Integrazione o ReImmigrazione anche per i cittadini UE? Il caso Bologna come spartiacque

Il fatto di cronaca avvenuto a Bologna impone una riflessione che va oltre l’emozione, oltre la contingenza giudiziaria e oltre la facile semplificazione mediatica. Non perché il diritto debba arretrare di fronte alla tragedia, ma perché proprio nei momenti di rottura emergono i limiti dei paradigmi esistenti.
Il sospettato del delitto è un cittadino dell’Unione europea, non un extra-comunitario. Questo dato, che nei primi resoconti appare quasi come una nota a margine, in realtà è il punto dirimente dell’intera vicenda. Perché obbliga a porsi una domanda che per troppo tempo è stata elusa: il paradigma dell’Integrazione o ReImmigrazione può continuare a valere solo per chi proviene da Paesi terzi, oppure deve estendersi anche ai cittadini comunitari?

Oltre lo status formale: integrazione come fatto sostanziale
Nel dibattito pubblico italiano ed europeo si è consolidata una convinzione implicita: che la “cittadinanza UE” sia di per sé sinonimo di integrazione, o quantomeno che renda superflua ogni verifica sostanziale. È una convinzione comoda, ma giuridicamente e socialmente infondata.
Il diritto dell’Unione europea non ha mai previsto una libertà di circolazione assoluta, sganciata da qualsiasi requisito. La libera circolazione presuppone un minimo di integrazione reale, che si traduce in autosufficienza economica, rispetto delle regole, assenza di pericoli per l’ordine pubblico. Quando questi presupposti vengono meno, lo Stato membro non solo può, ma deve interrogarsi sulle conseguenze.
Il caso di Bologna mostra esattamente questo cortocircuito: status regolare, integrazione assente. Una presenza stabile sul territorio, ma al di fuori di qualsiasi circuito lavorativo, abitativo e sociale; una marginalità tollerata, normalizzata, fino a diventare invisibile alle istituzioni. Fino a quando non esplode.

Il tabù europeo: cittadini UE senza integrazione
Estendere il paradigma Integrazione o ReImmigrazione ai cittadini UE significa rompere un tabù. Significa affermare che l’appartenenza all’Unione non è una licenza a vivere ai margini, né un’esenzione permanente da ogni obbligo di inserimento sociale.
Questo non equivale a criminalizzare la povertà o la marginalità. Al contrario: significa riconoscere che l’abbandono istituzionale è esso stesso un fattore di rischio, per la persona e per la collettività. L’idea che basti il “passaporto europeo” a risolvere ogni problema è una finzione che ha prodotto zone franche di irresponsabilità, soprattutto nelle aree urbane più sensibili, come le stazioni ferroviarie.

Il caso Bologna come spartiacque
Il fatto di Bologna segna uno spartiacque perché rende evidente una verità scomoda: l’integrazione non può essere facoltativa, e non può essere selettiva in base alla provenienza geografica. Se l’integrazione è il fondamento della convivenza, allora deve valere per tutti. E se l’integrazione manca in modo strutturale e persistente, anche per i cittadini UE deve esistere una seconda opzione, giuridicamente regolata e garantita: la ReImmigrazione nel Paese di origine.
Non si tratta di punizione, ma di coerenza del sistema. Un ordinamento che pretende di garantire sicurezza, diritti e coesione sociale non può accettare che l’assenza totale di integrazione resti priva di conseguenze solo perché coperta da uno status formale.

Una scelta che non può più essere rinviata
Il paradigma Integrazione o ReImmigrazione nasce per ristabilire un principio semplice: nessuna società può reggere senza regole condivise e senza responsabilità reciproche. Il caso Bologna dimostra che limitarlo agli extra-comunitari significa lasciarlo incompiuto.
La domanda non è più se estenderlo anche ai cittadini UE.
La vera domanda è: quanto ancora possiamo permetterci di non farlo.

Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato – EU Transparency Register Lobbyist
Registro per la Trasparenza dell’Unione Europea n. 280782895721-36

  • La citoyenneté n’est pas irréversible : intégration, responsabilité et retrait

    Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast « Intégration ou ReImmigration ».
    Je suis Maître Fabio Loscerbo.

    Aujourd’hui, je m’adresse au public francophone pour aborder une question centrale dans toutes les démocraties occidentales : la citoyenneté n’est pas, et ne doit pas être, un statut irréversible.

    Pendant longtemps, la citoyenneté a été présentée comme un point d’arrivée définitif. Une fois accordée, elle serait intangible, indépendamment des conditions dans lesquelles elle a été obtenue. Le simple écoulement du temps suffirait à transformer toute irrégularité en droit acquis. Cette vision, très répandue dans le débat public, affaiblit pourtant l’État et vide l’intégration de toute substance juridique réelle.

    Un récent avis rendu par la plus haute juridiction administrative italienne affirme un principe clair : lorsque la citoyenneté a été obtenue sur la base de documents faux ou d’une représentation mensongère de la réalité, l’État conserve le pouvoir de la retirer, même de nombreuses années plus tard. Il n’existe aucun droit à la confiance légitime lorsque l’avantage a été obtenu par la fraude. Le temps ne régularise pas le mensonge.

    Il ne s’agit pas d’un détail technique réservé aux juristes. C’est un message politique et institutionnel fort. La citoyenneté n’est ni une récompense automatique ni une amnistie permanente du passé. C’est un statut juridique exigeant, fondé sur la loyauté, la sincérité et le respect de l’ordre juridique dès l’origine.

    Lorsqu’elle est légalement acquise, la citoyenneté est solide et pleinement légitime. Mais lorsqu’elle repose sur des bases viciées, elle ne peut être considérée comme intangible. Dans ces cas, le retrait n’est pas un abus de pouvoir : c’est le rétablissement de la légalité.

    C’est ici que s’inscrit le paradigme Intégration ou ReImmigration. L’intégration n’est pas un slogan ni une émotion. C’est un processus juridique et social fondé sur la responsabilité individuelle, le respect des règles communes et l’adhésion effective aux valeurs et aux institutions du pays d’accueil. Lorsque ces conditions font défaut, l’intégration échoue.

    Le retrait de la citoyenneté n’est donc pas une sanction idéologique. Il s’agit pour l’État de réaffirmer sa souveraineté et de rappeler un principe fondamental : l’appartenance à la communauté nationale ne peut jamais être fondée sur un mensonge juridique. Les droits obtenus par la fraude rompent le pacte civique avant même sa naissance.

    Il faut également le dire clairement : la ReImmigration n’est pas une mesure extrême, mais une fonction normale de l’État. Lorsque l’intégration n’a pas lieu, lorsque les conditions juridiques disparaissent, lorsque le lien avec l’ordre juridique n’est que formel, l’État doit être en mesure d’agir. Sans tabou, sans hypocrisie.

    Un système qui ne retire jamais est un système qui ne contrôle plus. Et un système qui ne contrôle plus n’intègre pas : il accumule des tensions, mine la confiance et fragilise la cohésion sociale. À l’inverse, un État qui vérifie, corrige et, si nécessaire, retire, est un État crédible. Et la crédibilité est la condition indispensable d’une intégration réelle.

    La citoyenneté retrouve ainsi sa nature originelle en droit public : un lien exigeant, et non un bouclier intouchable. Un lien fondé sur la vérité des faits et sur le respect continu des règles.

    Intégration ou ReImmigration n’est pas une provocation. C’est un cadre rationnel pour gouverner les sociétés démocratiques.
    Soit l’intégration est réelle et fondée sur la légalité et la responsabilité, soit l’État doit avoir le courage de dire non et de rétablir l’ordre juridique, y compris par le retrait et le retour.

    Merci de votre écoute.
    À très bientôt pour un nouvel épisode.

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  • Tribunale di Firenze, decreto del 24 dicembre 2025: la protezione complementare come snodo giuridico tra integrazione e ReImmigrazione

    Il decreto emesso dal Tribunale Ordinario di Firenze – Sezione specializzata in materia di immigrazione – in data 24 dicembre 2025 costituisce un passaggio di rilievo nel quadro giuridico attuale in materia di protezione complementare e, più in generale, nella riflessione sul futuro della gestione del fenomeno migratorio in Italia. Non si tratta soltanto di una decisione favorevole sul piano individuale, ma di un provvedimento che consente di leggere, in controluce, il rapporto strutturale tra protezione complementare e ReImmigrazione.

    Il Collegio fiorentino ha riconosciuto il diritto al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell’art. 19, commi 1 e 1.1, del d.lgs. 286/1998, valorizzando in modo rigoroso e analitico il percorso di radicamento sociale, lavorativo e abitativo maturato dal ricorrente nel corso della permanenza sul territorio nazionale. La decisione si colloca nel solco tracciato dalla giurisprudenza di legittimità più recente, che ha chiarito come le modifiche introdotte dal d.l. 20/2023 non abbiano espunto dall’ordinamento la tutela della vita privata e familiare, ma ne abbiano piuttosto ridefinito i criteri di bilanciamento.

    Particolarmente significativa è l’impostazione seguita dal Tribunale di Firenze, che restituisce alla protezione complementare la sua funzione autentica: non una misura generalizzata, né un surrogato delle protezioni maggiori, ma uno strumento di garanzia fondato su una valutazione individuale, concreta e proporzionata. Il giudice accerta in modo puntuale l’effettività dell’integrazione, verificando la stabilità lavorativa, l’autonomia economica, la sistemazione abitativa, le relazioni sociali e l’assenza di profili di pericolosità per l’ordine pubblico.

    È proprio questo approccio che consente di cogliere il nesso profondo tra protezione complementare e ReImmigrazione. La decisione non mette in discussione il principio del rimpatrio, né lo svuota di contenuto. Al contrario, lo presuppone come regola ordinaria del sistema. Ciò che emerge con chiarezza è che il rimpatrio diventa giuridicamente insostenibile quando si traduce in una compressione sproporzionata di diritti fondamentali maturati attraverso un percorso di integrazione reale e verificabile.

    In questa prospettiva, integrazione e ReImmigrazione non sono categorie antagoniste, ma elementi complementari di un medesimo paradigma. La protezione complementare opera come strumento di selezione giuridica: tutela chi ha dimostrato di saper rispettare le regole, di lavorare, di inserirsi stabilmente nella comunità nazionale. Simmetricamente, rafforza la legittimità di politiche di ReImmigrazione nei confronti di chi non intraprende alcun percorso di integrazione o lo rifiuta consapevolmente.

    Il decreto del Tribunale di Firenze del 24 dicembre 2025 dimostra che il diritto può ancora svolgere una funzione ordinante. La protezione complementare non è un ostacolo alla governabilità dei flussi, ma uno strumento che consente allo Stato di distinguere, sulla base di criteri giuridicamente fondati, tra chi può restare e chi deve rientrare nel Paese di origine. È in questo equilibrio – rigoroso, selettivo e non ideologico – che si colloca il paradigma della ReImmigrazione: integrazione come obbligo, protezione come eccezione qualificata, rimpatrio come conseguenza fisiologica dell’assenza di entrambi.

    Il Tribunale di Firenze offre, con questo provvedimento, un esempio concreto di come tale equilibrio possa essere costruito e difeso sul piano giuridico, senza rinunciare né alla tutela dei diritti fondamentali né all’esigenza di un governo serio e responsabile del fenomeno migratorio.

    Avv. Fabio Loscerbo
    Avvocato – Lobbyista
    Registro per la Trasparenza dell’Unione Europea n. 280782895721-36

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  • Italy’s Urban Violence and the Failure of Second-Generation Integration


    The recent stabbing of a fifteen-year-old in Milan, injured while trying to stop a robbery involving other minors, is not merely a criminal incident. It is a symptom of a deeper structural failure in how Italy—and more broadly Europe—has managed the integration of second-generation immigrants.

    From a U.S. perspective, the key point is this: the problem is not immigration as such, but the assumption that integration happens automatically over time. In Italy, as in many European countries, policymakers long believed that being born or raised on national territory, attending public schools, and speaking the local language would naturally produce social cohesion. That assumption is now proving incorrect.

    Second generations occupy a legally and socially paradoxical position. They are formally included—often educated entirely within the host country—yet in many cases remain detached from the normative framework of the state, particularly with regard to respect for rules, authority, and public order. When violent behavior emerges at an early age, it signals not marginal poverty alone, but a breakdown in the transmission of legal norms.

    The Italian case highlights a crucial difference between European and American approaches. In the United States, integration has historically been understood as a demanding process, tied to civic identity, shared rules, and enforceable consequences. In much of Europe, integration has been treated as a one-way entitlement rather than a reciprocal obligation. Rights were expanded, while duties were left vague or politically untouchable.

    This has produced a governance gap. When integration fails, European legal systems often lack credible alternatives. Deportation mechanisms are weak, cultural non-compliance is tolerated in the name of social peace, and the state hesitates to assert authority for fear of political backlash. The result is not inclusion, but parallel social dynamics, particularly in urban areas.

    The Milan stabbing should therefore be read as a warning. It shows what happens when the state loses the ability to distinguish between integration achieved and integration merely presumed. Public space becomes contested, violence normalizes, and minors are drawn into conflict at an early stage.

    This is why the paradigm of “Integration or ReImmigration” has emerged in Italy. It is not a slogan, and it is not rooted in ethnic or racial logic. It is a governance framework based on a simple principle:
    integration must be measurable, enforceable, and conditional. Where it succeeds, it should be fully protected. Where it fails, the legal system must provide alternative pathways, including structured return to the country of origin, consistent with fundamental rights.

