Giorno: 2 Settembre 2026

  • New York, oltre 2.100 arresti ICE: la sicurezza è il bersaglio, l’irregolarità è il criterio

    Tra il 27 luglio e il 29 agosto 2026, l’Immigration and Customs Enforcement ha arrestato 2.197 cittadini stranieri nello Stato di New York nell’ambito dell’operazione “Rotten Apple”. Il Dipartimento per la Sicurezza interna ha presentato il risultato il 1° settembre come una vasta azione contro persone irregolari con precedenti per omicidio, stupro, sequestro, traffico di droga e appartenenza a gang.

    La tensione emerge dalle stesse parole dell’amministrazione. Da un lato il segretario Markwayne Mullin ha descritto gli arrestati come i “peggiori tra i peggiori”; dall’altro, rispondendo alla stampa, ha precisato che la presenza di una condanna penale non è una condizione necessaria: per l’ICE è sufficiente che la persona sia soggetta all’applicazione della legge migratoria. La cronaca locale di ABC7 New York ha registrato entrambe le affermazioni, insieme alla contestazione della governatrice Kathy Hochul, che chiede di conoscere quanti arrestati siano effettivamente autori di reati gravi.

    La distinzione giuridica è decisiva. L’Enforcement and Removal Operations identifica, arresta, trattiene e avvia alla rimozione gli stranieri ritenuti in violazione della normativa federale. Si tratta di enforcement migratorio, in larga parte amministrativo: l’arresto dell’ICE non equivale a una nuova condanna penale e non coincide automaticamente con l’espulsione eseguita. Tra il fermo, l’eventuale detenzione e il rimpatrio possono intervenire verifiche sullo status, domande di protezione, ricorsi e decisioni del giudice dell’immigrazione.

    Il conflitto con New York riguarda soprattutto la cooperazione tra autorità. Il Governo federale accusa Stato e città di ostacolare la consegna all’ICE delle persone già detenute localmente. I cosiddetti immigration detainers, disciplinati anche dall’art. 287.7 del titolo 8 del Code of Federal Regulations, consentono all’agenzia di chiedere che uno straniero potenzialmente rimovibile resti a disposizione per il trasferimento in custodia federale. Le politiche “sanctuary” limitano questa collaborazione; non cancellano però la competenza federale sull’immigrazione.

    L’operazione mostra un risultato reale quando sottrae alla circolazione persone condannate per violenze gravi o individuate come pericolose. In questi casi la protezione della collettività e l’esecuzione delle conseguenze migratorie della condanna sono obiettivi legittimi. Una politica di integrazione credibile non può ignorare la rottura radicale delle regole comuni rappresentata da omicidi, stupri o sequestri.

    Il problema nasce quando gli esempi più gravi vengono usati per definire l’intero gruppo. Il comunicato federale elenca singoli casi e rivendica oltre duemila arresti, ma non pubblica una ripartizione completa tra condannati, imputati, persone già destinatarie di un ordine definitivo di rimozione e soggetti fermati soltanto per irregolarità del soggiorno. Senza questa scomposizione non è possibile verificare quale quota dell’operazione abbia colpito minacce concrete alla sicurezza e quale abbia perseguito il più ampio obiettivo del controllo migratorio.

    Nel paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”, i due piani non devono essere confusi. Chi ha commesso reati gravissimi può essere avviato alla ReImmigrazione nel rispetto della valutazione individuale, delle garanzie processuali e del principio di non-refoulement. Chi è semplicemente privo di titolo resta assoggettato alla legge, ma non può essere trasformato retoricamente in assassino o stupratore per rendere più semplice il consenso all’espulsione.

    Il numero di arresti misura la capacità operativa dello Stato federale; non dimostra da solo né la sicurezza prodotta né la correttezza di ogni singolo procedimento. Se Washington vuole sostenere che 2.197 arresti hanno reso New York più sicura, deve pubblicare 2.197 ragioni verificabili.

    Avv. Fabio Loscerbo
    Avvocato Cassazionista

    Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione

    Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo

    ORCID: 0009-0004-7030-0428

    Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

  • Malesia, il visto multiplo si restringe a 31 nazionalità: quattro finalità, ma manca ancora la lista

    Dal 1° settembre 2026 la Malesia non rende più disponibile il Multiple Entry Visa a tutte le nazionalità. Secondo l’avviso pubblicato il 2 settembre dal Dipartimento dell’Immigrazione, il MEV è ora limitato ai cittadini di 31 Paesi e a quattro finalità: viaggi “fly & cruise”, affari, cure mediche e turismo matrimoniale.

