




C’è un punto che il dibattito pubblico sull’immigrazione continua ostinatamente a eludere: l’integrazione non è un fatto automatico né irreversibile. È un processo, e come tutti i processi giuridicamente rilevanti presuppone condizioni, comportamenti coerenti e, soprattutto, la condivisione minima dei valori fondamentali dell’ordinamento che accoglie. Quando questo presupposto viene meno, lo Stato non solo può intervenire, ma deve farlo.
La sentenza del TAR Lazio, pronunciata in camera di consiglio il 13 maggio 2025, offre un esempio emblematico di come l’ordinamento italiano, se letto senza ipocrisie, disponga già degli strumenti per affermare un principio semplice quanto politicamente scomodo: la permanenza sul territorio non è un diritto incondizionato, soprattutto quando entra in conflitto con la sicurezza collettiva.
Il caso riguarda un cittadino straniero già assolto in sede penale dalle imputazioni di cui agli artt. 270-quater e 110 c.p., ma destinatario di un decreto di espulsione ministeriale per motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato, corredato da un divieto di reingresso della durata di quindici anni. Il ricorrente ha tentato di fondare la propria difesa sull’asserita carenza di motivazione del provvedimento e sull’assenza di una condanna penale definitiva. È proprio qui che la sentenza compie un passaggio giuridico decisivo.
Il TAR ribadisce con chiarezza un principio che dovrebbe essere ovvio, ma che spesso viene deliberatamente confuso: il piano penale e quello amministrativo operano su logiche diverse. L’espulsione disposta ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 286/1998 e dell’art. 3 del d.l. 144/2005 non ha natura sanzionatoria, bensì preventiva. Non mira a punire un fatto già accertato oltre ogni ragionevole dubbio, ma a prevenire un rischio qualificato per la sicurezza dello Stato. Di conseguenza, lo standard probatorio non è quello penalistico, bensì quello della preponderanza dell’evidenza, il “più probabile che non”.
In questa cornice, il Collegio valorizza il giudizio prognostico di pericolosità sociale fondato su un complesso di elementi istruttori: il processo di radicalizzazione in chiave islamista, l’avversione dichiarata verso la cultura occidentale, i contatti con ambienti salafiti e soggetti già espulsi per motivi di sicurezza nazionale, la diffusione di materiale di propaganda jihadista e il ruolo attivo di collegamento con ambienti funzionali all’arruolamento. Elementi che, pur non sfociando in una responsabilità penale, sono ritenuti idonei a fondare un giudizio di pericolo attuale e concreto.
La sentenza è altrettanto netta nel delimitare il sindacato del giudice amministrativo: quando il legislatore affida al Ministro dell’Interno un potere connotato da alta discrezionalità, soprattutto in materia di sicurezza nazionale, il controllo giurisdizionale non può trasformarsi in una sostituzione del giudizio politico-amministrativo. Il limite è quello dell’illogicità manifesta, del travisamento dei fatti o della carenza assoluta di istruttoria. Limiti che, nel caso di specie, il TAR esclude puntualmente.
È qui che il collegamento con il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” emerge in modo quasi naturale. Questa decisione dimostra che l’ordinamento non è affatto disarmato di fronte a situazioni di radicalizzazione ideologica incompatibili con la convivenza civile. Dimostra anche che l’integrazione non può essere ridotta a una presenza formale sul territorio o alla mera assenza di condanne penali. L’integrazione è adesione sostanziale a un sistema di regole, valori e responsabilità. Quando questa adesione viene negata in modo strutturale, la ReImmigrazione non è una scorciatoia autoritaria, ma una risposta coerente dello Stato di diritto.
La sentenza del TAR Lazio, in definitiva, smonta due luoghi comuni duri a morire: che senza una condanna penale non si possa intervenire e che la sicurezza sia incompatibile con le garanzie. Al contrario, afferma che proprio la tutela avanzata della sicurezza collettiva giustifica l’anticipazione della soglia di intervento, purché fondata su un’istruttoria seria e su una motivazione logicamente strutturata.
È una pronuncia che va letta per quello che è: non un’eccezione emergenziale, ma la conferma che il principio “integrazione o ReImmigrazione” non è uno slogan, bensì una chiave di lettura già inscritta nel nostro sistema giuridico. Sta alla politica e all’amministrazione decidere se applicarla con coerenza o continuare a fingere che l’integrazione sia sempre e comunque irreversibile.
Avv. Fabio Loscerbo
Lobbista iscritto al Registro per la Trasparenza dell’Unione Europea – ID 280782895721-36

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