Non convalida del trattenimento (provvedimento del 23 gennaio 2026): la Corte di Appello di Bologna riafferma il primato dell’integrazione effettiva

Il provvedimento monocratico emesso il 23 gennaio 2026 dalla Corte di Appello di Bologna, in sede di convalida del trattenimento ex articolo 6 del decreto legislativo 142 del 2015, assume un rilievo che va ben oltre il singolo caso concreto. Non tanto – o non solo – per l’esito della decisione, quanto per il tipo di problema giuridico che viene affrontato: l’applicazione di un paradigma di gestione dell’immigrazione nei confronti di una persona gravata da numerosi e seri precedenti penali.

È opportuno chiarirlo sin dall’inizio, senza ambiguità. Il caso non riguarda una situazione “facile”, né un soggetto privo di precedenti o marginalmente coinvolto in vicende penali. Al contrario, la persona interessata aveva riportato condanne anche di particolare gravità, definitivamente accertate, per le quali la pena era stata integralmente espiata. È proprio questo elemento a rendere il provvedimento significativo, perché intercetta uno dei nodi più sensibili del dibattito pubblico: che cosa fare degli stranieri con precedenti penali?

La risposta della Corte non è politica, né ideologica. È una risposta strettamente giuridica, costruita all’interno delle categorie dell’ordinamento vigente. Il giudice non nega la rilevanza dei precedenti, non li rimuove dal quadro fattuale, né afferma che essi siano irrilevanti in assoluto. Ciò che viene affermato è qualcosa di più preciso e, per certi versi, più scomodo: i precedenti penali, anche gravi, non possono essere automaticamente equiparati a una pericolosità attuale.

Il trattenimento amministrativo costituisce una misura di eccezionale compressione della libertà personale. Proprio per questo, l’ordinamento ne subordina la legittimità a presupposti rigorosi, tra i quali assume rilievo centrale la pericolosità attuale del soggetto. È su questo terreno che la Corte costruisce la propria decisione. Dopo aver dato atto della natura e della gravità delle condanne riportate, il giudice verifica se tali precedenti trovino un riscontro nel presente, alla luce di elementi concreti e aggiornati.

La risposta è negativa. La Corte valorizza una pluralità di dati convergenti: l’integrale espiazione della pena, la concessione di benefici penitenziari sulla base di valutazioni positive reiterate da parte della magistratura di sorveglianza, l’assenza di violazioni durante i periodi di libertà controllata, la stabilità lavorativa e il radicamento familiare sul territorio. Tutti elementi che, considerati nel loro insieme, conducono a escludere l’esistenza di una pericolosità attuale tale da giustificare il trattenimento.

È qui che il provvedimento assume un valore paradigmatico. Esso consente di comprendere come possa – e come debba – essere applicato un modello fondato sull’alternativa integrazione o ritorno nei confronti di soggetti con precedenti penali. Il punto non è negare la possibilità del rimpatrio, né affermare una sorta di diritto incondizionato a rimanere. Il punto è un altro: il ritorno non può essere fondato su automatismi, né su categorie astratte, ma deve essere l’esito di una valutazione giuridica individualizzata.

In questo senso, il caso mette in luce la distanza strutturale rispetto a concezioni di tipo “remigratorio”, intese come proposte di allontanamento generalizzato degli stranieri con precedenti penali. Un’impostazione di questo tipo, per come viene spesso formulata nel dibattito pubblico, si scontra frontalmente con l’attuale assetto dell’ordinamento, a partire dai principi costituzionali sulla libertà personale e sul divieto di pene di fatto ulteriori rispetto a quelle già espiate. Non è una questione di opportunità politica, ma di compatibilità giuridica.

Il provvedimento del 23 gennaio 2026 dimostra, in concreto, che un paradigma rigoroso è possibile solo a condizione di accettarne fino in fondo le implicazioni: l’integrazione non è una concessione benevola, ma un obbligo verificabile; allo stesso tempo, il ritorno non è una sanzione automatica, ma una conseguenza che deve poggiare su presupposti giuridicamente solidi, primo fra tutti l’attualità del rischio per l’ordine pubblico.

In questa prospettiva, la decisione della Corte non indebolisce la tutela della sicurezza, ma la riporta entro confini di legalità e razionalità. Essa afferma un principio destinato a incidere profondamente sulle future applicazioni del diritto dell’immigrazione: i casi difficili non autorizzano scorciatoie, e proprio nei confronti dei soggetti più problematici lo Stato di diritto è chiamato a dimostrare coerenza. L’integrazione effettiva, quando è accertata e attuale, diventa così un fatto giuridico che limita il potere amministrativo; la sua assenza, al contrario, resta il presupposto legittimo per l’attivazione degli strumenti di ritorno previsti dall’ordinamento.

Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato – Foro di Bologna
Lobbista iscritto al Registro per la Trasparenza dell’Unione Europea
ID 280782895721-36

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