    Il dato più rilevante è la direzione della marcia. Nel novembre 2023 il ministro dell’Interno aveva presentato il MEV fino a 30 giorni come una misura destinata a “tutti i turisti”, dentro un piano di liberalizzazione volto ad attrarre visitatori e investitori; il Governo aveva però già annunciato una verifica dell’efficacia e dei rischi di sicurezza. La ricostruzione del Malay Mail permette oggi di misurare la contraddizione: meno di tre anni dopo, l’accesso multiplo passa dall’apertura generalizzata alla selezione per passaporto e scopo del viaggio.

    Nel quadro amministrativo malese, il visto a ingressi multipli non equivale a un permesso di residenza. La disciplina generale pubblicata dall’Immigrazione lo distingue dal visto a ingresso singolo: consente più accessi nel periodo di validità, ma ogni permanenza resta normalmente limitata a 30 giorni e non è prorogabile. La novità non chiude quindi le frontiere e non trasforma automaticamente in irregolare chi non rientra nei nuovi requisiti; restringe una specifica facilitazione di mobilità ripetuta.

    È altrettanto importante non estendere la portata dell’annuncio oltre ciò che dice. L’avviso riguarda il MEV offerto attraverso MyVISA per le finalità indicate e non annuncia la soppressione dei permessi di lavoro, studio o soggiorno di lungo periodo, né dei programmi speciali disciplinati separatamente. Per i viaggiatori esclusi restano da verificare, in base alla cittadinanza e alla ragione del viaggio, l’esenzione dal visto oppure la possibilità di richiedere un ingresso singolo.

    La conseguenza pratica è tuttavia concreta. Chi usa la Malesia come snodo regionale per appuntamenti d’affari, percorsi sanitari o itinerari combinati dovrà dimostrare sia l’appartenenza a una nazionalità ammessa sia una finalità riconosciuta. La comodità di più ingressi diventa un beneficio selettivo, mentre per gli altri ogni nuovo viaggio può richiedere una procedura distinta.

    Qui emerge il punto debole del provvedimento. Nell’avviso pubblico esaminato non compare l’elenco delle 31 nazionalità e non sono precisati criteri di selezione, trattamento delle domande già presentate o regime dei visti già rilasciati. L’amministrazione invita semplicemente a pianificare il viaggio secondo la nuova politica e a consultare il portale MyVISA. Una misura efficace dal giorno precedente alla pubblicazione, ma priva nel medesimo avviso dei suoi elementi applicativi essenziali, trasferisce sui viaggiatori e sugli operatori il rischio dell’incertezza.

    La scelta può rispondere a esigenze legittime di controllo, prevenzione degli abusi e concentrazione delle facilitazioni sui flussi ritenuti economicamente utili. Ma senza dati sui risultati della liberalizzazione del 2023 e senza la lista ufficiale dei beneficiari non è ancora possibile valutarne proporzionalità ed efficacia. Il numero “31” comunica selettività; da solo non spiega perché alcuni passaporti siano affidabili e altri no.

    Non siamo davanti a una politica di integrazione o di ritorno, bensì alla regolazione dell’ingresso temporaneo. Proprio per questo il principio decisivo è più semplice: lo Stato può graduare le condizioni di accesso, ma deve renderle conoscibili prima che producano effetti. Una frontiera può essere selettiva; non dovrebbe essere opaca.

    Avv. Fabio Loscerbo
    Avvocato Cassazionista

    Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione

    Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo

    ORCID: 0009-0004-7030-0428

    Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

  • Il Giappone raddoppia i fondi per gli stranieri. Ma insieme all’integrazione finanzia anche i controlli

    Il Giappone raddoppia i fondi per gli stranieri. Ma insieme
    all’integrazione finanzia anche i controlli

    Il Giappone si prepara a destinare risorse senza precedenti alla gestione dell’immigrazione e della crescente presenza straniera. Il Ministero della Giustizia ha inserito nella propria richiesta di bilancio per l’anno fiscale 2027 una somma complessiva di 80,7 miliardi di yen, pari a circa 500 milioni di euro, destinata alle politiche migratorie e agli interventi rivolti agli stranieri residenti. La cifra è più che doppia rispetto allo stanziamento iniziale previsto per l’esercizio precedente.

    Occorre precisare che si tratta ancora di una richiesta formulata dal Ministero, destinata a essere esaminata dal Ministero delle Finanze prima dell’approvazione definitiva del bilancio. La scelta politica, tuttavia, appare già sufficientemente chiara: Tokyo non intende più considerare l’aumento della popolazione straniera come un fenomeno temporaneo, marginale o governabile esclusivamente attraverso le tradizionali procedure amministrative di ingresso e soggiorno.

