Protezione complementare e ReImmigrazione: quando la tutela rafforza la sovranità
Il decreto del Tribunale ordinario di Firenze – Sezione specializzata in materia di immigrazione, emesso in data 30 dicembre 2025 nel procedimento R.G. 788/2024, è stato pubblicato integralmente su Calameo ed è consultabile al seguente link:
Calameo – Decreto Tribunale ordinario di Firenze, 30 dicembre 2025, R.G. 788/2024
https://www.calameo.com/books/00807977541b94e1f7da1
La decisione si inserisce in modo coerente nel quadro normativo risultante dalle riforme introdotte dal D.L. 130/2020 e, successivamente, dal D.L. 20/2023, chiarendo un punto che nel dibattito politico viene spesso eluso: la protezione complementare ex articolo 19 del Testo Unico Immigrazione resta una tutela costituzionalmente e convenzionalmente necessaria, ma non coincide con una stabilizzazione automatica dello straniero sul territorio nazionale.
Il Tribunale adotta un’impostazione giuridicamente lineare e, per certi versi, esemplare. A seguito della rinuncia alle forme di protezione maggiore, il giudizio viene correttamente circoscritto alla sola protezione complementare, intesa come tutela residuale ma non marginale. Residuale perché opera quando non sussistono i presupposti dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria; non marginale perché affonda le proprie radici negli obblighi costituzionali e sovranazionali, in particolare nel diritto al rispetto della vita privata e familiare.
Il decreto assume rilievo sistemico nel momento in cui chiarisce che la riforma del 2023 non ha espunto dall’ordinamento la tutela della vita privata e familiare dello straniero. Al contrario, essa ha restituito all’interprete un modello fondato sul bilanciamento concreto degli interessi in gioco, superando automatismi e tipizzazioni rigide. La protezione complementare torna così ad essere ciò che è sempre stata nella sua originaria funzione: una clausola di garanzia, applicabile caso per caso, sulla base di elementi seri e verificabili.
Il fulcro motivazionale della decisione è nella valutazione del radicamento effettivo. Non rileva la mera presenza sul territorio nazionale né il semplice decorso del tempo procedimentale. Ciò che assume valore giuridico è l’inserimento reale nella comunità: attività lavorativa stabile e regolare, autonomia abitativa, conoscenza della lingua italiana, relazioni sociali consolidate, rispetto delle regole della convivenza civile. La tutela della vita privata viene così ancorata a dati oggettivi e documentati, non a presupposti ideologici o presunzioni astratte.
È proprio questo approccio che rende il decreto perfettamente compatibile con il paradigma della ReImmigrazione. La ReImmigrazione non nega la tutela, ma la rende sostenibile. Uno Stato che protegge senza criteri perde legittimazione nel pretendere il rimpatrio di chi non ha titolo a restare. Uno Stato che applica la protezione complementare in modo rigoroso e selettivo, al contrario, rafforza la propria sovranità e rende giuridicamente difendibile il principio dell’alternativa: integrazione reale oppure ritorno nel Paese di origine.
Il decreto del Tribunale di Firenze del 30 dicembre 2025 dimostra che la protezione complementare può funzionare come strumento di equilibrio. Da un lato, tutela chi ha costruito in Italia una vita autentica, la cui compromissione determinerebbe una violazione sproporzionata dei diritti fondamentali. Dall’altro, delimita con chiarezza l’area della protezione, sottraendola alla logica dell’accoglienza indistinta e priva di condizioni.
Si tratta di una decisione che guarda al futuro, ma con solide radici nel diritto “di sempre”: quello fondato sul bilanciamento, sulla responsabilità individuale e sulla sovranità dello Stato. In questa prospettiva, la protezione complementare non è un ostacolo alla ReImmigrazione, ma il suo complemento necessario.
Solo distinguendo chi si integra davvero da chi resta strutturalmente ai margini è possibile rendere esigibile, legittima e socialmente sostenibile una politica dei rimpatri.
Avv. Fabio Loscerbo
(lobbista – Registro per la Trasparenza dell’Unione Europea n. 280782895721-36)

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