L’integrazione non è uno slogan politico né una categoria sociologica indefinita. È, prima di tutto, un fatto giuridico e istituzionale, che presuppone un rapporto di affidabilità tra lo Stato e lo straniero che aspira a una forma stabile di appartenenza alla comunità nazionale. Senza questo presupposto, l’integrazione si riduce a una finzione, utile solo a rinviare il problema.
Questo dato emerge con chiarezza anche dalla giurisprudenza amministrativa più recente. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Quinta Bis, sentenza numero 11772 del 29 aprile 2025 (pubblicata il 16 giugno 2025, ruolo generale numero 8341 del 2018), ha ribadito un principio essenziale: l’accesso alla cittadinanza – e, più in generale, alla piena integrazione giuridica – presuppone l’assenza di qualunque dubbio circa l’adesione del richiedente ai valori costituzionali e alla sicurezza della Repubblica.
La decisione è netta. Quando l’Amministrazione dispone di elementi informativi, provenienti dagli organismi di sicurezza dello Stato, tali da non consentire di escludere un rischio per l’ordinamento democratico, l’interesse dello straniero diventa recessivo rispetto alla tutela della comunità nazionale. In questo quadro, non è richiesta una prova penale piena né una condanna definitiva: è sufficiente una valutazione prognostica negativa, fondata su criteri di prevenzione avanzata.
Il TAR lo afferma senza ambiguità, chiarendo che la cittadinanza non è un diritto automatico, ma un atto di ammissione nella comunità politica. E proprio perché comporta l’attribuzione di diritti politici, accesso a cariche pubbliche e incidenza sulla vita democratica del Paese, essa richiede una fiducia piena e non dubitabile. Dove questa fiducia manca, l’integrazione non può dirsi realizzata.
Questo passaggio è centrale anche sul piano politico. Per anni si è sostenuto che l’integrazione dovesse essere perseguita comunque, anche in presenza di segnali di incompatibilità culturale, ideologica o valoriale. La sentenza del TAR Lazio smentisce radicalmente questa impostazione: l’integrazione non è un processo neutro, ma un percorso che implica adesione consapevole ai principi fondanti dello Stato costituzionale.
Il richiamo ai valori costituzionali non è retorico. Libertà individuali, uguaglianza di genere, rifiuto della violenza politica, rispetto delle istituzioni democratiche e della legalità sono il nucleo minimo dell’appartenenza civica. Senza la condivisione effettiva di questi principi, non c’è integrazione, ma semplice permanenza materiale sul territorio.
È qui che si inserisce il paradigma Integrazione o ReImmigrazione. L’integrazione non è un automatismo legato al tempo di soggiorno o all’inserimento lavorativo occasionale. È un patto. Quando il patto non si realizza – per mancanza di affidabilità, di adesione ai valori costituzionali o di rispetto delle regole fondamentali – lo Stato deve prendere atto del fallimento del percorso integrativo.
La ReImmigrazione non è una sanzione, né una scorciatoia ideologica. È la conseguenza logica di un sistema che vuole restare coerente. Come dimostra la giurisprudenza amministrativa, uno Stato che rinuncia alla prevenzione e alla tutela anticipata della sicurezza abdica alla propria funzione essenziale. E uno Stato che non sa dire “no” quando è necessario, finisce per indebolire anche le integrazioni autentiche.
La sentenza del TAR Lazio del 29 aprile 2025 lo afferma con chiarezza: senza adesione piena e non equivoca ai valori costituzionali, l’integrazione non è giuridicamente possibile. Il resto è narrazione.
Avv. Fabio Loscerbo
Lobbista iscritto al Registro per la Trasparenza dell’Unione Europea
ID 280782895721-36

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