La sentenza pronunciata dal Tribunale Ordinario di Bologna in data 19 dicembre 2025, nell’ambito del procedimento R.G. 596/24, costituisce un contributo di particolare spessore alla definizione dogmatica e applicativa della protezione complementare ex art. 19, commi 1 e 1.1, d.lgs. 286/1998, confermandone la centralità quale snodo operativo del paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”.
La decisione interviene su un diniego questorile fondato sul parere negativo della Commissione territoriale, ribaltandone integralmente l’impostazione e riaffermando il ruolo del giudice quale garante effettivo del rispetto degli obblighi costituzionali e convenzionali che limitano il potere statale di allontanamento dello straniero dal territorio nazionale.
La cornice normativa e il criterio temporale applicabile
Il Collegio chiarisce preliminarmente la disciplina applicabile ratione temporis, escludendo l’operatività delle restrizioni introdotte dal d.l. n. 20/2023, in quanto la domanda di protezione era stata presentata anteriormente alla sua entrata in vigore. Ne consegue l’applicazione dell’art. 19 T.U. Immigrazione nel testo risultante dalle modifiche del d.l. n. 130/2020, con piena valorizzazione del divieto di espulsione o respingimento in caso di violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare.
Si tratta di un passaggio tutt’altro che formale, perché ribadisce un principio di legalità sostanziale spesso disatteso nella prassi amministrativa: il regime della protezione complementare non è modellabile discrezionalmente dall’amministrazione, ma è rigidamente ancorato alla normativa vigente al momento della presentazione dell’istanza.
Protezione complementare come diritto soggettivo
La sentenza afferma con chiarezza che, accertata la sussistenza delle condizioni di cui all’art. 19, comma 1.1, TUI, il rilascio del permesso di soggiorno per protezione complementare integra un diritto soggettivo pieno, e non una mera aspettativa condizionata. L’allontanamento che comporti una violazione del diritto alla vita privata e familiare costituisce un limite invalicabile al potere espulsivo dello Stato, superabile esclusivamente in presenza di esigenze qualificate di sicurezza nazionale, ordine pubblico o tutela della salute.
In questo quadro, il Tribunale si colloca in linea di continuità con l’elaborazione della Corte di cassazione, in particolare con l’indirizzo delle Sezioni Unite, che hanno ancorato la protezione complementare non solo all’art. 3 CEDU, ma anche – e soprattutto – all’art. 8 CEDU, letto come tutela del radicamento dello straniero nel contesto sociale italiano.
Il ruolo centrale dell’integrazione
Il profilo di maggiore interesse della pronuncia riguarda la ricostruzione del concetto di integrazione, che il Collegio tratta come criterio giuridico di valutazione, e non come slogan politico o elemento accessorio.
L’integrazione viene declinata in termini plurimi e concreti: attività lavorativa regolare, stabilità abitativa, conoscenza della lingua italiana, durata del soggiorno, relazioni affettive e sociali effettive. Nessuno di questi elementi è considerato isolatamente decisivo; ciò che rileva è la loro combinazione, idonea a dimostrare l’avvenuto radicamento della vita privata del ricorrente nel territorio nazionale.
Particolarmente significativo è il passaggio in cui il Tribunale esclude che l’integrazione debba raggiungere un livello “pieno, irreversibile e radicale”. È sufficiente, secondo il Collegio, ogni apprezzabile sforzo di inserimento, purché serio, attuale e verificabile. In tal modo, la protezione complementare viene sottratta tanto a una lettura iper-restrittiva quanto a una visione assistenzialistica, recuperando una dimensione di equilibrio e proporzionalità.
Integrazione o ReImmigrazione: un paradigma giuridico, non ideologico
È proprio in questa impostazione che la sentenza del 19 dicembre 2025 si presta a essere letta come applicazione concreta del paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”.
L’integrazione non è elevata a diritto incondizionato alla permanenza, ma diventa il fattore selettivo che consente di distinguere tra situazioni costituzionalmente meritevoli di tutela e situazioni che, invece, legittimano il ritorno nel Paese di origine. La ReImmigrazione, in questa prospettiva, non assume alcuna connotazione sanzionatoria, ma rappresenta l’esito fisiologico del mancato radicamento sociale e giuridico.
La pronuncia dimostra come il diritto positivo italiano disponga già degli strumenti per governare il fenomeno migratorio in modo ordinato: protezione effettiva per chi si integra e costruisce una vita privata meritevole di tutela; ritorno legittimo per chi non lo fa. Non si tratta di una scelta politica, ma dell’applicazione coerente del principio di proporzionalità, che consente l’interferenza statuale nei diritti fondamentali solo in presenza di un “bisogno sociale imperativo”.
Gli effetti del riconoscimento
Sul piano pratico, il Tribunale riconosce il diritto a un permesso di soggiorno biennale per protezione complementare, rinnovabile, lavorabile e convertibile in permesso per motivi di lavoro. Si tratta di un ulteriore passaggio di rilievo, perché conferma la piena equiparazione funzionale di tale titolo rispetto agli altri permessi di soggiorno, smentendo prassi amministrative volte a ridurne surrettiziamente la portata.
Conclusioni
La sentenza del Tribunale Ordinario di Bologna del 19 dicembre 2025 si inserisce a pieno titolo nel filone giurisprudenziale che restituisce alla protezione complementare la sua funzione originaria: strumento di chiusura del sistema, destinato a garantire il rispetto dei diritti fondamentali senza svuotare la sovranità dello Stato.
L’integrazione emerge come criterio giuridico centrale, misurabile e verificabile; la ReImmigrazione come conseguenza ordinata del suo mancato realizzo. In questo equilibrio risiede la vera modernità della protezione complementare e, insieme, la credibilità del paradigma Integrazione o ReImmigrazione.
Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato – Lobbista iscritto al Registro per la Trasparenza dell’Unione Europea (ID 280782895721-36)

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