permanenza e sulla responsabilità individuale. Integrare per restare, non restare per poi integrare. Questa è la linea che emerge, con chiarezza, dalla decisione del Tribunale di Bologna.

Avv. Fabio Loscerbo
Lobbista – Registro per la Trasparenza dell’Unione Europea
ID 280782895721-36

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