    Without this paradigm shift, episodes like the one in Milan will become increasingly common—not only in Italy, but across Europe. For American observers, the lesson is clear: multicultural societies require strong states, clear rules, and the political courage to enforce them. When integration is reduced to a rhetorical promise rather than a legal process, instability is the predictable outcome.

    Avv. Fabio Loscerbo
    EU Transparency Register Lobbyist – ID 280782895721-36

  • Protezione complementare e ReImmigrazione

    A margine del decreto del Tribunale di Cagliari, Sezione immigrazione, R.G. numero 5109/2024, emesso il 23 dicembre 2025

    Nel dibattito contemporaneo sull’immigrazione si continua a registrare una persistente ambiguità concettuale: la tendenza a sovrapporre la funzione della protezione complementare a quella dell’integrazione stabile, trasformando una misura di garanzia in un titolo di permanenza sostanzialmente definitivo. È un equivoco che il diritto positivo non giustifica e che la giurisprudenza, se letta correttamente, continua a smentire.

    Un esempio emblematico è rappresentato dal decreto del Tribunale di Cagliari, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione europea, R.G. numero 5109/2024, emesso in data 23 dicembre 2025, con cui è stato riconosciuto il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell’art. 19, comma 1.1, del d.lgs. 286/1998, nella formulazione successiva al decreto-legge numero 20 del 2023, convertito dalla legge numero 50 del 2023 12766422s accoglimento ricorso.

    La decisione è interessante non tanto per l’esito favorevole al ricorrente, quanto per il perimetro giuridico entro cui il Collegio colloca la protezione complementare. Il Tribunale, infatti, esclude espressamente la sussistenza dei presupposti per lo status di rifugiato e per la protezione sussidiaria, riconoscendo la tutela esclusivamente in funzione del divieto di rimpatrio derivante da obblighi costituzionali e internazionali, con particolare riferimento al diritto alla salute, alla dignità della persona e alla vita privata e familiare.

    È un passaggio centrale: la protezione complementare viene ricondotta alla sua natura di misura residuale e di chiusura del sistema, non a una forma alternativa di protezione maggiore. Il Tribunale ribadisce che essa opera come limite all’esercizio del potere espulsivo dello Stato, quando l’allontanamento determinerebbe una violazione dell’art. 19 del Testo Unico Immigrazione, in combinato disposto con l’art. 5, comma 6, e con gli obblighi derivanti dall’art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

    Questa impostazione è perfettamente coerente con una lettura ordinata e non ideologica del sistema. La protezione complementare non è concepita come strumento di stabilizzazione automatica, né come canale generalizzato di integrazione. La sua funzione è negativa, non positiva: impedire il rimpatrio quando questo non è giuridicamente consentito, non attribuire un diritto incondizionato a rimanere.

    È proprio su questo punto che si innesta il paradigma della ReImmigrazione. Lungi dall’essere in contraddizione con la protezione complementare, la ReImmigrazione ne rappresenta il naturale completamento logico. Uno Stato di diritto è tale se sa riconoscere le tutele quando sono dovute, ma anche se è in grado di ripristinare la regola del ritorno quando cessano le condizioni che giustificavano la deroga.

    Il decreto del Tribunale di Cagliari del 23 dicembre 2025, ruolo generale numero 5109/2024, dimostra che il sistema dispone già degli strumenti per operare questo equilibrio. Il riconoscimento della protezione speciale avviene sulla base di una valutazione individualizzata, fondata su elementi contingenti e verificabili: condizioni di salute, accesso alle cure, percorso lavorativo, assenza di pericoli per l’ordine e la sicurezza pubblica. Nulla, nella decisione, consente di trasformare tale tutela in un diritto irreversibile alla permanenza.

    Ed è questo il punto che spesso viene rimosso nel dibattito pubblico: la protezione complementare non sospende la sovranità dello Stato, ma ne disciplina l’esercizio. Se l’integrazione è effettiva e conforme alle regole, potrà trovare riconoscimento nei canali ordinari previsti dall’ordinamento. Se invece l’integrazione fallisce, o se le condizioni ostative al rimpatrio vengono meno, la ReImmigrazione non è una scelta politica discrezionale, ma una conseguenza giuridicamente fisiologica.

    Continuare a presentare la protezione complementare come una scorciatoia verso la stabilizzazione significa snaturare l’istituto e indebolire l’intero sistema. Ricondurla, invece, alla sua funzione originaria – tutela dei diritti fondamentali senza automatismi – consente di ristabilire un equilibrio credibile tra protezione, integrazione e ritorno.

    È su questo equilibrio che si misura oggi la tenuta dello Stato di diritto in materia di immigrazione. Ed è su questo terreno che il paradigma Integrazione o ReImmigrazione si colloca come proposta giuridicamente coerente e politicamente responsabile.

    Avv. Fabio Loscerbo
    Registro per la Trasparenza dell’Unione Europea numero 280782895721-36

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  • Europe’s Failure: Free Movement Without Integration and the Bologna Case


    The homicide that occurred in Bologna should not be read merely as a tragic criminal event. It will be investigated and judged as such. Its deeper significance lies elsewhere. The case exposes a structural failure at the heart of the European Union: the creation of free movement without a common system of integration for people.
    This is Europe’s unresolved contradiction, and Bologna has made it impossible to ignore.

    The Bologna case as a revealing episode
    According to public reporting, the suspect in the Bologna homicide is a citizen of the European Union who had been living in a condition of severe social marginality, without stable housing, work, or social integration, and who was consistently present around the railway station area. This was not a case of illegal presence. On the contrary, it was a situation of formal legality combined with total social non-integration.
    That distinction is crucial. The problem revealed by the Bologna case is not illegality, but the long-term tolerance of complete non-integration. The event does not explain Europe’s failure. It reveals it.

    Legal status as a political alibi
    Over time, European discourse has blurred the line between legal status and integration. EU citizenship has increasingly functioned as a shield against any substantive assessment of social behavior, responsibility, or participation in the host society.
    The result is a dangerous paradox: individuals who are legally entitled to remain, yet entirely disconnected from the social fabric in which they live. Marginality becomes permanent, normalized, and institutionally ignored—until it produces irreversible consequences.

    Why the U.S. analogy does not apply
    An American reader might instinctively draw a comparison with internal mobility in the United States, such as a Californian relocating to Texas. But that analogy does not hold.
    The United States is a fully federal state. California and Texas are not sovereign entities. They share a unified political identity, a federal welfare system, and centralized enforcement mechanisms. Freedom of movement within the U.S. rests on an integration that already exists at the federal level.
    The European Union is fundamentally different. Its member states have retained sovereignty over public order, welfare, security, and territory. Mobility was built before integration, not after.

    Mobility without common integration
    This is the core of Europe’s failure. The European Union created a uniform right to move, but never built a common system of social integration. There is no European welfare state, no shared housing policy, no unified framework for managing social marginality.
    When integration collapses, no European authority intervenes. Responsibility falls entirely on the host state and, ultimately, on local communities. Railway stations, city centers, and peripheral urban areas become the places where this failure materializes.

    The European taboo of mandatory integration
    Europe has embraced a political taboo: the idea that integration is optional and that EU citizenship exempts individuals from any substantive obligation to integrate. This belief is ideological, not legal.
    EU law never established unconditional free movement. It has always presupposed self-sufficiency, respect for public order, and responsible behavior. What has been missing is not the legal basis, but the political will to enforce it.
    Protecting formal status while ignoring social reality is not inclusion. It is abdication.

    Integration or ReImmigrazione as a response to systemic failure
    It is in this context that the paradigm of Integration or ReImmigrazione becomes relevant. ReImmigrazione is not a criminal sanction, nor a disguised form of deportation. It is an administrative response to the recognition of a structural failure of integration, applied with legal safeguards and due process.
    Integration must remain the primary objective. But when integration fails persistently and structurally, return to the country of origin must once again become a legitimate option, even for EU citizens. Not as punishment, but as a way to prevent permanent non-integration from becoming an accepted social condition.

    Bologna as a European turning point
    The Bologna case is not an isolated Italian incident. It is a European turning point. It demonstrates that the distinction between EU citizens and non-EU migrants is no longer sufficient to govern social reality.
    If integration is the foundation of coexistence, it must apply to everyone. If it does not apply to EU citizens, the paradigm remains incomplete. And integration without obligations is not integration at all—it is merely postponement.
    Europe now faces a choice it can no longer avoid. Either it builds a genuine common framework for integrating people, or it must accept that member states retain the right to intervene when integration fails. Integration or ReImmigrazione is not an ideological provocation. It is the logical consequence of a system that no longer works.

    Avv. Fabio Loscerbo
    Lawyer – EU Transparency Register Lobbyist
    EU Transparency Register No. 280782895721-36

  • La cittadinanza non è irreversibile: integrazione, responsabilità e revoca

    Benvenuto in un nuovo episodio del podcast “Integrazione o ReImmigrazione”.
    Io sono l’Avvocato Fabio Loscerbo.

    Oggi parliamo di un tema che segna un punto di svolta nel modo in cui lo Stato italiano guarda alla cittadinanza: la fine dell’idea che la cittadinanza sia irreversibile.

    Per anni si è diffusa una convinzione pericolosa, quasi un dogma: una volta concessa, la cittadinanza diventerebbe intoccabile, a prescindere da come sia stata ottenuta. Il tempo, secondo questa impostazione, trasformerebbe qualunque vizio in un diritto acquisito. È una visione che ha progressivamente indebolito lo Stato e svuotato di contenuto il concetto stesso di integrazione.

    Il recente parere del Consiglio di Stato ribalta questa narrazione. Con chiarezza afferma un principio semplice ma fondamentale: se la cittadinanza è stata ottenuta sulla base di documenti falsi o di una rappresentazione non veritiera della realtà, lo Stato conserva il potere di revocarla, anche a distanza di anni. Non esiste affidamento giuridicamente tutelabile quando il vantaggio è stato conseguito mediante l’inganno. Il tempo non sana la frode.

    Questo non è un dettaglio tecnico. È un messaggio giuridico e politico insieme. La cittadinanza non è un premio automatico, né una sanatoria permanente del passato. È uno status serio, che presuppone correttezza, lealtà e rispetto delle regole fin dall’origine. Proprio per questo, quando è legittimamente acquisita, è forte. Ma quando nasce viziata, può e deve essere rimossa.

    Ed è qui che il discorso si collega direttamente al paradigma integrazione o ReImmigrazione. L’integrazione non è uno slogan, non è un fatto emotivo, non è una dichiarazione di intenti. È un processo giuridico e sociale che si fonda su responsabilità individuale, rispetto delle regole e adesione reale all’ordinamento dello Stato. Se uno di questi elementi manca, l’integrazione fallisce.

    La revoca della cittadinanza, in questi casi, non è una punizione ideologica. È il ripristino della legalità. È lo Stato che riafferma la propria sovranità e afferma che l’appartenenza alla comunità nazionale non può fondarsi su una menzogna giuridica. Chi ottiene diritti attraverso l’inganno rompe il patto prima ancora di entrarvi.

    Questo episodio ci dice anche un’altra cosa, spesso rimossa dal dibattito pubblico: la ReImmigrazione non è un’eccezione estrema, ma una funzione ordinaria dello Stato. Quando l’integrazione non c’è, quando i presupposti giuridici vengono meno, quando il legame con l’ordinamento è solo formale, lo Stato deve essere in grado di trarne le conseguenze. Senza complessi, senza ipocrisie.

    Un sistema che non revoca mai è un sistema che non controlla. E un sistema che non controlla non integra: accumula conflitti, produce sfiducia, alimenta disgregazione sociale. Al contrario, uno Stato che verifica, corregge e, se necessario, revoca, è uno Stato credibile. Ed è proprio la credibilità dello Stato la condizione necessaria per una integrazione autentica.

    La cittadinanza torna così a essere ciò che è sempre stata nel diritto pubblico: un legame esigente, non un sigillo irreversibile. Un legame che si fonda sulla verità dei presupposti e sulla continuità del rispetto delle regole.

    Integrazione o ReImmigrazione non è una provocazione. È una scelta di civiltà giuridica.
    O si costruisce integrazione vera, fondata su legalità e responsabilità, oppure lo Stato deve avere il coraggio di dire no e di ripristinare l’ordine giuridico, anche attraverso la revoca e il ritorno.

    Alla prossima puntata.

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  • Milano, un quindicenne accoltellato e il fallimento dell’integrazione delle seconde generazioni


    Il recente episodio avvenuto a Milano, che ha visto un quindicenne accoltellato nel contesto di una rapina (Milano, quindicenne accoltellato dopo aver difeso un amico da rapina | Sky TG24 https://share.google/UJoujZXTtbqDZUJG0) , non può essere archiviato come un fatto di cronaca isolato. Esso assume rilievo in quanto indice di una criticità strutturale, riconducibile al fallimento dell’attuale modello di integrazione, in particolare con riferimento alle seconde generazioni.

    Sul piano giuridico-istituzionale, l’integrazione non è un fenomeno sociologico spontaneo, né un esito automatico della crescita sul territorio nazionale. Essa costituisce un processo normativamente orientato, che presuppone l’effettiva adesione ai valori costituzionali, il rispetto delle regole dell’ordinamento e l’assunzione di doveri civici verificabili. L’assenza di tali presupposti determina una frattura tra appartenenza formale e integrazione sostanziale.

    Il coinvolgimento di minori rappresenta un elemento particolarmente significativo. Quando la violenza emerge in età adolescenziale, viene meno la funzione ordinatrice delle istituzioni deputate alla trasmissione delle regole – famiglia, scuola, contesto sociale – e si manifesta una crisi del modello di inclusione, non un semplice problema repressivo. In termini di sistema, ciò segnala un deficit di governabilità.

