Il Tribunale di Bologna riconosce la protezione speciale: chi si integra ha diritto a restare

Il Tribunale di Bologna continua a tracciare una linea giurisprudenziale chiara: chi si è effettivamente integrato in Italia ha diritto a rimanere.

Nei giorni scorsi, tre diverse pronunce hanno accolto i ricorsi di cittadini stranieri, accertando la sussistenza dei presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19, comma 1.1 del Testo Unico Immigrazione.

Le decisioni, rese nelle cause iscritte ai numeri 14052/2023, 12984/2023 e 17192/2023, confermano l’approccio consolidato secondo cui il radicamento personale, familiare e lavorativo costituisce limite insuperabile al potere espulsivo dello Stato, in assenza di gravi motivi di ordine pubblico.

Integrazione effettiva, non formale

Il primo caso riguarda un cittadino nigeriano giunto in Italia nel 2006, con contratto a tempo indeterminato in un’azienda alimentare e con una moglie incinta regolarmente presente sul territorio. Il Tribunale ha sottolineato l’effettivo inserimento sociale, il possesso di titoli di studio e il radicamento economico. Di fronte a un simile percorso, l’allontanamento avrebbe costituito una lesione ingiustificata dei diritti fondamentali, protetti anche dall’art. 8 CEDU.

Il secondo ricorso è stato proposto da un cittadino egiziano arrivato nel 2022, già impiegato in modo stabile in Italia. Anche in questo caso, il Collegio ha riconosciuto la solidità del percorso integrativo, pur a fronte di un soggiorno relativamente recente.

La chiave è nella continuità lavorativa, nell’assenza di precedenti penali e nella rete sociale creata nel contesto italiano.

Il terzo provvedimento ha infine accolto la domanda di una cittadina marocchina residente in Italia dal 2019, che ha partecipato alla sanatoria del 2020, ha intrapreso percorsi lavorativi regolari ed è oggi autonoma sul piano abitativo ed economico.

Il Tribunale ha ribadito che la sua vita privata e familiare è ormai interamente costruita in Italia e che l’espulsione sarebbe contraria agli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato italiano.

Una protezione “sociale”, non “umanitaria”

La protezione speciale, così come delineata dal decreto legge n. 130/2020 e valorizzata dalle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 24413/2021, non è una misura discrezionale, ma un vero e proprio diritto soggettivo, attivabile ogniqualvolta vi sia un rischio di compromissione della vita privata e familiare del migrante, in caso di espulsione.

È una forma di tutela che guarda non al pericolo nel Paese d’origine, ma all’integrazione in Italia.

Non sostituisce lo status di rifugiato o la protezione sussidiaria, ma si affianca ad esse, offrendo una risposta giuridica a situazioni consolidate e radicate nella nostra società.

Integrazione o Reimmigrazione: la linea è tracciata

Queste decisioni rafforzano il cuore del paradigma che sostengo: integrazione o reimmigrazione.

Chi ha dimostrato con i fatti di voler diventare parte attiva della comunità italiana – attraverso il lavoro, l’educazione, il rispetto delle regole – deve poter restare, senza incertezza o precarietà giuridica.

Ma è altrettanto vero che chi rifiuta consapevolmente di integrarsi, chi rimane ai margini per scelta, chi viola sistematicamente le regole del vivere civile, non può vantare un diritto assoluto alla permanenza.

La protezione non può essere concessa per inerzia, né tollerata come pretesto. Deve essere il premio di un percorso, non una concessione automatica.

Conclusione

L’Europa non può più permettersi politiche migratorie senza criteri. Il diritto deve riconoscere chi si è radicato e al contempo prevedere forme ordinate di reimmigrazione per chi non ha alcun legame concreto con il territorio.

Il Tribunale di Bologna, con queste pronunce, ha scelto la strada del diritto responsabile.

È tempo che anche la politica europea raccolga il segnale e costruisca norme che garantiscano integrazione reale, sicurezza giuridica e rispetto reciproco.


Avv. Fabio Loscerbo
Lobbista iscritto al Registro per la Trasparenza dell’Unione Europea (ID 280782895721-36), in materia di Migrazione e Asilo

Commenti

Lascia un commento