La protezione complementare continua a rappresentare uno degli istituti più delicati del diritto dell’immigrazione italiano, perché situata nel punto di incontro tra esigenze di tutela individuale, coesione sociale e valutazione della vita privata ai sensi dell’articolo 8 CEDU.
È un istituto che non nasce per sostituire le forme ordinarie di protezione, né per creare percorsi alternativi alla normativa sui soggiorni.
È invece lo strumento con cui l’ordinamento riconosce che, in alcuni casi, il rimpatrio determinerebbe un sacrificio sproporzionato sul piano della dignità, dell’identità personale e del radicamento sociale maturato nel territorio dello Stato.
Il recente decreto del Tribunale di Bologna, R.G. 11421/2024, emesso il 27 novembre 2024, si colloca esattamente in questo punto di equilibrio.
Il giudice, nel ricostruire i fatti e nell’analizzare la documentazione acquisita, attribuisce rilievo determinante al percorso di integrazione del ricorrente, inteso non come affermazione astratta, ma come realtà verificabile nella dimensione lavorativa, abitativa e relazionale.
Il ragionamento giuridico si sviluppa all’interno del quadro normativo dell’articolo 19 del Testo Unico Immigrazione, in cui la protezione complementare trova fondamento, e si armonizza con la giurisprudenza EDU in materia di vita privata e identità sociale consolidata.
La protezione complementare come riconoscimento dell’identità costruita
La vicenda esaminata dal Tribunale di Bologna mostra con chiarezza come la protezione complementare non sia uno strumento emergenziale, né un rifugio residuale per chi non rientra nelle ipotesi tipizzate della protezione internazionale.
È, piuttosto, il luogo giuridico in cui il percorso di integrazione diventa elemento valutativo concreto, capace di incidere sull’esito della procedura.
Quando il giudice affronta la comparazione tra la vita privata radicata in Italia e le condizioni di rientro nel Paese d’origine, non svolge un esercizio astratto, ma applica un criterio costituzionale di proporzionalità: se la persona ha costruito legami significativi, un’identità sociale riconoscibile e un contributo lavorativo stabile, l’interruzione brusca di questo percorso può risultare incompatibile con il nucleo essenziale dell’articolo 8 CEDU.
È proprio in questa prospettiva che la protezione complementare assume una funzione che oltrepassa il dato puramente procedurale e si avvicina a un giudizio sulla qualità della permanenza. Non basta essere presenti sul territorio: occorre dimostrare di aver trovato una collocazione sociale riconoscibile, non imposta dall’esterno ma frutto di un impegno personale.
L’integrazione come parametro sostanziale, non decorativo
Il decreto bolognese valorizza un aspetto che spesso sfugge nel dibattito pubblico: l’integrazione non è un’espressione di stile, né un concetto retorico utilizzato per attenuare la durezza dei provvedimenti amministrativi. È un parametro sostanziale, che richiede riscontri oggettivi.
Il percorso lavorativo, la stabilità abitativa, la capacità di costruire relazioni sociali significative e l’assenza di condotte pregiudizievoli costituiscono elementi che il giudice può verificare caso per caso, senza trasformare l’integrazione in un automatismo, ma riconoscendone la natura di indice della vita privata radicata.
In questo senso, la protezione complementare non si limita a proteggere la vulnerabilità, ma tutela la continuità dell’identità personale maturata in Italia. Il radicamento diventa allora una componente essenziale della valutazione, non un semplice contorno.
È un orientamento che trova fondamento nella giurisprudenza costituzionale e nella Corte EDU, laddove il concetto di “vita privata” comprende non solo la sfera affettiva, ma anche l’identità sociale costruita attraverso il lavoro, i rapporti e la partecipazione alla vita collettiva.
Il nodo politico-giuridico: l’integrazione come dovere e la ReImmigrazione come esito naturale
Se la protezione complementare tutela chi ha effettivamente costruito il proprio percorso di integrazione, la domanda che emerge sul piano sistemico è inevitabile: quale deve essere l’esito per chi, pur avendo vissuto in Italia, rifiuta l’integrazione? È qui che il paradigma Integrazione o ReImmigrazione offre una chiave interpretativa coerente con l’impianto normativo attuale.
L’integrazione non è un diritto unilaterale, ma il risultato di un impegno reciproco. Chi costruisce un percorso reale e verificabile ha titolo a essere tutelato, come riconosciuto dal decreto del Tribunale di Bologna; chi lo rifiuta consapevolmente non può pretendere una permanenza indefinita.
La protezione complementare, quindi, non è alternativa alla ReImmigrazione.
È il suo contraltare logico.
Da un lato, protegge chi ha dimostrato di appartenere al tessuto sociale italiano; dall’altro, delimita implicitamente l’ambito di applicazione della ReImmigrazione, che riguarda coloro che non manifestano alcuna adesione agli obblighi di integrazione.
Sono due percorsi distinti, ma coerenti, che condividono un unico presupposto: la responsabilità individuale.
Verso una politica migratoria coerente con i principi europei e con l’ordine costituzionale
Il decreto del 27 novembre 2024 conferma un orientamento che negli ultimi anni ha progressivamente assunto centralità: l’integrazione non è un dato neutro, ma una componente giuridicamente rilevante della vita privata.
La protezione complementare non si trasforma in uno strumento premiale, né in una scorciatoia per eludere i requisiti della protezione internazionale. Diventa, invece, il meccanismo attraverso cui l’ordinamento riconosce il valore di un percorso individuale.
In questo quadro, la ReImmigrazione non rappresenta una misura punitiva, ma l’esito naturale per chi non intende aderire agli obblighi che sostengono la convivenza civile.
È questa la direzione di una politica migratoria capace di coniugare tutela dei diritti, certezza delle regole e rispetto della coesione sociale.
La protezione complementare, nel suo equilibrio tra identità acquisita e necessità dello Stato di governare il fenomeno migratorio, rappresenta il banco di prova dell’integrazione reale.
Conclusione
La protezione complementare non indebolisce la ReImmigrazione, né la rende superflua. Ne definisce, al contrario, il perimetro applicativo. Se il ricorrente ha costruito un percorso di integrazione effettivo, l’ordinamento gli riconosce una tutela che impedisce il rimpatrio forzato. Se tale percorso non esiste, la ReImmigrazione diventa lo sbocco naturale e coerente del sistema.
Il decreto del Tribunale di Bologna offre una conferma autorevole di questa logica, collocando la protezione complementare nel punto esatto in cui la tutela della persona incontra il dovere di integrazione.
Avv. Fabio Loscerbo
Lobbyist – EU Transparency Register ID: 280782895721-36

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