    La lettura esclusivamente fondata sull’emarginazione socio-economica appare, a questo punto, insufficiente. Pur potendo costituire un fattore di contesto, l’emarginazione non spiega né giustifica condotte incompatibili con l’ordinamento. Dal punto di vista giuridico, la vulnerabilità non sospende l’obbligo di conformarsi alle regole, né può tradursi in una neutralizzazione permanente della responsabilità.

    È in questo quadro che si colloca il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”. Non si tratta di una contrapposizione ideologica, ma di una impostazione funzionale: l’integrazione deve essere intesa come obbligo reciproco, fondato su parametri chiari, controllabili e, in caso di insuccesso, suscettibili di conseguenze giuridiche. Quando tali parametri non vengono rispettati, l’ordinamento deve prevedere strumenti alternativi coerenti, inclusi percorsi di rientro nel Paese di origine, nel rispetto delle garanzie fondamentali.

    Il caso di Milano dimostra che l’attuale approccio, fondato su un’idea di integrazione automatica e priva di obblighi effettivi, non è più sostenibile. In assenza di un cambio di paradigma, episodi di violenza urbana tenderanno a moltiplicarsi, trasformandosi da eccezioni a elementi strutturali del contesto urbano.

    La questione, dunque, non è emotiva né contingente. È una questione di architettura dell’ordinamento e di capacità dello Stato di governare i processi sociali complessi. Ignorare il fallimento dell’integrazione equivale a rinunciare preventivamente alla sicurezza giuridica e alla coesione sociale.

    Avv. Fabio Loscerbo
    Lobbista – Registro per la Trasparenza dell’Unione Europea, ID 280782895721-36

  • La France contre elle-même : intégration sans obligations et État affaibli

    La France a longtemps incarné, en Europe, le modèle républicain de l’intégration. La laïcité, l’égalité devant la loi, l’universalité des règles juridiques ont constitué le socle d’un pacte clair : vivre sur le territoire de la République signifiait adhérer à un cadre commun, indépendamment de l’origine, de la culture ou de la religion. Aujourd’hui, ce modèle est de plus en plus contesté, non pas frontalement, mais par un lent déplacement du sens même de l’intégration.

    Le débat public français ne porte plus sur les moyens de rendre effectifs les devoirs liés à l’intégration, mais sur la légitimité même de les exiger. La loi n’est plus conçue comme un cadre commun intangible, mais comme une norme discutable, ajustable, parfois perçue comme oppressive lorsqu’elle s’applique de manière uniforme. L’intégration cesse alors d’être un processus juridique pour devenir une revendication politique unilatérale.

    C’est dans ce contexte que s’inscrivent les prises de position d’une partie de la gauche radicale, dont le député Carlos Martens Bilongo est l’une des figures les plus emblématiques. Son discours repose sur une idée centrale : l’État républicain ne serait pas un arbitre neutre, mais un instrument historiquement construit par et pour une majorité dominante. Dès lors, exiger l’adhésion à des règles communes serait assimilable à une forme d’assimilation contrainte, voire de violence symbolique.

    Le problème n’est pas le constat des tensions sociales ou des discriminations réelles. Le problème est la solution proposée. En substituant à l’obligation juridique un principe général de reconnaissance identitaire, on affaiblit la fonction même de la loi. La norme cesse d’être un repère commun pour devenir un objet de négociation permanente entre l’État et des groupes définis par leur appartenance culturelle.

    Cette logique place la France face à une contradiction profonde. Le modèle républicain reposait sur l’idée que l’égalité naît précisément de l’universalité de la règle. En relativisant la loi au nom de la différence, on fragilise cette égalité et l’on transforme l’État en médiateur entre communautés, plutôt qu’en garant d’un cadre commun. L’intégration, vidée de toute exigence normative, se mue en simple coexistence.

    Les conséquences sont visibles. Une intégration sans obligations ne produit ni cohésion ni responsabilité. Elle nourrit des systèmes parallèles de normes sociales et délégitime l’autorité publique. Lorsque l’État renonce à fixer des limites claires, il envoie un message implicite : le respect des règles communes est optionnel, conditionnel, négociable. À moyen terme, cette renonciation mine la confiance dans les institutions et affaiblit la capacité de l’État à maintenir l’ordre juridique.

    Le paradigme Intégration ou Réimmigration part de cette constatation. L’intégration ne peut être un droit sans contreparties. Elle suppose l’acceptation effective des règles, des obligations et des limites posées par l’État de droit. Lorsque cette intégration échoue de manière manifeste et durable, le retour dans le pays d’origine ne constitue pas une sanction morale, mais une fonction ordinaire de l’État, indispensable à la crédibilité du système juridique.

    Les positions qui, comme celles défendues par Carlos Martens Bilongo, remettent en cause la légitimité même des obligations communes ne proposent pas une réforme de l’intégration : elles en organisent la dissolution. C’est un choix politique assumé, mais incompatible avec l’idée d’un État capable de garantir la cohésion sociale et l’égalité devant la loi.

    La France est aujourd’hui confrontée à un choix décisif. Poursuivre sur la voie d’une intégration sans obligations, c’est accepter un État progressivement affaibli, réduit à la gestion administrative des différences. Réaffirmer une intégration exigeante, fondée sur des règles communes et la responsabilité individuelle, c’est au contraire préserver la fonction structurante du droit. Ce choix n’est ni idéologique ni abstrait : il engage l’avenir même de la République.

    Avv. Fabio Loscerbo
    Lobbyiste inscrit au Registre pour la transparence de l’Union européenne – ID 280782895721-36

    Articoli

  • Integrazione o ReImmigrazione anche per i cittadini UE? Il caso Bologna come spartiacque

    Il fatto di cronaca avvenuto a Bologna impone una riflessione che va oltre l’emozione, oltre la contingenza giudiziaria e oltre la facile semplificazione mediatica. Non perché il diritto debba arretrare di fronte alla tragedia, ma perché proprio nei momenti di rottura emergono i limiti dei paradigmi esistenti.
    Il sospettato del delitto è un cittadino dell’Unione europea, non un extra-comunitario. Questo dato, che nei primi resoconti appare quasi come una nota a margine, in realtà è il punto dirimente dell’intera vicenda. Perché obbliga a porsi una domanda che per troppo tempo è stata elusa: il paradigma dell’Integrazione o ReImmigrazione può continuare a valere solo per chi proviene da Paesi terzi, oppure deve estendersi anche ai cittadini comunitari?

    Oltre lo status formale: integrazione come fatto sostanziale
    Nel dibattito pubblico italiano ed europeo si è consolidata una convinzione implicita: che la “cittadinanza UE” sia di per sé sinonimo di integrazione, o quantomeno che renda superflua ogni verifica sostanziale. È una convinzione comoda, ma giuridicamente e socialmente infondata.
    Il diritto dell’Unione europea non ha mai previsto una libertà di circolazione assoluta, sganciata da qualsiasi requisito. La libera circolazione presuppone un minimo di integrazione reale, che si traduce in autosufficienza economica, rispetto delle regole, assenza di pericoli per l’ordine pubblico. Quando questi presupposti vengono meno, lo Stato membro non solo può, ma deve interrogarsi sulle conseguenze.
    Il caso di Bologna mostra esattamente questo cortocircuito: status regolare, integrazione assente. Una presenza stabile sul territorio, ma al di fuori di qualsiasi circuito lavorativo, abitativo e sociale; una marginalità tollerata, normalizzata, fino a diventare invisibile alle istituzioni. Fino a quando non esplode.

    Il tabù europeo: cittadini UE senza integrazione
    Estendere il paradigma Integrazione o ReImmigrazione ai cittadini UE significa rompere un tabù. Significa affermare che l’appartenenza all’Unione non è una licenza a vivere ai margini, né un’esenzione permanente da ogni obbligo di inserimento sociale.
    Questo non equivale a criminalizzare la povertà o la marginalità. Al contrario: significa riconoscere che l’abbandono istituzionale è esso stesso un fattore di rischio, per la persona e per la collettività. L’idea che basti il “passaporto europeo” a risolvere ogni problema è una finzione che ha prodotto zone franche di irresponsabilità, soprattutto nelle aree urbane più sensibili, come le stazioni ferroviarie.

    Il caso Bologna come spartiacque
    Il fatto di Bologna segna uno spartiacque perché rende evidente una verità scomoda: l’integrazione non può essere facoltativa, e non può essere selettiva in base alla provenienza geografica. Se l’integrazione è il fondamento della convivenza, allora deve valere per tutti. E se l’integrazione manca in modo strutturale e persistente, anche per i cittadini UE deve esistere una seconda opzione, giuridicamente regolata e garantita: la ReImmigrazione nel Paese di origine.
    Non si tratta di punizione, ma di coerenza del sistema. Un ordinamento che pretende di garantire sicurezza, diritti e coesione sociale non può accettare che l’assenza totale di integrazione resti priva di conseguenze solo perché coperta da uno status formale.

    Una scelta che non può più essere rinviata
    Il paradigma Integrazione o ReImmigrazione nasce per ristabilire un principio semplice: nessuna società può reggere senza regole condivise e senza responsabilità reciproche. Il caso Bologna dimostra che limitarlo agli extra-comunitari significa lasciarlo incompiuto.
    La domanda non è più se estenderlo anche ai cittadini UE.
    La vera domanda è: quanto ancora possiamo permetterci di non farlo.

    Avv. Fabio Loscerbo
    Avvocato – EU Transparency Register Lobbyist
    Registro per la Trasparenza dell’Unione Europea n. 280782895721-36

  • Citizenship Is Not Irreversible: Integration, Responsibility, and Revocation

    Welcome to a new episode of the podcast “Integration or ReImmigration.”
    My name is Attorney Fabio Loscerbo.

    Today I want to talk to the American audience about a concept that is often misunderstood, both in Europe and in the United States: citizenship is not, and should not be, irreversible.

    For a long time, citizenship has been portrayed as a final and untouchable status. Once granted, it is assumed to be permanent, regardless of how it was obtained. Time itself is treated as a cure for any defect, transforming irregularities into acquired rights. This idea may sound reassuring, but in reality it weakens the State and empties integration of any real meaning.

    A recent opinion issued by Italy’s highest administrative court makes this point very clear. If citizenship is obtained through false documents or a false representation of reality, the State retains the power to revoke it, even many years later. There is no legitimate reliance when the benefit was obtained through deception. Time does not legalize fraud.

    This is not a technical detail. It is a fundamental legal and political message. Citizenship is not a reward automatically granted by the passage of time, and it is not a permanent amnesty for past misconduct. It is a serious legal status, built on honesty, loyalty, and respect for the legal order from the very beginning.

    When citizenship is lawfully obtained, it is strong and meaningful. But when it is built on false premises, it has no solid foundation. In those cases, revocation is not arbitrary power. It is the restoration of legality.

    This is exactly where the paradigm Integration or ReImmigration comes into play. Integration is not a slogan. It is not an emotional narrative. It is a legal and social process based on responsibility, respect for the rules, and genuine adherence to the values and institutions of the host country. When these elements are missing, integration fails.

    Revoking citizenship in such cases is not ideological punishment. It is the State reaffirming its sovereignty and making one thing clear: membership in a national community cannot be based on a legal lie. Rights obtained through deception break the social and legal pact before it even begins.

    There is another point that deserves attention, especially for an American audience. ReImmigration is not an extreme measure; it is an ordinary function of the State. When integration does not occur, when legal requirements collapse, and when the bond with the legal order exists only on paper, the State must be able to act. Without hesitation and without hypocrisy.

    A system that never revokes is a system that does not control. And a system that does not control does not integrate. It accumulates tension, erodes trust, and ultimately undermines social cohesion. On the contrary, a State that verifies, corrects, and when necessary revokes, is a credible State. And credibility is the essential condition for real integration.

    Citizenship, therefore, returns to its true nature in public law: a demanding bond, not an untouchable shield. A bond based on truthful premises and continuous respect for the rules.

    Integration or ReImmigration is not a provocation. It is a framework for democratic governance. Either integration is real, grounded in legality and responsibility, or the State must have the courage to say no and restore the legal order, including through revocation and return.

    This is not about exclusion. It is about seriousness. And seriousness is the foundation of any stable democracy.

    Thank you for listening.
    See you in the next episode.

    Articoli

  • La Francia contro sé stessa: integrazione senza obblighi e Stato indebolito

    La Francia è storicamente il laboratorio europeo dell’integrazione repubblicana. Laicità, uguaglianza formale, primato della legge: per decenni questi principi hanno costituito l’ossatura di un modello che chiedeva a chi entrava nello spazio pubblico francese di aderire a un quadro normativo comune, indipendentemente dall’origine culturale o religiosa. Oggi, però, quel modello appare sempre più incrinato. Non per un’improvvisa mancanza di norme, ma per una scelta politica che tende a svuotarle di contenuto vincolante.

    Il dibattito contemporaneo sull’integrazione in Francia non ruota più attorno a come rendere effettiva l’adesione alle regole comuni, bensì a se sia legittimo pretendere tale adesione. È uno spostamento silenzioso ma decisivo. La legge, da fondamento della convivenza, diventa un fattore negoziabile; l’integrazione, da dovere reciproco, si trasforma in un diritto asimmetrico.

