Tribunale di Bologna, R.G. 12832/2024 (17.10.2025): la Protezione Complementare come conferma del paradigma ReImmigrazione

La decisione del Tribunale di Bologna del 17 ottobre 2025 (R.G. 12832/2024) consente di cogliere una dinamica spesso trascurata nel dibattito pubblico: il diritto italiano tutela l’integrazione autentica, ma proprio questa centralità dell’integrazione rende necessaria la definizione di un modello ordinato di ReImmigrazione per coloro che non instaurano alcun percorso significativo nel nostro Paese.

La protezione complementare, letta nella sua evoluzione normativa e giurisprudenziale, mostra chiaramente come il sistema distingua già oggi tra chi partecipa alla vita sociale italiana e chi rimane ai margini.

È una distinzione che funziona sul piano della tutela, ma che necessita di un corrispettivo speculare sul piano del governo dei flussi.

1. La decisione e il suo significato sistemico
Il provvedimento del Tribunale di Bologna, che ha riconosciuto la protezione complementare a un cittadino stabilmente presente in Italia da oltre un decennio, conferma la centralità del parametro dell’integrazione.

L’autorità giudiziaria ha rilevato la presenza di una rete familiare consolidata, un percorso lavorativo continuativo, una conoscenza adeguata della lingua e un grado di autosufficienza che rendeva sproporzionato l’allontanamento.

Si tratta di una lettura coerente con l’art. 19 del Testo Unico Immigrazione, nella formulazione introdotta dal decreto-legge n. 130 del 2020, che non si limita a richiamare formalmente l’art. 8 CEDU ma ne recepisce la logica sostanziale, fondata sulla tutela della vita privata e familiare quale insieme di relazioni radicate sul territorio.
La sentenza non introduce elementi di novità, ma fotografa con chiarezza il funzionamento attuale del sistema: l’Italia riconosce diritti aggiuntivi solo quando la persona dimostra, attraverso comportamenti verificabili, di avere costruito una vita reale nel Paese ospitante.

Il tribunale, nel caso di specie, non fa che applicare in maniera lineare questa impostazione.

2. L’aspetto trascurato: un sistema che premia l’integrazione richiede, per coerenza, un modello di ReImmigrazione
Il punto decisivo non risiede nella tutela concessa al ricorrente, bensì nell’implicazione che deriva da questa tutela.

Se il sistema riconosce che l’integrazione costituisce un limite sostanziale all’allontanamento, allora deve assumere un assetto altrettanto chiaro per i casi in cui tale integrazione non esiste.

Un ordinamento che valorizza percorsi autentici di inclusione sociale non può rimanere indeterminato di fronte a situazioni in cui il radicamento è assente o inesistente.

La discrezionalità, in questi casi, genera contraddizioni e produce spazi di marginalità che né la società né la persona interessata sono in grado di sostenere.
La sentenza del Tribunale di Bologna è, da questo punto di vista, illuminante perché mostra che il nostro diritto si fonda su criteri oggettivi, verificabili e non ideologici. Il lavoro regolare, la vita familiare stabile, l’autonomia abitativa e la partecipazione alla società sono indicatori che il diritto riconosce e tutela.

Ciò significa, però, che la permanenza in Italia non può essere priva di condizioni e che la mancanza di un percorso di integrazione non può essere considerata un elemento neutro.

La protezione complementare funziona perché si rivolge a un profilo specifico di persone; ma proprio per questo evidenzia che l’ordinamento non dispone ancora di un quadro altrettanto definito per i casi opposti.
Ed è qui che si comprende la necessità istituzionale della ReImmigrazione come politica pubblica.

Se il diritto premia l’integrazione, deve prevedere anche un percorso ordinato di rientro per chi non intende o non riesce a integrarsi. Non per ragioni punitive, ma per coerenza strutturale. La sentenza meticolosamente ricostruisce gli elementi dell’integrazione positiva. Resta tuttavia irrisolta la domanda speculare: che cosa accade quando tali elementi non sussistono?

3. Un ordinamento che evolve verso un binario duale: integrazione verificabile e rientro regolato
Il quadro europeo si sta già muovendo in questa direzione. Paesi come il Regno Unito, la Danimarca e l’Olanda stanno definendo modelli in cui l’integrazione è concepita come un dovere e non come un’opzione, con un corrispettivo di rientro assistito o imposto nei casi di mancato inserimento. L’Italia, attraverso pronunce come quella del Tribunale di Bologna, ha chiaramente consolidato la prima metà del modello; manca però un completamento sul piano istituzionale, amministrativo e normativo.
La sentenza dimostra che il diritto ha già definito gli indicatori dell’integrazione, individuando comportamenti che legittimano la permanenza.

È logico, sul piano sistemico, che tali indicatori possano anche definire i limiti oltre i quali la permanenza non è più giustificata.

La ReImmigrazione, in questo senso, non è un concetto ideologico, ma la naturale evoluzione di un sistema che ha ormai codificato la tutela dell’integrazione e che deve stabilire, per equilibrio interno, il destino delle situazioni in cui tale tutela non trova applicazione.

4. Conclusioni
La decisione del Tribunale di Bologna non solo ribadisce la protezione complementare per chi ha costruito una vita autentica in Italia, ma mostra, in maniera altrettanto significativa, la necessità di definire una cornice normativa e amministrativa di ReImmigrazione per tutte quelle situazioni che non rientrano nei parametri dell’integrazione.

Un sistema che riconosce diritti sulla base di comportamenti oggettivi non può lasciare indeterminate le conseguenze per chi tali comportamenti non li realizza.
La coerenza dell’ordinamento, la tutela della società ospitante e la credibilità delle politiche migratorie richiedono un modello che unisca le due dimensioni: protezione per chi si integra, ReImmigrazione per chi resta estraneo ai valori, alle regole e alle dinamiche della comunità nazionale.

La sentenza, senza dirlo esplicitamente, indica proprio questa direzione.

Avv. Fabio Loscerbo
Lobbista – Registro per la Trasparenza dell’Unione Europea, ID 280782895721-36

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