Nel Regno Unito è riemerso un dibattito che, al di là del suo oggetto apparente, pone una questione di fondo che riguarda tutte le democrazie occidentali: fino a che punto lo Stato può – o deve – imporre limiti comuni quando una pratica culturale entra in tensione con l’ordine giuridico e con interessi pubblici rilevanti, come la salute o la coesione sociale.
Il tema del matrimonio tra primi cugini, tradizionalmente ammesso dall’ordinamento britannico, è tornato al centro dell’agenda politica a seguito di proposte di riforma volte a introdurne il divieto. Non si tratta di una questione folkloristica o marginale. È, piuttosto, un caso emblematico di come il multiculturalismo, quando diventa principio assoluto, finisca per ridisegnare il rapporto tra legge, cultura e sovranità normativa.
Nel corso del dibattito parlamentare, una posizione ha attirato particolare attenzione: quella del deputato indipendente Iqbal Mohamed, che ha pubblicamente contestato l’idea di un divieto legislativo. La sua presa di posizione è stata chiara: vietare il matrimonio tra cugini non sarebbe né efficace né desiderabile. Pur riconoscendo l’esistenza di rischi sanitari documentati, Mohamed ha sostenuto che la risposta non debba essere normativa, ma “soft”: informazione, screening genetici, sensibilizzazione culturale.
Questa argomentazione merita di essere analizzata senza scorciatoie ideologiche. Il punto non è se i rischi genetici esistano – dato che nessuno, neppure i contrari al divieto, li nega apertamente – ma se lo Stato possa legittimamente tradurre quel rischio in una regola generale e vincolante. La risposta implicita che emerge da questa impostazione è negativa: quando una pratica è culturalmente radicata in determinate comunità, il diritto dovrebbe arretrare.
È qui che il caso britannico assume una valenza paradigmatica anche per il pubblico italiano. Non siamo di fronte a una semplice discussione su un istituto del diritto di famiglia, ma a una concezione precisa del ruolo dello Stato. In questa visione, la legge non è più lo strumento attraverso cui si fissano standard comuni, ma un elemento negoziabile, che deve adattarsi alle pluralità culturali presenti sul territorio. La neutralità culturale diventa il criterio supremo, anche quando produce frammentazione normativa.
Il problema è che una simile impostazione trasforma l’integrazione in una parola priva di contenuto giuridico. Se ogni pratica può rivendicare una legittimazione culturale, se la risposta pubblica si limita alla raccomandazione e all’accompagnamento, allora non esiste più un perimetro chiaro di ciò che è richiesto a chi vive stabilmente nello Stato. L’integrazione non è più adesione a un ordine giuridico comune, ma semplice coesistenza di sistemi paralleli.
Il caso britannico mostra con chiarezza un meccanismo che conosciamo bene anche in Italia e in Europa: di fronte a pratiche percepite come “sensibili”, lo Stato sceglie di non scegliere. Rinuncia al conflitto normativo, evita la definizione di un limite e affida tutto a strumenti non vincolanti. Ma questa rinuncia ha un costo. Un ordinamento che smette di indicare ciò che è consentito e ciò che non lo è, smette anche di educare alla legalità come valore condiviso.
Per chi osserva questi fenomeni dal punto di vista del paradigma Integrazione o ReImmigrazione, la lezione è netta. L’integrazione non può essere costruita sulla sospensione permanente della regola. O esiste uno standard comune, valido per tutti, oppure lo Stato accetta implicitamente la frammentazione. In questo secondo scenario, parlare di integrazione diventa una finzione linguistica: ciò che resta è solo la gestione amministrativa della diversità.
Il dibattito inglese sul matrimonio tra cugini non riguarda, in definitiva, il passato o le tradizioni di alcune comunità. Riguarda il futuro dello Stato di diritto in società sempre più plurali. E pone una domanda che non può più essere elusa: fino a che punto siamo disposti ad accettare che la cultura prevalga sulla legge?
Avv. Fabio Loscerbo
Lobbista iscritto al Registro per la Trasparenza dell’Unione Europea – ID 280782895721-36

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