    In questo contesto si collocano le prese di posizione di una parte significativa della sinistra radicale francese, di cui è espressione il deputato Carlos Martens Bilongo. Le sue dichiarazioni, pur variamente articolate, condividono una premessa costante: lo Stato repubblicano non sarebbe un arbitro neutrale, ma un dispositivo storicamente “dominante” che impone norme maggioritarie a soggetti minoritari. Da qui la diffidenza verso l’idea stessa di obbligo integrativo e la preferenza per un approccio fondato sul riconoscimento identitario.

    Il punto non è la legittimità del riconoscimento in sé. Ogni Stato democratico riconosce diritti e pluralità. Il problema sorge quando il riconoscimento sostituisce la regola. In questa prospettiva, l’integrazione non è più intesa come adesione a un ordine giuridico comune, ma come richiesta allo Stato di adattarsi a pratiche, sensibilità e codici culturali differenti. La norma arretra, la cultura avanza; il limite viene percepito come una forma di violenza simbolica.

    È qui che la Francia entra in conflitto con sé stessa. Il modello repubblicano classico presupponeva che l’uguaglianza fosse garantita proprio dall’universalità della legge. Indebolire la legge in nome della differenza significa, paradossalmente, indebolire l’eguaglianza. Se le regole diventano flessibili a seconda dell’appartenenza, lo Stato smette di essere uguale per tutti e si trasforma in un mediatore permanente tra comunità.

    Questo slittamento ha conseguenze concrete. Un’integrazione senza obblighi non produce coesione, ma frammentazione. Non costruisce appartenenza, ma parallelismi. Non responsabilizza, ma deresponsabilizza. Quando lo Stato rinuncia a fissare standard chiari di comportamento, il messaggio implicito è che l’adesione alle regole comuni sia opzionale, reversibile, negoziabile. È una rinuncia che si paga nel medio periodo, sul piano della fiducia istituzionale e della tenuta sociale.

    Il paradigma Integrazione o ReImmigrazione nasce proprio dalla constatazione di questo cortocircuito. L’integrazione non può essere un processo unilaterale, in cui lo Stato concede diritti senza pretendere doveri. Deve essere un patto giuridico esigente: chi accetta le regole resta, chi le rifiuta si colloca fuori da quel patto. In quest’ottica, la ReImmigrazione non è una sanzione morale, ma una funzione ordinaria dello Stato di diritto, l’esito logico quando l’integrazione fallisce in modo strutturale.

    Le posizioni che, come quelle di Bilongo, mettono in discussione la legittimità stessa di pretendere l’adesione a regole comuni finiscono per svuotare l’integrazione di ogni contenuto normativo. Non propongono una riforma del modello, ma una sua dissoluzione. È una scelta politica legittima, ma incompatibile con uno Stato che voglia restare tale. Perché uno Stato che non esige, non integra; gestisce.

    La Francia, oggi, si trova davanti a un bivio che riguarda l’intera Europa. Continuare sulla strada dell’integrazione senza obblighi significa accettare uno Stato progressivamente indebolito, incapace di definire i confini della convivenza. Tornare a un’integrazione esigente, fondata su regole comuni e responsabilità individuali, significa invece riaffermare la centralità del diritto come strumento di coesione. Non è una scelta ideologica, ma una scelta di sopravvivenza istituzionale.

    Avv. Fabio Loscerbo
    Lobbista iscritto al Registro per la Trasparenza dell’Unione Europea – ID 280782895721-36

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  • La cittadinanza non è irreversibile: il Consiglio di Stato apre la stagione delle revoche

    Il parere reso dal Consiglio di Stato, Sezione Prima, Adunanza del 4 dicembre 2025, numero 01416/2025, affare numero 00669/2023, segna un passaggio che va ben oltre il singolo caso esaminato.

    Siamo di fronte a un atto che contribuisce in modo netto alla riscrittura dell’idea stessa di cittadinanza, sottraendola definitivamente alla retorica dell’irreversibilità e riportandola entro il perimetro della legalità sostanziale e della responsabilità individuale.

    Il caso è noto: una cittadinanza italiana concessa nel 2017 e successivamente annullata in autotutela, a distanza di anni, a seguito dell’accertata falsità della documentazione prodotta in sede di domanda. Il ricorrente ha invocato, tra gli altri profili, il decorso del tempo, la buona fede, il principio di affidamento e la violazione dell’articolo 21-nonies della legge numero 241 del 1990. Tutte doglianze respinte.

    Il Consiglio di Stato afferma un principio destinato ad avere un impatto sistemico: non può formarsi alcun affidamento giuridicamente tutelabile quando il vantaggio – anche se risalente nel tempo – è stato conseguito mediante una falsa rappresentazione della realtà. La cittadinanza, in questa prospettiva, non è un diritto intangibile né un punto di arrivo definitivo, ma uno status giuridico che presuppone la legittimità del procedimento che lo ha generato.

    È un passaggio culturale prima ancora che giuridico. Per anni, nel dibattito pubblico italiano, la cittadinanza è stata rappresentata come una sorta di “blindatura” finale, capace di neutralizzare qualsiasi verifica successiva. Questo parere ribalta tale impostazione: lo Stato non perde il potere di correggere i propri atti quando l’illegittimità discende da un comportamento doloso o comunque ingannevole del privato, anche se il tempo è trascorso.

    Non meno rilevante è il chiarimento sul piano procedurale. Il Consiglio di Stato esclude la necessità della comunicazione di avvio del procedimento e di una motivazione rafforzata sull’interesse pubblico, ritenendo che, in presenza di documentazione falsa, tale interesse sia “in re ipsa”. È un’affermazione forte, che riduce sensibilmente lo spazio delle difese meramente formalistiche e riafferma la centralità della sostanza rispetto al rito.

    Letto in chiave più ampia, questo parere si inserisce in una tendenza che riguarda non solo l’Italia, ma l’intero spazio occidentale: la cittadinanza torna a essere uno status esigente, fondato su presupposti verificabili e revocabile quando quei presupposti si rivelano inesistenti o fraudolenti.

    Non è una deriva autoritaria, ma il recupero di una funzione ordinaria dello Stato: garantire che l’appartenenza giuridica alla comunità nazionale non sia il frutto di un inganno tollerato.

    In questa prospettiva, il tema non è la “revoca” in sé, ma il nesso tra cittadinanza, integrazione e responsabilità. Chi entra stabilmente nella comunità statale lo fa assumendo obblighi di lealtà verso l’ordinamento. Quando tale lealtà viene meno all’origine, viene meno anche il fondamento dello status. È esattamente qui che il paradigma integrazione o ReImmigrazione trova una delle sue basi giuridiche più solide: l’integrazione autentica non può poggiare su una menzogna giuridica, e la permanenza nello spazio statale non può essere garantita a prescindere dal rispetto delle regole fondamentali.

    Il parere del Consiglio di Stato non introduce una novità normativa, ma legittima una prassi destinata a consolidarsi. La cittadinanza non è più un punto di non ritorno. È uno status serio, reversibile quando nasce viziato, e proprio per questo più credibile quando è legittimamente acquisito.

    Avv. Fabio Loscerbo
    Avvocato – Lobbista
    Registro per la Trasparenza dell’Unione Europea
    ID 280782895721-36

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  • When Culture Prevails over the Law: The British Case of Cousin Marriage

    In the United Kingdom, a debate has resurfaced that goes far beyond the technicalities of family law. The discussion around whether to ban marriage between first cousins raises a deeper and more uncomfortable question for liberal democracies: what happens when cultural accommodation begins to override the idea of a shared legal standard?

    At present, marriage between first cousins is lawful in England and Wales. This legal permissibility, inherited from a long-standing common law tradition, has rarely been questioned until recent years, when concerns related to public health, social cohesion and integration have entered the political arena. Proposals to introduce a statutory ban have triggered strong reactions, not only in Parliament but also in the wider public debate.

    One of the most emblematic positions to emerge is that of Iqbal Mohamed, an independent Member of Parliament, who has openly opposed the idea of a legal prohibition. His argument is not based on denying medical evidence. On the contrary, he has acknowledged that marriages between close relatives can be associated with increased genetic risks. The core of his position lies elsewhere: the belief that legislation is not the appropriate tool to address practices deeply rooted in certain cultural and familial traditions.

    According to this line of reasoning, the role of the state should be limited to education, awareness campaigns, genetic counselling and voluntary screening, rather than the imposition of binding legal rules. Law, in this view, should step back in favour of so-called “soft” measures, designed to inform rather than to prohibit.

    This approach is revealing. It reflects a broader political philosophy that has shaped British multiculturalism for decades: the idea that the state should remain neutral with respect to cultural practices, intervening only in cases of clear coercion or direct criminal harm. As long as a practice is presented as consensual and culturally meaningful, the threshold for legal intervention is set extremely high.

    The difficulty with this model is not theoretical, but structural. A legal system that consistently refrains from setting common limits risks losing its normative function. Law is not merely an administrative framework; it is also an instrument through which a society defines what it considers acceptable, permissible or incompatible with its core values. When legislation retreats, those boundaries become blurred.

    The cousin marriage debate illustrates this tension with particular clarity. It is not simply about genetics or family structures. It is about whether a liberal state is willing to assert that certain standards apply equally to all, regardless of cultural background. If every sensitive issue is reframed as a matter of cultural autonomy, the very concept of integration becomes hollow.

    Integration, in a legal sense, presupposes convergence towards a shared framework of rules and responsibilities. It cannot be reduced to coexistence without friction. Where the state refuses to articulate limits, integration turns into parallelism: different communities living under the same jurisdiction but guided by different normative references.

    This is not a uniquely British problem, nor is it confined to family law. Similar dynamics can be observed across Europe, particularly in debates on education, gender norms, criminal responsibility and social behaviour. The recurring pattern is the same: when confronted with cultural practices perceived as sensitive, the state often chooses not to choose.

    Yet neutrality is not without consequences. A legal order that avoids conflict at all costs may preserve short-term social peace, but it does so by sacrificing clarity and coherence. Over time, this erosion undermines public trust in the law as a common point of reference.

    The British discussion on cousin marriage therefore matters far beyond its immediate scope. It forces us to confront a fundamental question: can a state remain a state of law if it consistently defers to culture instead of defining common standards?

    From the perspective of the Integration or ReImmigration paradigm, the answer is straightforward. Integration cannot be unconditional or indefinite. It requires rules, expectations and, where necessary, enforceable limits. Where integration fails, and where the state is unwilling to uphold its own normative framework, the system enters a zone of ambiguity that benefits no one.

    The choice, ultimately, is political. Either integration is understood as a demanding process, grounded in shared legal principles, or it dissolves into a form of managed fragmentation. The debate unfolding in the UK today is not about cousin marriage alone. It is about whether culture is allowed to prevail over the law—and what that means for the future of the rule of law itself.

    Avv. Fabio Loscerbo
    EU Transparency Register – Lobbyist ID 280782895721-36

    Articoli

  • Ohne Integrationspflicht verliert der Rechtsstaat seine Steuerungsfähigkeit

    Die europäische Migrationspolitik befindet sich in einer Phase tiefgreifender Neuordnung. Mit dem neuen EU-Migrations- und Asylpakt wird versucht, Verfahren zu beschleunigen, Zuständigkeiten zu klären und staatliche Kontrolle zurückzugewinnen. Doch bei genauer Betrachtung zeigt sich ein strukturelles Defizit, das insbesondere aus rechtsstaatlicher Perspektive problematisch ist: Integration wird nicht als rechtliche Pflicht konzipiert, sondern als soziale Begleiterscheinung. Und genau hier beginnt das Systemversagen.

    Der Rechtsstaat lebt von Klarheit. Er definiert Rechte, aber ebenso Pflichten. Er ermöglicht Aufenthalt, verlangt im Gegenzug jedoch die Einordnung in die bestehende Rechts- und Werteordnung. Wenn diese Logik unterbrochen wird, verliert der Staat seine Steuerungsfähigkeit. Genau das ist in der europäischen Migrationspolitik geschehen: Der Eintritt und der Aufenthalt werden detailliert geregelt, die Bedingungen des Dazugehörens hingegen bleiben diffus.

    Der EU-Pakt setzt auf Verfahren. Screening, Zuständigkeitsverteilung, beschleunigte Entscheidungen, Rückführungen. All dies ist technisch ausgefeilt. Was jedoch fehlt, ist eine normative Antwort auf die zentrale Frage: Unter welchen Voraussetzungen wird aus Anwesenheit Zugehörigkeit? Integration wird nicht als rechtlich verbindlicher Prozess verstanden, sondern als optionaler, nachgelagerter Zustand, abhängig von Arbeitsmarktintegration oder sozialer Anpassung. Für einen Rechtsstaat ist das ein gefährlicher Verzicht.

    Ohne Integrationspflicht wird Aufenthalt entkoppelt von Verantwortung. Der Staat kontrolliert zwar den Grenzübertritt, verzichtet aber darauf, den Verbleib inhaltlich zu strukturieren. Sprache, Rechtsbefolgung, Anerkennung der verfassungsrechtlichen Ordnung und gesellschaftliche Grundregeln werden nicht systematisch eingefordert, sondern vorausgesetzt. Wo Pflichten nicht klar benannt werden, können sie auch nicht durchgesetzt werden. Das Ergebnis ist keine Offenheit, sondern rechtliche Unschärfe.

    Gerade aus deutscher Perspektive ist dies ein zentraler Punkt. Der deutsche Rechtsstaat basiert auf dem Prinzip, dass Integration kein kulturelles Gefühl, sondern eine rechtlich relevante Erwartung ist. Wer dauerhaft bleiben will, muss sich einordnen. Diese Logik wurde in den letzten Jahren zunehmend relativiert – in der Annahme, wirtschaftliche Teilhabe könne rechtliche und gesellschaftliche Integration ersetzen. Die Erfahrung zeigt jedoch: Arbeit allein schafft keine Rechtsbindung.

