Articolo 8 CEDU, protezione complementare e ReImmigrazione: il laboratorio italiano come possibile modello europeo


Negli ultimi mesi si è aperto, a livello europeo, un dibattito che merita di essere ricostruito con precisione, perché spesso viene richiamato in modo approssimativo o ideologico.

Italia e Danimarca, insieme a un gruppo numeroso di altri Stati, hanno promosso un’iniziativa politica volta a sollecitare una revisione dell’attuale approccio con cui viene applicato l’articolo 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, in particolare nei casi di espulsione di cittadini stranieri responsabili di reati gravi. Non si tratta, allo stato, di una modifica formale della Convenzione, né di un emendamento già depositato. L’iniziativa consiste in una presa di posizione intergovernativa che chiede un diverso bilanciamento tra tutela della vita privata e familiare e esigenze di sicurezza pubblica, così come oggi elaborate dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo.

Il nodo politico e giuridico è noto. Negli anni, l’interpretazione dell’articolo 8 CEDU ha progressivamente attribuito un peso sempre più determinante ai legami familiari e al radicamento sociale dello straniero, fino a rendere, in molti casi, estremamente difficile – se non impossibile – l’esecuzione di provvedimenti di allontanamento, anche in presenza di condanne per reati di particolare gravità. È questa deriva applicativa che Italia e Danimarca intendono mettere in discussione: non la tutela in sé, ma la sua trasformazione in uno scudo pressoché automatico contro l’espulsione.

Chiarito questo quadro, è essenziale evitare un equivoco di fondo. Delimitare l’ambito applicativo dell’articolo 8 CEDU non significa negare i diritti fondamentali, né svuotare di contenuto la protezione della vita privata e familiare. Significa, piuttosto, ricondurre tale tutela a un bilanciamento serio, concreto e responsabile, che tenga conto anche del comportamento dell’interessato e della sua eventuale pericolosità sociale. Ed è proprio qui che l’esperienza italiana della protezione complementare assume un rilievo che va ben oltre i confini nazionali.

Nel sistema italiano, la protezione complementare – oggi ricondotta all’articolo 19 del decreto legislativo 286 del 1998 – non opera come una tutela automatica. Il giudice è chiamato a valutare in concreto se il rimpatrio possa determinare una violazione dei diritti fondamentali della persona, ma questa valutazione non è mai sganciata dall’esame del percorso individuale e, soprattutto, dall’eventuale pericolosità sociale. Non vi è alcuna presunzione di innocuità fondata sulla sola esistenza di un nucleo familiare o di un radicamento territoriale. Al contrario, l’integrazione viene letta nella sua dimensione sostanziale, non formale.

Questo dato è decisivo. Nel “laboratorio italiano”, la tutela che, a livello CEDU, viene spesso fatta discendere direttamente dall’articolo 8, viene invece canalizzata all’interno di uno strumento specifico, la protezione complementare, che consente un bilanciamento strutturato tra diritti individuali e interessi collettivi. In tale sede, la vita privata e familiare non è negata, ma viene valutata insieme ad altri elementi essenziali: il rispetto delle regole, la condotta penale, l’affidabilità sociale. È un modello che evita sia l’automatismo espulsivo sia l’automatismo protettivo.

In questa prospettiva, l’idea di delimitare l’articolo 8 CEDU, sostenuta da Italia e Danimarca, appare non solo condivisibile, ma anche incompleta se non viene accompagnata da una proposta costruttiva. La delimitazione della tutela non dovrebbe avvenire per sottrazione astratta, ma per ricollocazione funzionale. La protezione della vita privata e familiare dovrebbe trovare il suo spazio naturale all’interno di strumenti analoghi alla protezione complementare, diffusi e armonizzati a livello europeo, anziché essere affidata a un controllo giurisprudenziale ex post della Corte di Strasburgo.

Una simile evoluzione consentirebbe di ridurre la tensione tra Stati e Corte EDU, restituendo agli ordinamenti nazionali un margine di apprezzamento reale, ma al tempo stesso vincolato a valutazioni individualizzate e motivate. La sicurezza collettiva non verrebbe contrapposta ai diritti umani, bensì integrata nel loro esercizio responsabile. È un passaggio culturale, prima ancora che normativo, che segna un ritorno alla logica della responsabilità personale.

È su questo terreno che il paradigma della ReImmigrazione si innesta in modo coerente. La ReImmigrazione non nega l’integrazione, ma ne afferma il carattere condizionato. La permanenza sul territorio non è un diritto irreversibile, bensì l’esito di un patto giuridico e sociale. Chi dimostra, con la propria condotta, di non riconoscere le regole fondamentali della convivenza, perde il presupposto sostanziale della tutela. In questo senso, la protezione complementare rappresenta lo spazio giuridico in cui l’Europa può conciliare diritti, sicurezza e credibilità dell’ordinamento.

L’iniziativa di Italia e Danimarca, letta attraverso l’esperienza italiana, può dunque essere interpretata non come un arretramento sul piano dei diritti umani, ma come il tentativo di ricostruire un equilibrio sostenibile. Un equilibrio in cui la tutela dell’articolo 8 CEDU non venga abolita, ma resa compatibile con l’esigenza, altrettanto fondamentale, di garantire sicurezza, legalità e rispetto delle regole. È questa la direzione in cui il dibattito europeo dovrebbe muoversi, se vuole evitare che la protezione diventi sinonimo di impunità e che i diritti, svuotati di responsabilità, perdano la loro legittimazione sociale.

Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato – Lobbista presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione Europea
ID 280782895721-36

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