    Wenn Integration nicht als Pflicht definiert ist, verliert der Staat langfristig die Fähigkeit, zwischen erfolgreicher und gescheiterter Integration zu unterscheiden. Es gibt dann nur noch faktische Anwesenheit oder zwangsweise Beendigung des Aufenthalts. Zwischenstufen, Korrekturen, Anforderungen – all das verschwindet. Der Rechtsstaat wird reaktiv statt gestaltend. Er greift erst ein, wenn Konflikte manifest werden, nicht präventiv durch klare Regeln.

    Die politischen Folgen dieses Defizits sind bekannt. Vertrauensverlust in staatliche Institutionen, Polarisierung der öffentlichen Debatte, wachsende Skepsis gegenüber Migration insgesamt. Nicht weil der Rechtsstaat zu streng wäre, sondern weil er zu unklar ist. Wo Regeln nicht durchgesetzt werden, entsteht der Eindruck von Kontrollverlust – ein Eindruck, der demokratische Systeme nachhaltig beschädigt.

    Ein funktionierender Rechtsstaat benötigt daher eine klare Rückbesinnung auf ein einfaches Prinzip: Dauerhafter Aufenthalt setzt Integration voraus, und Integration ist eine Pflicht. Keine moralische Forderung, sondern eine rechtliche. Keine Frage der Gesinnung, sondern der Ordnung. Ohne diese Verknüpfung bleibt jede Migrationspolitik unvollständig, egal wie effizient ihre Verfahren sind.

    Der EU-Pakt kann nur dann zur Stabilisierung beitragen, wenn er diese Leerstelle schließt. Solange Integration nicht als zentraler Bestandteil staatlicher Steuerung verstanden wird, bleibt der Rechtsstaat geschwächt. Nicht durch Migration an sich, sondern durch den Verzicht, sie rechtlich konsequent zu ordnen.

    Avv. Fabio Loscerbo
    Rechtsanwalt – Lobbyist
    EU-Transparenzregister Nr. 280782895721-36

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  • Dall’idea al sistema: perché l’immigrazione va governata fino in fondo

    Benvenuti a un nuovo episodio del podcast “Integrazione o ReImmigrazione”.

    Questo podcast nasce da una constatazione semplice, ma spesso rimossa dal dibattito pubblico: l’immigrazione è uno dei pochi ambiti nei quali lo Stato ha progressivamente rinunciato a governare in modo coerente ciò che formalmente continua a disciplinare con norme, procedure e apparati amministrativi. Si legifera molto, si discute moltissimo, ma si governa poco. E quando il governo del fenomeno viene meno, lo spazio viene occupato dall’emergenza permanente, dalla retorica e dalla conflittualità ideologica.

    “Integrazione o ReImmigrazione” non è uno slogan e non è una provocazione. È una chiave di lettura giuridica e istituzionale. È l’idea che l’immigrazione non possa essere lasciata né al caso né al tempo, né al solo mercato del lavoro, né a una presunta integrazione automatica che si realizzerebbe da sé con il semplice trascorrere degli anni. L’immigrazione è, prima di tutto, un rapporto giuridico tra lo straniero e lo Stato. E come ogni rapporto giuridico serio, ha un inizio, delle condizioni, delle verifiche e anche una possibile conclusione.

    Negli ultimi decenni si è affermata, in modo quasi inconsapevole, una visione riduttiva dell’immigrazione come funzione economica. Lo straniero entra, lavora, resta. Il lavoro diventa il surrogato del diritto. Il tempo diventa il surrogato della legittimazione. Ma questo schema, apparentemente rassicurante, ha prodotto un effetto perverso: ha svuotato lo Stato della capacità di valutare, controllare e decidere. Ha trasformato la permanenza in una conseguenza automatica e l’integrazione in una promessa mai verificata.

    Questo podcast parte da una prospettiva diversa, più tradizionale se vogliamo, ma anche più solida. Lo Stato non è un soggetto che assiste passivamente i processi sociali, né un mero esecutore delle dinamiche economiche. Lo Stato è titolare di una funzione di governo. Governare non significa reprimere, ma decidere. Significa stabilire chi può entrare, a quali condizioni può restare, e cosa accade quando quelle condizioni non vengono rispettate o non si realizzano.

    Il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” si fonda proprio su questo equilibrio. Da un lato, l’integrazione come percorso serio, esigente, fondato su lavoro, lingua, rispetto delle regole e responsabilità individuale. Dall’altro, la ReImmigrazione come esito fisiologico e legittimo del sistema, quando l’integrazione non si realizza o viene rifiutata. Non come punizione, non come stigma, ma come conseguenza giuridica coerente.

    In queste puntate non troverai un racconto emergenziale dell’immigrazione, né una difesa ideologica dell’accoglienza incondizionata, né una narrazione securitaria fine a se stessa. Troverai invece un ragionamento che prova a rimettere ordine, a ricostruire un sistema, a spiegare perché senza regole applicate e senza capacità di dire anche dei no, lo Stato perde credibilità, e con essa perde anche la capacità di integrare davvero chi ha titolo per restare.

    Questo primo episodio serve proprio a chiarire il punto di partenza. Prima ancora di parlare di asilo, di protezione, di rimpatri o di sicurezza, bisogna recuperare una verità di fondo: l’immigrazione non è un fatto naturale, ma una scelta regolata. E se lo Stato rinuncia a governarla fino in fondo, non produce più integrazione, ma solo permanenze irrisolte, conflitti latenti e disordine giuridico.

    Da qui comincia questo percorso. Dall’idea al sistema. Dalla necessità di tornare a pensare l’immigrazione non come un destino, ma come una responsabilità condivisa, dello Stato e dello straniero.

    Nel prossimo episodio entreremo nel cuore del primo grande equivoco contemporaneo: l’immigrazione come funzione economica e il mito secondo cui il mercato, da solo, sarebbe in grado di integrare.

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  • From Idea to System: Governing Immigration Through Responsibility, Protection, and Return

    Welcome to a new episode of the podcast Integration or ReImmigration.
    I am Attorney Fabio Loscerbo.

    This podcast is not about slogans, emotions, or political shortcuts. It is about law, state responsibility, and the structural failure of how immigration has been governed in Western democracies over the last decades. The paradigm I will discuss in this series—Integration or ReImmigration—does not come from ideology. It comes from legal practice, from courtrooms, from administrative procedures, and from the concrete consequences of policies that have systematically avoided one essential question: under what conditions does a foreign national have the right to remain?

    For too long, immigration has been treated primarily as an economic phenomenon. Entry has been justified by labor demand, permanence by utility, and integration by the mere passage of time. The underlying assumption has been simple and deeply flawed: if someone works, if someone stays long enough, integration will eventually happen, and permanence will become legitimate almost automatically. This assumption has progressively emptied the State of its governing function. Immigration has shifted from being a legal relationship into a social fact, and in many cases into a permanent emergency.

    The project Integration or ReImmigration starts from the opposite premise. Immigration is, first and foremost, a legal relationship between the individual and the State. It is not neutral, it is not automatic, and it is never unconditional. Entry into a territory does not generate a right to remain. Lawful presence does not transform itself into permanence by inertia. And integration is not a cultural aspiration, but a legally relevant obligation.

    This paradigm did not emerge overnight. It developed through years of legal practice in immigration and asylum law, and through close observation of judicial reasoning, especially in cases where traditional categories—such as asylum or international protection—were no longer sufficient to govern real-life situations. Courts were increasingly asked to balance fundamental rights with public interest, vulnerability with responsibility, protection with reversibility. Out of this tension emerged the need for a different legal architecture.

    That architecture is not built on exclusion, but on conditionality. Rights remain protected, but permanence becomes a process rather than a static status. Protection is preserved, but it is no longer confused with automatic stabilization. And return, when necessary, is reintroduced into the legal system not as a punishment or an ideological choice, but as an ordinary and foreseeable function of the State.

    This is the core idea behind ReImmigration. The term does not refer to collective removals, ethnic criteria, or political rhetoric. ReImmigration means something very precise: the lawful conclusion of a migration path when the legal conditions for remaining are no longer satisfied. It presupposes that integration was possible, that the individual was given a real opportunity to comply with the rules of the host society, and that the State exercised its evaluative function through procedures, not arbitrariness.

    What makes this paradigm necessary today is not a change in political mood, but the visible collapse of automatic integration. Across Europe and beyond, we see the same pattern: lawful entry followed by ungoverned permanence, formal regularity without substantive integration, and the progressive loss of State credibility. When the State cannot decide who stays and under what conditions, it stops governing and starts tolerating. And tolerance without rules does not produce integration—it produces fragmentation.

    This podcast is therefore about rebuilding a system. A system where entry, stay, and return are not disconnected moments, but phases of a single legal cycle. A system where protection does not exclude responsibility, and where enforcement does not negate rights. A system where integration has legal meaning, and where its failure has legal consequences.

    In the next episodes, we will move step by step through this reconstruction. We will analyze the crisis of the economic paradigm, the transformation of immigration into a legal process, the role of conditional protection, the relevance of conduct, and finally the legal foundations of ReImmigration as an ordinary function of the State. The goal is not persuasion, but clarity. Because without clarity, immigration policy remains trapped between moralism and denial.

    This is not about being for or against immigration. It is about restoring governability through law.

    Thank you for listening.

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  • Quando la cultura prevale sulla legge: il caso britannico del matrimonio tra cugini

    Nel Regno Unito è riemerso un dibattito che, al di là del suo oggetto apparente, pone una questione di fondo che riguarda tutte le democrazie occidentali: fino a che punto lo Stato può – o deve – imporre limiti comuni quando una pratica culturale entra in tensione con l’ordine giuridico e con interessi pubblici rilevanti, come la salute o la coesione sociale.

    Il tema del matrimonio tra primi cugini, tradizionalmente ammesso dall’ordinamento britannico, è tornato al centro dell’agenda politica a seguito di proposte di riforma volte a introdurne il divieto. Non si tratta di una questione folkloristica o marginale. È, piuttosto, un caso emblematico di come il multiculturalismo, quando diventa principio assoluto, finisca per ridisegnare il rapporto tra legge, cultura e sovranità normativa.

    Nel corso del dibattito parlamentare, una posizione ha attirato particolare attenzione: quella del deputato indipendente Iqbal Mohamed, che ha pubblicamente contestato l’idea di un divieto legislativo. La sua presa di posizione è stata chiara: vietare il matrimonio tra cugini non sarebbe né efficace né desiderabile. Pur riconoscendo l’esistenza di rischi sanitari documentati, Mohamed ha sostenuto che la risposta non debba essere normativa, ma “soft”: informazione, screening genetici, sensibilizzazione culturale.

    Questa argomentazione merita di essere analizzata senza scorciatoie ideologiche. Il punto non è se i rischi genetici esistano – dato che nessuno, neppure i contrari al divieto, li nega apertamente – ma se lo Stato possa legittimamente tradurre quel rischio in una regola generale e vincolante. La risposta implicita che emerge da questa impostazione è negativa: quando una pratica è culturalmente radicata in determinate comunità, il diritto dovrebbe arretrare.

    È qui che il caso britannico assume una valenza paradigmatica anche per il pubblico italiano. Non siamo di fronte a una semplice discussione su un istituto del diritto di famiglia, ma a una concezione precisa del ruolo dello Stato. In questa visione, la legge non è più lo strumento attraverso cui si fissano standard comuni, ma un elemento negoziabile, che deve adattarsi alle pluralità culturali presenti sul territorio. La neutralità culturale diventa il criterio supremo, anche quando produce frammentazione normativa.

    Il problema è che una simile impostazione trasforma l’integrazione in una parola priva di contenuto giuridico. Se ogni pratica può rivendicare una legittimazione culturale, se la risposta pubblica si limita alla raccomandazione e all’accompagnamento, allora non esiste più un perimetro chiaro di ciò che è richiesto a chi vive stabilmente nello Stato. L’integrazione non è più adesione a un ordine giuridico comune, ma semplice coesistenza di sistemi paralleli.

    Il caso britannico mostra con chiarezza un meccanismo che conosciamo bene anche in Italia e in Europa: di fronte a pratiche percepite come “sensibili”, lo Stato sceglie di non scegliere. Rinuncia al conflitto normativo, evita la definizione di un limite e affida tutto a strumenti non vincolanti. Ma questa rinuncia ha un costo. Un ordinamento che smette di indicare ciò che è consentito e ciò che non lo è, smette anche di educare alla legalità come valore condiviso.

    Per chi osserva questi fenomeni dal punto di vista del paradigma Integrazione o ReImmigrazione, la lezione è netta. L’integrazione non può essere costruita sulla sospensione permanente della regola. O esiste uno standard comune, valido per tutti, oppure lo Stato accetta implicitamente la frammentazione. In questo secondo scenario, parlare di integrazione diventa una finzione linguistica: ciò che resta è solo la gestione amministrativa della diversità.

    Il dibattito inglese sul matrimonio tra cugini non riguarda, in definitiva, il passato o le tradizioni di alcune comunità. Riguarda il futuro dello Stato di diritto in società sempre più plurali. E pone una domanda che non può più essere elusa: fino a che punto siamo disposti ad accettare che la cultura prevalga sulla legge?

    Avv. Fabio Loscerbo
    Lobbista iscritto al Registro per la Trasparenza dell’Unione Europea – ID 280782895721-36

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  • Ordentliches Gericht Florenz, Entscheidung vom 30. Dezember 2025 (R.G. 788/2024)

    Komplementärer Schutz und ReImmigration: Wenn rechtlicher Schutz staatliche Souveränität stärkt

    In der europäischen Debatte über Migration besteht ein strukturelles Missverständnis, das den Rechtsstaat zunehmend belastet: die Gleichsetzung von rechtlichem Schutz mit einem dauerhaften Aufenthaltsrecht. Diese Vermischung untergräbt die Glaubwürdigkeit staatlichen Handelns und erschwert eine sachliche Migrationspolitik.
    Die Entscheidung des Ordentlichen Gerichts Florenz vom 30. Dezember 2025 im Verfahren R.G. 788/2024 setzt hier einen klaren rechtlichen Maßstab. Der vollständige Text der Entscheidung ist öffentlich abrufbar unter:
    https://www.calameo.com/books/00807977541b94e1f7da1

    Gegenstand der Entscheidung ist der sogenannte komplementäre Schutz, eine residuale Schutzform des italienischen Rechts, die auf verfassungs- und völkerrechtlichen Verpflichtungen beruht. Das Gericht stellt unmissverständlich klar, dass es sich dabei weder um eine allgemeine humanitäre Amnestie noch um einen verdeckten Mechanismus zur automatischen Aufenthaltsverfestigung handelt. Vielmehr ist der komplementäre Schutz als eng begrenztes Instrument konzipiert, das ausschließlich dann eingreift, wenn eine Rückführung zu einer unverhältnismäßigen Verletzung des Privatlebens führen würde.

    Besonders relevant für ein deutsches Publikum ist die methodische Herangehensweise des Gerichts. Der Richter verzichtet bewusst auf Automatismen. Weder der bloße Zeitablauf noch die Dauer eines Verwaltungs- oder Gerichtsverfahrens begründen für sich genommen einen Schutzanspruch. Entscheidend ist allein, ob eine tatsächliche, nachweisbare Integration in die Aufnahmegesellschaft vorliegt. Integration wird nicht vermutet, sondern muss durch konkretes Verhalten und objektive Umstände belegt sein. Der Schutz folgt damit der Verantwortung, nicht umgekehrt.

    Diese Argumentation fügt sich nahtlos in das aus dem deutschen Verfassungsrecht vertraute Prinzip der Verhältnismäßigkeit ein. Der Schutz des Privatlebens schließt staatliche Durchsetzung des Ausländerrechts nicht aus, sondern verlangt eine sorgfältige Abwägung im Einzelfall. Der komplementäre Schutz wird so zu einer Ausnahme, die einer besonderen Rechtfertigung bedarf, und nicht zu einer generellen Regel. Der Staat behält seine Handlungsfähigkeit, ohne seine Bindung an den Rechtsstaat aufzugeben.

    Genau an diesem Punkt berührt die Entscheidung das Paradigma der ReImmigration. ReImmigration bedeutet nicht die Ablehnung von Schutz oder die Relativierung grundlegender Rechte. Sie beruht vielmehr auf einem ordnungspolitischen Grundsatz: Integration ist ein realer sozialer Prozess, der Pflichten einschließt und nicht allein durch Anwesenheit entsteht. Wo Integration tatsächlich gelungen ist, greift der Schutz. Wo sie fehlt, wird die rechtliche und politische Legitimität der Rückführung wiederhergestellt. Ein System, das unterschiedslos schützt, verliert letztlich seine Durchsetzungsfähigkeit. Ein System, das differenziert schützt, stärkt seine Autorität.

    Die Entscheidung des Gerichts von Florenz zeigt, dass rechtlicher Schutz und staatliche Souveränität kein Widerspruch sind. Im Gegenteil: Eine strikt angewandte Schutzregelung erhöht die Legitimität staatlicher Rückführungsentscheidungen. Der Rechtsstaat bleibt handlungsfähig, gerade weil er seine Schutzinstrumente begrenzt und präzise einsetzt.

    Vor dem Hintergrund der deutschen Diskussion über Migration, Ordnung und gesellschaftlichen Zusammenhalt bietet diese Entscheidung eine wichtige Orientierung. Sie macht deutlich, dass Humanität und Durchsetzungskraft keine Gegensätze sind, sondern sich gegenseitig bedingen. Der komplementäre Schutz ist kein Hindernis für ReImmigration, sondern deren rechtliche Voraussetzung. Nur wer klar unterscheidet zwischen tatsächlicher Integration und bloßer Anwesenheit, kann Migration rechtstaatlich steuern.

    Avv. Fabio Loscerbo
    Rechtsanwalt – Italien
    Eingetragener Lobbyist im Transparenzregister der Europäischen Union Nr. 280782895721-36

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  • Europe’s Migration Crisis Is Not About Numbers. It’s About State Failure

    For years, Europe has described its migration crisis as a problem of scale. Too many arrivals. Too much pressure. Too little solidarity among states. But this narrative misses the real issue. Europe’s migration crisis is not primarily about numbers. It is about state failure.

    The European Union has built one of the most complex migration governance systems in the world. Detailed procedures. Shared databases. Allocation mechanisms. Border screening. Accelerated asylum processes. Return policies. On paper, it looks like a technocratic success. In practice, it has exposed a deeper weakness: the inability of the state to define, enforce, and sustain the conditions of lawful and stable presence.

    The EU’s new Migration and Asylum Pact doubles down on procedures. It focuses on who enters, how quickly decisions are made, and how efficiently people can be relocated or returned. What it does not address—deliberately—is what happens after admission. There is no coherent framework explaining who is expected to become part of European society, under what conditions, and with which obligations. Integration is mentioned, but never structured. It is treated as a downstream social issue, not as a pillar of state authority.

    This omission has consequences. When integration is not defined as a duty, it becomes optional. When it is optional, it stops functioning as a stabilizing force. The state can regulate entry, but it cannot govern presence. Over time, this produces parallel societies, legal ambiguity, and loss of institutional credibility. The result is not inclusion, but fragmentation.

    From an American perspective, this should sound familiar. The debate in the United States often focuses on border control versus humanitarian access. Europe shows what happens when you win the procedural battle but lose the civic one. You can process claims faster. You can expand databases. You can increase returns. But if you never establish integration as a condition of staying—clear, enforceable, and measurable—the system erodes from within.

    Europe did not lose control because it was too open. It lost control because it stopped demanding integration as a condition of permanence. Work alone became the implicit test of legitimacy. As long as someone was economically useful, deeper questions of language, civic loyalty, legal culture, and social norms were postponed indefinitely. This economic shortcut proved politically and socially unsustainable.

    The predictable reaction has been political backlash. As integration failed silently, insecurity grew visibly. Trust in institutions declined. Immigration became a catalyst for polarization rather than cohesion. Governments responded by tightening procedures even further, reinforcing borders and returns—treating symptoms rather than causes. The cycle repeats.

    This is why Europe should not be seen as a model to emulate, but as a warning to study. Migration systems fail not when states are compassionate, but when they are ambiguous. A functioning system requires more than efficient processing. It requires state authority exercised through clear expectations: who may stay, why, and under which obligations.

    Integration is not a moral slogan. It is a governance tool. When states abandon it, they do not get openness—they get instability. Europe’s experience demonstrates a hard truth: without integration as a binding condition, migration policy becomes reactive, brittle, and politically explosive.

    For the United States, the lesson is simple but urgent. Border security matters. Legal pathways matter. But without a clear integration framework grounded in civic obligation and rule adherence, even the most sophisticated system will fail. Not because it is too strict or too lenient—but because it no longer governs.

    Fabio Loscerbo
    Attorney at Law – Policy Advocate
    EU Transparency Register ID 280782895721-36

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  • Integrazione, seconde generazioni e ReImmigrazione: il caso di Bologna come dato di sistema

    L’episodio verificatosi nel centro di Bologna, tra via Rizzoli e via Indipendenza, conclusosi con l’arresto di un giovane di origine tunisina, regolarmente presente sul territorio nazionale ma già noto alle forze dell’ordine, non può essere liquidato come un fatto di cronaca isolato. La notizia, riportata da BolognaToday
    https://www.bolognatoday.it/cronaca/rissa-centro-bologna-via-rizzoli-indipendenza-arresto.html
    assume rilievo istituzionale proprio perché coinvolge un soggetto che, almeno sul piano formale, risulta già inserito nel sistema giuridico italiano.
    È questo il punto che merita attenzione. Non siamo di fronte a una persona irregolare, né a un soggetto appena giunto sul territorio, ma a un giovane che rientra pienamente nell’area delle cosiddette “seconde generazioni” o, comunque, di una presenza stabile e regolare. Il dato giuridico è semplice: la regolarità del soggiorno non coincide automaticamente con l’integrazione sostanziale. Confondere i due piani è uno degli errori strutturali che hanno accompagnato il dibattito pubblico degli ultimi decenni.
    Il tema dell’integrazione non può essere ridotto a una condizione amministrativa, né a un generico richiamo culturale. Integrazione significa adesione concreta alle regole della convivenza civile, rispetto dell’ordine pubblico, accettazione dei limiti posti dall’ordinamento giuridico. Quando un soggetto regolare, già destinatario di precedenti penali o di segnalazioni di polizia, manifesta una condotta reiteratamente incompatibile con questi presupposti, il problema non è più sociale o educativo, ma giuridico e istituzionale.
    Nel caso di Bologna, la rilevanza non risiede tanto nel singolo episodio di violenza, quanto nel fatto che esso si inserisce in un percorso già segnato da precedenti. Questo elemento sposta il baricentro della riflessione: non si tratta di fallimento dell’accoglienza, ma di fallimento dell’integrazione come processo obbligatorio. Ed è proprio qui che il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” mostra la propria funzione ordinaria, non ideologica.
    Le seconde generazioni rappresentano il banco di prova più delicato delle politiche migratorie. Sono il punto in cui lo Stato non può più rifugiarsi nell’alibi del tempo o della transitorietà. Se l’integrazione non si realizza neppure in presenza di stabilità, accesso ai diritti e permanenza regolare, allora è necessario prendere atto che la permanenza sul territorio non può essere incondizionata. Il diritto di rimanere non è un diritto assoluto, ma una posizione giuridica che presuppone comportamento conforme all’ordinamento.
    In questo quadro, la ReImmigrazione non è una misura punitiva né una risposta emergenziale. È uno strumento di governo del fenomeno, che interviene quando l’integrazione fallisce in modo strutturale e accertato. La sua funzione è ristabilire la coerenza del sistema, riaffermando che la permanenza nello Stato ospitante non è automatica, ma conseguenziale al rispetto delle regole fondamentali.
    Il caso di Bologna pone dunque una questione che le istituzioni non possono più eludere: fino a che punto è sostenibile una concezione dell’integrazione priva di obblighi effettivi? Continuare a considerare episodi come questo esclusivamente sul piano penale significa rinunciare a una visione sistemica. Il diritto penale interviene sul fatto, ma non governa il percorso. È il diritto dell’immigrazione che deve assumersi la responsabilità delle scelte di lungo periodo.
    In assenza di un nesso chiaro tra integrazione riuscita e diritto alla permanenza, il rischio è quello di trasformare la regolarità amministrativa in una sorta di scudo permanente, anche a fronte di comportamenti incompatibili con l’ordine pubblico. Il paradigma Integrazione o ReImmigrazione nasce proprio per evitare questa deriva, riportando il tema migratorio entro una logica di responsabilità reciproca.
    Il dato che emerge da Bologna non è eccezionale, ma emblematico. Ed è per questo che merita di essere letto non come cronaca locale, ma come segnale di una questione nazionale ed europea, che riguarda direttamente le seconde generazioni e il futuro delle politiche

    Avv. Fabio Loscerbo
    Avvocato del Foro di Bologna
    Lobbista iscritto al Registro per la Trasparenza dell’Unione Europea
    (ID 280782895721-36)

  • Immigrazione 2026: scenari normativi e politici in Italia, Europa e contesto globale

    Il 2026 rappresenta un passaggio rilevante per le politiche migratorie non perché segni l’avvio di una nuova stagione riformatrice, ma perché coincide con la piena operatività di scelte normative e politiche già compiute negli anni precedenti. In Italia, nell’Unione europea e nei principali ordinamenti occidentali, il dibattito sull’immigrazione si sposta progressivamente dal piano delle enunciazioni di principio a quello dell’attuazione concreta, della tenuta amministrativa e della capacità degli Stati di governare fenomeni complessi in modo ordinato e prevedibile.

    L’orizzonte del 2026 va dunque letto come un momento di verifica dei sistemi esistenti, più che come l’annuncio di nuovi modelli. È su questo terreno che emergono le tensioni tra integrazione, controllo dei flussi, permanenza regolare e gestione delle uscite dal territorio.

    Italia: programmazione degli ingressi e consolidamento della gestione amministrativa

    Nel contesto italiano, il riferimento centrale per il 2026 è costituito dalla programmazione triennale dei flussi di ingresso per lavoro adottata con il D.P.C.M. del 2 ottobre 2025. Con oltre centosessantamila ingressi autorizzati per il solo 2026, il sistema si muove lungo una traiettoria ormai consolidata, che punta a ricondurre l’ingresso degli stranieri entro canali regolari, programmati e funzionali alle esigenze del mercato del lavoro.

    Ciò che rileva, tuttavia, non è tanto il numero delle quote quanto il passaggio a una fase di piena applicazione del modello. Nel 2026 l’amministrazione è chiamata a gestire un volume significativo di procedure, verifiche e controlli, in un contesto caratterizzato da crescente digitalizzazione e da un coordinamento sempre più stretto tra prefetture, questure e altri soggetti istituzionali coinvolti.

    Questo processo comporta inevitabilmente una maggiore selettività amministrativa e una maggiore attenzione alla coerenza documentale, con effetti diretti sui tempi dei procedimenti e, verosimilmente, sull’aumento del contenzioso. Il sistema italiano, nel 2026, appare dunque impegnato soprattutto nella stabilizzazione delle regole esistenti e nella loro applicazione effettiva, più che nella sperimentazione di nuovi strumenti.

    Unione europea: il 2026 come anno di applicazione del Patto su migrazione e asilo

    A livello europeo, il 2026 assume un significato ancora più netto sotto il profilo giuridico. Le norme che compongono il Patto su migrazione e asilo, entrate in vigore nel giugno 2024, prevedono un periodo transitorio di due anni, al termine del quale diventano pienamente applicabili. Ciò colloca il giugno 2026 come data di avvio effettivo del nuovo assetto europeo in materia di gestione dei flussi, asilo e responsabilità tra Stati membri.

    Nel corso del 2026 gli Stati saranno quindi chiamati a dimostrare la propria capacità di attuare procedure di screening alle frontiere, meccanismi accelerati di esame delle domande di protezione, sistemi di registrazione e identificazione rafforzati, nonché il nuovo modello di solidarietà europea. Non si tratta più di una discussione politica astratta, ma di una verifica operativa che inciderà direttamente sulle prassi nazionali.

    Il focus dell’Unione, nel 2026, non sarà tanto sulla produzione normativa quanto sul monitoraggio dell’attuazione, attraverso cicli annuali di gestione della migrazione e valutazioni periodiche della pressione sui sistemi nazionali. È in questa fase che emergono le differenze strutturali tra gli Stati membri e le difficoltà di armonizzare modelli amministrativi profondamente diversi.

    Stati Uniti: continuità regolatoria e ruolo strutturale del giudice

    Negli Stati Uniti, il quadro per il 2026 appare segnato da una sostanziale continuità dell’approccio regolatorio. L’assenza di una riforma legislativa organica fa sì che la politica migratoria continui a essere costruita attraverso atti esecutivi, regolamenti delle agenzie federali e misure amministrative puntuali.

    Un elemento caratterizzante del sistema statunitense è il ruolo centrale del contenzioso giudiziario. Le decisioni delle corti federali incidono in modo diretto sulla durata e sull’efficacia delle misure adottate in materia di asilo, protezioni temporanee e criteri di ammissione. Nel 2026, questa dinamica appare destinata a consolidarsi, rendendo il sistema fortemente dipendente dall’interazione tra potere esecutivo e potere giudiziario.

    Il risultato è un quadro nel quale la stabilità delle politiche migratorie è spesso subordinata all’esito dei ricorsi, con effetti rilevanti sulla prevedibilità del sistema e sulla posizione giuridica dei singoli.

    Contesto globale: mobilità forzata come dato strutturale

    Sul piano globale, le proiezioni per il 2026 si inseriscono in una tendenza già evidente negli ultimi anni. Le stime degli organismi internazionali indicano un numero di persone forzatamente sfollate che supera stabilmente i centoventi milioni, a causa di conflitti armati, instabilità politiche, crisi economiche e fattori ambientali.

    La mobilità forzata non si presenta più come una sequenza di emergenze isolate, ma come un fenomeno strutturale destinato a incidere in modo permanente sui sistemi di asilo e sulle politiche di gestione dei flussi. Nel 2026, questa pressione continuerà a riflettersi sulle capacità di accoglienza degli Stati e sulla necessità di cooperazione con i Paesi di origine e di transito.

    Considerazioni di sintesi

    Nel suo complesso, il 2026 non appare come un anno di svolta improvvisa, ma come un momento di consolidamento e di prova per i sistemi migratori esistenti. Le regole sono già state scritte, i modelli sono stati definiti, e ciò che resta da verificare è la loro effettiva applicabilità.

    È in questa fase che le politiche migratorie mostrano la loro reale fisionomia, rivelando la capacità degli Stati di coniugare integrazione, controllo e gestione delle permanenze nel rispetto del quadro normativo. Il 2026 si configura così come un anno di responsabilità istituzionale, nel quale la distanza tra principi dichiarati e prassi operative diventa inevitabilmente visibile.

    Avv. Fabio Loscerbo
    Lobbista iscritto al Registro per la Trasparenza dell’Unione Europea
    (ID 280782895721-36)

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  • Capodanno a Roma, ambulanze sotto attacco: maranza, seconde generazioni e integrazione fallita

    La notte di Capodanno a Roma, segnata da bottiglie lanciate contro le ambulanze, petardi esplosi ad altezza d’uomo, borseggi e violenze diffuse, non è una semplice pagina di cronaca nera. È un fatto documentato, ricostruito dalla stampa nazionale e visibile anche attraverso numerosi filmati circolati sui social. Il Giornale ha descritto quanto accaduto parlando apertamente di caos, aggressioni e attacchi ai mezzi di soccorso
    (https://www.ilgiornale.it/news/nazionale/bottiglie-sulle-ambulanze-petardi-ad-altezza-uomo-e-borseggi-2589870.html).

    Alle parole si affiancano le immagini. Un video diffuso sulla piattaforma X mostra chiaramente scene di disordine e violenza nello spazio pubblico durante i festeggiamenti


    (https://x.com/cicalonesimone/status/2006514811367039228).
    Non si tratta di percezioni o interpretazioni: lo Stato arretra, e l’arretramento diventa visibile quando persino un’ambulanza, simbolo massimo della tutela della vita, viene presa di mira.

    Questo episodio non arriva dal nulla. È l’ennesima conferma di dinamiche già analizzate in precedenza su reimmigrazione.com. Già in occasione dei disordini verificatisi a Bologna, avevo evidenziato come il fenomeno dei cosiddetti maranza non potesse essere liquidato come devianza episodica, ma dovesse essere letto come espressione di un’integrazione strutturalmente fallita
    (https://reimmigrazione.com/2025/10/03/dai-disordini-di-bologna-al-fallimento-dellintegrazione-il-caso-dei-maranza-e-la-necessita-di-un-nuovo-paradigma/).

    Ancora prima, avevo ricostruito il fenomeno maranza come denuncia di un sistema incapace di pretendere il rispetto delle regole, sottolineando come l’assenza di conseguenze concrete producesse una normalizzazione del disordine e della violenza di gruppo
    (https://reimmigrazione.com/2025/06/08/il-fenomeno-maranza-denuncia-di-un-sistema-allo-sbando-e-necessita-di-un-nuovo-paradigma/).

    Il punto centrale, che il Capodanno romano rende impossibile continuare a ignorare, è che i protagonisti di queste dinamiche non sono migranti appena arrivati, ma giovani cresciuti in Italia, spesso appartenenti alle cosiddette seconde generazioni. La narrazione dominante continua a sostenere che nascere o crescere sul territorio nazionale equivalga automaticamente a essere integrati. I fatti dimostrano il contrario.

    Il termine “maranza”, al netto delle semplificazioni mediatiche, non identifica un’etnia o una provenienza nazionale. È una categoria comportamentale, una sottocultura fondata sulla logica del branco, sull’occupazione aggressiva dello spazio pubblico e sul rifiuto dell’autorità. Come ho già evidenziato analizzando il caso della moschea di Bologna e dell’imam diventato virale su TikTok, l’integrazione fallisce quando non viene interiorizzato il primato delle regole comuni
    (https://reimmigrazione.com/2025/06/22/la-moschea-di-bologna-e-limam-di-tiktok-il-caso-che-svela-lintegrazione-fallita/).

    Le seconde generazioni rappresentano oggi il grande tabù europeo. Per anni si è preferito raccontarle come una storia di integrazione automatica, evitando di riconoscere che l’integrazione non è un fatto anagrafico, ma un processo giuridico e culturale che può fallire. E quando fallisce, il fallimento è più grave, perché coinvolge lo Stato nel suo complesso: famiglia, scuola, istituzioni.

    L’integrazione non è un sentimento, né una concessione incondizionata. È un obbligo, fatto di regole, limiti e responsabilità. Senza obblighi e senza sanzioni, l’integrazione diventa una parola vuota. Ed è qui che si inserisce, in modo coerente e non ideologico, il paradigma Integrazione o ReImmigrazione.

    La ReImmigrazione non è una punizione collettiva, né una risposta emotiva alla cronaca. È uno strumento ordinario di governo, fondato su un principio elementare: chi rifiuta stabilmente il patto sociale non può pretendere di beneficiarne senza limiti. Questo vale anche per le seconde generazioni, quando il rifiuto delle regole diventa strutturale, reiterato e identitario.

    Il Capodanno di Roma non è un’eccezione. È l’ennesimo segnale di una linea che è già stata superata. Continuare a negarlo significa accettare che lo spazio pubblico venga progressivamente sottratto allo Stato. E quando lo Stato rinuncia a governare, non è più integrazione fallita: è rinuncia alla sovranità.

    Avv. Fabio Loscerbo
    Lobbista iscritto al Registro per la Trasparenza dell’Unione Europea
    ID 280782895721-36

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  • Protección complementaria y ReImmigración: por qué esta decisión judicial es clave para el Estado de Derecho

    Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast «Integrazione o ReImmigrazione».
    Soy Fabio Loscerbo, abogado italiano especializado en derecho de extranjería e inmigración.

    Hoy quiero explicar por qué una reciente decisión judicial dictada en Italia merece la atención del público español. Se trata de un decreto emitido el 30 de diciembre de 2025 por el Tribunal Ordinario de Florencia, relativo a la llamada protección complementaria. No es una resolución mediática ni ideológica. Precisamente por eso es importante.

    En el debate europeo sobre inmigración se ha consolidado en los últimos años una confusión peligrosa: la idea de que toda forma de protección jurídica implica necesariamente un derecho a permanecer de manera indefinida en el territorio. Esta confusión debilita al Estado, erosiona la confianza de los ciudadanos y hace políticamente inestable cualquier política migratoria. La decisión del Tribunal de Florencia ofrece una respuesta clara y jurídicamente sólida a esta deriva.

    El tribunal recuerda un principio fundamental: la protección complementaria no es una amnistía humanitaria general ni un mecanismo automático de regularización. Existe únicamente para evitar que una medida de expulsión provoque una vulneración desproporcionada del derecho a la vida privada. Se trata, por tanto, de una garantía jurídica excepcional, no de una regla general.

    Lo que hace especialmente relevante esta resolución para un público español es el método seguido por el juez. El tribunal rechaza cualquier automatismo. La mera permanencia en el territorio, el transcurso del tiempo o la duración del procedimiento no bastan por sí solos. La protección solo se concede cuando la persona interesada ha demostrado, mediante hechos concretos y verificables, que ha construido una vida real en la sociedad de acogida. La integración no se presume; debe acreditarse.

    Este razonamiento se apoya en el principio de proporcionalidad, bien conocido en el derecho español y en la jurisprudencia europea. El tribunal no niega el derecho del Estado a ejecutar las expulsiones, sino que exige que ese poder se ejerza dentro de los límites del Estado de Derecho. La protección complementaria se configura así como una excepción justificada, no como un obstáculo sistemático a la aplicación de la ley.

    Es precisamente aquí donde esta decisión se conecta con el paradigma de la ReImmigración. La ReImmigración no supone negar la protección ni relativizar los derechos fundamentales. Se basa en una lógica de coherencia jurídica y social: la integración es un proceso real que implica obligaciones y comportamientos, no una simple situación administrativa. Cuando la integración es efectiva, el derecho protege. Cuando no lo es, se restablece la legitimidad del retorno al país de origen.

    Un sistema que protege de manera indiscriminada termina perdiendo toda capacidad de expulsión. Un sistema que protege de forma selectiva, en cambio, refuerza tanto su humanidad como su autoridad. Eso es exactamente lo que demuestra el Tribunal de Florencia. Al aplicar la protección complementaria con rigor, el juez no debilita la soberanía del Estado; la consolida.

    Para España, donde la gestión de los flujos migratorios plantea crecientes desafíos jurídicos y políticos, esta decisión ofrece una lección clara. El control de la inmigración y la protección de los derechos no son objetivos contradictorios. Son dos elementos inseparables de un mismo orden jurídico equilibrado. Sin retornos efectivos, la integración pierde sentido. Sin protección jurídica, el Estado pierde legitimidad.

    Esta resolución nos recuerda que el verdadero Estado de Derecho no es ni permisivo ni arbitrario. Establece límites claros. Protege a quienes se integran de forma real. Y exige el retorno de quienes no lo hacen. Esa es, en esencia, la lógica de Integrazione o ReImmigrazione.

    Gracias por escuchar este nuevo episodio del podcast «Integrazione o ReImmigrazione».
    Soy Fabio Loscerbo.

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  • Florence Ordinary Tribunal, Decision of December 30, 2025 (R.G. 788/2024)

    Complementary Protection and ReImmigration: When Legal Protection Strengthens Sovereignty

    Florence Ordinary Tribunal, Decision of December 30, 2025 (R.G. 788/2024)

    Complementary Protection and ReImmigration: When Legal Protection Strengthens Sovereignty

    In Western democracies, immigration law often collapses under a false dilemma: either strict enforcement or unconditional protection. This binary approach has distorted public debate and weakened confidence in the rule of law. The decision issued on December 30, 2025, by the Florence Ordinary Tribunal, case number R.G. 788/2024, offers a more mature and legally coherent framework, one that may be particularly instructive for an American audience. The full text of the decision is publicly available at https://www.calameo.com/books/00807977541b94e1f7da1.

    The ruling concerns what Italian law defines as “complementary protection,” a residual form of legal safeguard grounded in constitutional and international obligations. The Tribunal makes an essential clarification: this form of protection is not a generalized humanitarian amnesty, nor a concealed pathway to permanent settlement. It is a narrowly tailored instrument, activated only when removal would result in a disproportionate interference with an individual’s private life, in violation of fundamental rights standards.

    What makes this decision particularly relevant beyond Italy is its method. The court rejects automatic assumptions and ideological shortcuts. Time spent in the country, procedural delays, or the mere filing of asylum claims are not treated as sufficient grounds for protection. Instead, the assessment focuses on whether the individual has built a real, verifiable life within the host society. Integration is not presumed; it must be demonstrated through concrete facts and sustained conduct over time. Protection, therefore, becomes the legal consequence of responsibility, not its substitute.

    This proportionality-based approach will sound familiar to American readers. It reflects the same constitutional logic that underpins judicial review in the United States, where rights are protected through contextual balancing rather than blanket rules. The Tribunal explicitly frames complementary protection as an exception justified only when the human cost of removal would clearly outweigh the public interest in enforcement. In doing so, it reinforces, rather than undermines, the authority of the State.

    This is where the decision aligns with the paradigm of ReImmigration. ReImmigration does not deny protection, nor does it advocate collective or indiscriminate returns. It rests on a simple but demanding principle: integration is an obligation, not an entitlement. Where integration is real and demonstrable, the law protects. Where it is absent, the legitimacy of return is restored. A system that protects everyone regardless of conduct ultimately loses the capacity to remove anyone. By contrast, a system that protects selectively preserves both its humanity and its credibility.

    The Florence Tribunal’s decision illustrates how legal protection can strengthen sovereignty rather than weaken it. By applying complementary protection rigorously and without ideological distortion, the court affirms that the State remains capable of enforcing immigration law while respecting constitutional and international limits. This balance is precisely what many Western democracies, including the United States, struggle to achieve.

    In the broader context of migration policy, the ruling sends a clear message. Legal protection is not the enemy of enforcement. On the contrary, it is the condition that makes enforcement politically defensible and morally legitimate. Complementary protection, when properly applied, does not obstruct ReImmigration. It completes it. Only by clearly distinguishing those who have integrated from those who have not can a democratic State maintain control of its borders without abandoning its legal and ethical foundations.

    Avv. Fabio Loscerbo
    Attorney at Law – Italy
    EU Transparency Register Lobbyist no. 280782895721-36

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  • Tribunale ordinario di Firenze, decreto 30 dicembre 2025, R.G. 788/2024

    Protezione complementare e ReImmigrazione: quando la tutela rafforza la sovranità

    Il decreto del Tribunale ordinario di Firenze – Sezione specializzata in materia di immigrazione, emesso in data 30 dicembre 2025 nel procedimento R.G. 788/2024, è stato pubblicato integralmente su Calameo ed è consultabile al seguente link:

    Calameo – Decreto Tribunale ordinario di Firenze, 30 dicembre 2025, R.G. 788/2024
    https://www.calameo.com/books/00807977541b94e1f7da1

    La decisione si inserisce in modo coerente nel quadro normativo risultante dalle riforme introdotte dal D.L. 130/2020 e, successivamente, dal D.L. 20/2023, chiarendo un punto che nel dibattito politico viene spesso eluso: la protezione complementare ex articolo 19 del Testo Unico Immigrazione resta una tutela costituzionalmente e convenzionalmente necessaria, ma non coincide con una stabilizzazione automatica dello straniero sul territorio nazionale.

    Il Tribunale adotta un’impostazione giuridicamente lineare e, per certi versi, esemplare. A seguito della rinuncia alle forme di protezione maggiore, il giudizio viene correttamente circoscritto alla sola protezione complementare, intesa come tutela residuale ma non marginale. Residuale perché opera quando non sussistono i presupposti dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria; non marginale perché affonda le proprie radici negli obblighi costituzionali e sovranazionali, in particolare nel diritto al rispetto della vita privata e familiare.

    Il decreto assume rilievo sistemico nel momento in cui chiarisce che la riforma del 2023 non ha espunto dall’ordinamento la tutela della vita privata e familiare dello straniero. Al contrario, essa ha restituito all’interprete un modello fondato sul bilanciamento concreto degli interessi in gioco, superando automatismi e tipizzazioni rigide. La protezione complementare torna così ad essere ciò che è sempre stata nella sua originaria funzione: una clausola di garanzia, applicabile caso per caso, sulla base di elementi seri e verificabili.

    Il fulcro motivazionale della decisione è nella valutazione del radicamento effettivo. Non rileva la mera presenza sul territorio nazionale né il semplice decorso del tempo procedimentale. Ciò che assume valore giuridico è l’inserimento reale nella comunità: attività lavorativa stabile e regolare, autonomia abitativa, conoscenza della lingua italiana, relazioni sociali consolidate, rispetto delle regole della convivenza civile. La tutela della vita privata viene così ancorata a dati oggettivi e documentati, non a presupposti ideologici o presunzioni astratte.

    È proprio questo approccio che rende il decreto perfettamente compatibile con il paradigma della ReImmigrazione. La ReImmigrazione non nega la tutela, ma la rende sostenibile. Uno Stato che protegge senza criteri perde legittimazione nel pretendere il rimpatrio di chi non ha titolo a restare. Uno Stato che applica la protezione complementare in modo rigoroso e selettivo, al contrario, rafforza la propria sovranità e rende giuridicamente difendibile il principio dell’alternativa: integrazione reale oppure ritorno nel Paese di origine.

    Il decreto del Tribunale di Firenze del 30 dicembre 2025 dimostra che la protezione complementare può funzionare come strumento di equilibrio. Da un lato, tutela chi ha costruito in Italia una vita autentica, la cui compromissione determinerebbe una violazione sproporzionata dei diritti fondamentali. Dall’altro, delimita con chiarezza l’area della protezione, sottraendola alla logica dell’accoglienza indistinta e priva di condizioni.

    Si tratta di una decisione che guarda al futuro, ma con solide radici nel diritto “di sempre”: quello fondato sul bilanciamento, sulla responsabilità individuale e sulla sovranità dello Stato. In questa prospettiva, la protezione complementare non è un ostacolo alla ReImmigrazione, ma il suo complemento necessario.
    Solo distinguendo chi si integra davvero da chi resta strutturalmente ai margini è possibile rendere esigibile, legittima e socialmente sostenibile una politica dei rimpatri.

    Avv. Fabio Loscerbo
    (lobbista – Registro per la Trasparenza dell’Unione Europea n. 280782895721-36)

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  • Restare non è automatico: il laboratorio della permanenza condizionata

    Benvenuti a un nuovo episodio del podcast Integrazione o ReImmigrazione.
    Io sono l’avvocato Fabio Loscerbo.

    Negli ultimi mesi, e in modo particolarmente chiaro con alcune sentenze del Tribunale di Bologna, il diritto dell’immigrazione italiano sta mostrando qualcosa che spesso sfugge al dibattito pubblico: la permanenza sul territorio non è più un fatto automatico, ma il risultato di una valutazione giuridica sempre più strutturata e selettiva.

    Quando parliamo di protezione complementare, molti continuano a immaginarla come una sorta di “zona grigia”, una tutela residuale, quasi umanitaria. In realtà, quello che sta emergendo nella giurisprudenza è qualcosa di diverso. La protezione complementare sta diventando il luogo in cui l’ordinamento decide, caso per caso, chi può restare e perché.

    I giudici non si limitano più a guardare da dove una persona proviene. Guardano chi è diventata. Guardano il lavoro, l’autonomia economica, la casa, le relazioni sociali, la conoscenza della lingua, il rispetto delle regole. Non esistono soglie magiche di anni. Non esiste un diritto a restare solo perché si è presenti. Esiste, invece, una verifica seria del radicamento.

    Questo è il punto chiave: restare non è automatico, ma neppure arbitrario.
    È condizionato.

    Ed è proprio qui che entra in gioco il paradigma Integrazione o ReImmigrazione. Non come slogan politico, ma come lettura giuridica di ciò che sta già accadendo. Se l’integrazione è reale, verificabile, consolidata, allora l’ordinamento riconosce un limite al potere di espulsione dello Stato. Se quell’integrazione non c’è, o non supera il vaglio giuridico, la permanenza non trova una base stabile.

    La protezione complementare è quindi un laboratorio. Un laboratorio silenzioso, fatto di sentenze, di motivazioni, di valutazioni individuali. È lì che si sta sperimentando un modello che supera sia l’accoglienza indiscriminata sia l’espulsione meccanica.

    Questo modello dice una cosa semplice, ma scomoda: l’integrazione conta, ma conta davvero. Non come parola d’ordine, non come principio astratto, ma come fatto giuridico. E quando l’integrazione diventa un fatto giuridico, allora anche la permanenza diventa una conseguenza, non un presupposto.

    Per questo parlo di permanenza condizionata. Non è una punizione, non è una concessione. È un patto implicito tra individuo e ordinamento: tu costruisci una vita conforme alle regole, io riconosco il tuo diritto a restare. Se quel patto non si realizza, il sistema prevede anche l’altra opzione.

    Ed è qui che Integrazione o ReImmigrazione smette di essere una provocazione e diventa una chiave di lettura del diritto vivente. Non è ciò che dovrebbe accadere in futuro. È ciò che sta già accadendo oggi, nei tribunali, spesso senza che ce ne rendiamo conto.

    Su questi temi continueremo a tornare, perché è qui che si gioca il futuro del diritto dell’immigrazione: non nei proclami, ma nelle regole applicate caso per caso.

    Grazie per aver ascoltato questo episodio di Integrazione o ReImmigrazione.
    Io sono l’avvocato Fabio Loscerbo.
    Alla prossima puntata.

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  • Más allá de la expulsión: cuando el derecho a permanecer es condicionado

    Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Integración o ReInmigración.
    Mi nombre es Fabio Loscerbo. Soy abogado italiano y lobista inscrito en el Registro de Transparencia de la Unión Europea, especializado en derecho de extranjería.

    Hoy quiero dirigirme directamente al público español para reflexionar sobre una cuestión central en el derecho migratorio contemporáneo: ¿el derecho a permanecer en un país es automático, o es el resultado de una valoración jurídica condicionada?

    En España, el debate en materia de extranjería suele estructurarse alrededor de una oposición clara. Por un lado, la autorización de residencia concedida por la administración. Por otro, las medidas de expulsión. El juez interviene principalmente para controlar la legalidad y la proporcionalidad de estas decisiones, especialmente a la luz del artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos.

    Sin embargo, lo que está emergiendo en la jurisprudencia europea es una lógica más compleja: la permanencia no como hecho, sino como consecuencia jurídica de una evaluación individualizada.

    La experiencia reciente de los tribunales italianos resulta especialmente ilustrativa. En varias resoluciones dictadas a finales de 2025, los jueces no se han centrado en la regularidad formal de la entrada o del permiso anterior, sino en una pregunta distinta: ¿la expulsión sería jurídicamente proporcionada teniendo en cuenta la vida construida por la persona en el territorio?

    El punto de partida es claro y también reconocible para el jurista español: la mera presencia en el territorio no genera, por sí sola, un derecho a permanecer. El tiempo no es suficiente. Lo determinante es la realidad del arraigo entendido en sentido jurídico.

    Los jueces valoran elementos concretos y verificables: la existencia de una actividad laboral estable, la autosuficiencia económica, la vivienda, las relaciones sociales y familiares, el conocimiento del idioma, el respeto de las normas y la ausencia de riesgos para el orden público. No existen umbrales temporales automáticos. Cada caso se analiza de manera individual y global.

    Si de esta valoración resulta que la expulsión supondría una injerencia desproporcionada en la vida privada o familiar protegida por el artículo 8 del CEDH, el poder del Estado para ejecutar la expulsión encuentra un límite jurídico.
    Si, por el contrario, estos elementos no concurren, la expulsión sigue siendo plenamente legítima.

    Esto es lo que podemos definir como un derecho de permanencia condicionado.

    En el ordenamiento italiano, esta lógica se materializa a través de una figura denominada protección complementaria. Más allá del nombre, lo relevante es su función: no se trata de asilo ni de una medida humanitaria discrecional, sino de una estabilización de la residencia basada en derechos fundamentales, derivada de una valoración judicial de proporcionalidad.

    Un aspecto clave es que, una vez constatados los requisitos, la concesión del permiso de residencia no se concibe como una facultad de la administración, sino como una consecuencia jurídica necesaria. La integración deja de ser un concepto político o social y se convierte en un hecho jurídicamente relevante.

    Esta perspectiva ofrece una lectura interesante también para el contexto español. Permite superar la alternativa entre regularización automática y expulsión sistemática, introduciendo una tercera vía, basada en el derecho, en el control judicial y en la responsabilidad individual.

    Es precisamente en este marco donde se sitúa el paradigma Integración o ReInmigración. No como consigna política, sino como descripción del derecho en acción. La integración se evalúa. Cuando es real y verificable, produce efectos jurídicos. Cuando no lo es, el sistema conserva plenamente su capacidad de ejecutar la expulsión.

    Lo que muestran hoy los tribunales europeos no es una renuncia al control migratorio, sino su refinamiento. La permanencia deja de ser automática y pasa a ser condicionada, revisable y jurídicamente fundamentada.

    Gracias por escuchar este episodio del podcast Integración o ReInmigración.
    Soy Fabio Loscerbo.
    Hasta el próximo episodio.

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