    Secondo quanto riferito dal Mainichi Shimbun il 27 agosto 2026, la richiesta comprende 26,3 miliardi di yen per il sistema JESTA, la futura autorizzazione elettronica di viaggio giapponese; 4,4 miliardi per la digitalizzazione dei controlli migratori, compresi nuovi varchi dotati di riconoscimento facciale; 15,5 miliardi per le politiche di convivenza e integrazione, fra le quali rientrano l’insegnamento della lingua giapponese e delle conoscenze necessarie alla vita quotidiana; ulteriori 1,2 miliardi sarebbero infine destinati al contrasto del soggiorno irregolare e all’accelerazione dell’allontanamento delle persone raggiunte da provvedimenti definitivi di espulsione.

    Fonte: https://mainichi.jp/english/articles/20260827/p2g/00m/0na/006000c

    La notizia è particolarmente significativa perché mostra un approccio assai diverso da quello che continua a dominare in una parte rilevante dell’Europa. Il Giappone non sceglie fra controllo e integrazione, quasi che finanziare l’uno significhi necessariamente rinunciare all’altra. Considera invece i due elementi come parti della medesima politica pubblica.

    Si rafforzano i controlli prima dell’ingresso, si investe nella capacità amministrativa di conoscere chi entra e chi soggiorna, si accelera l’esecuzione dei provvedimenti nei confronti di chi non possiede più un titolo legittimo per rimanere; contemporaneamente, si destinano risorse considerevoli all’apprendimento della lingua e delle regole necessarie per vivere nella società giapponese.

    È un’impostazione che nasce dalla consapevolezza di una trasformazione ormai difficilmente reversibile. Anche il Giappone è attraversato da un grave declino demografico, dall’invecchiamento della popolazione e dalla crescente necessità di manodopera straniera. Per molto tempo il Paese ha cercato di rispondere a questa esigenza senza definirsi formalmente come una società di immigrazione. Oggi, tuttavia, l’aumento degli stranieri residenti e dei lavoratori provenienti dall’estero rende insufficiente quella tradizionale prudenza terminologica.

    Quando la presenza straniera diventa strutturale, infatti, non è più sufficiente disciplinare gli ingressi. Diventa necessario governare ciò che avviene dopo l’ingresso e impedire che l’immigrazione produca progressivamente comunità separate, unite al resto della popolazione soltanto dal luogo di residenza o dal rapporto di lavoro.

    La lingua assume, in questa prospettiva, un’importanza decisiva. Non rappresenta semplicemente uno strumento utile per trovare un impiego o rivolgersi agli uffici pubblici, ma costituisce la prima
    infrastruttura dell’appartenenza. Senza una lingua comune diventa più difficile comprendere le leggi, partecipare alla vita collettiva, seguire il percorso scolastico dei figli, instaurare relazioni al di fuori della propria comunità di origine e riconoscersi
    progressivamente nella società nella quale si è scelto di vivere.

    È significativo che il programma giapponese non si limiti
    all’insegnamento linguistico, ma comprenda anche l’acquisizione delle conoscenze necessarie alla vita quotidiana. Dietro questa espressione apparentemente amministrativa si trova un principio politico importante: l’integrazione non può essere affidata interamente alla spontaneità dei rapporti sociali, perché richiede la conoscenza concreta delle regole, delle istituzioni e dei comportamenti fondamentali della comunità ospitante.

    La scelta giapponese non deve essere idealizzata. Resta da verificare come verranno distribuite le risorse, quali risultati saranno effettivamente misurati e quale parte della richiesta sopravvivrà all’esame finanziario. Né può essere automaticamente trasferita in Europa, dove il quadro costituzionale, il sistema di protezione dei diritti e la storia delle migrazioni presentano caratteristiche differenti.

    Il dato politico, tuttavia, rimane.

    Tokyo sembra avere compreso che una società ordinata non si costruisce scegliendo alternativamente fra apertura e chiusura, fra accoglienza ed espulsione, fra tutela degli stranieri e sicurezza della
    popolazione. Si costruisce stabilendo regole differenti per situazioni differenti: controllo effettivo degli ingressi, integrazione concreta di chi soggiorna legalmente e ritorno di chi non possiede più le condizioni per rimanere.

    In Europa, invece, la discussione continua troppo spesso a essere prigioniera di una contrapposizione ideologica. Da una parte vi è chi considera sufficiente aumentare i controlli e i rimpatri, senza affrontare il problema dei milioni di stranieri che vivono
    legittimamente e stabilmente nel continente. Dall’altra vi è chi invoca l’integrazione come un diritto o come un generico obiettivo sociale, rifiutando però di definirne i contenuti, di verificarne gli esiti e di collegarla alla responsabilità individuale di chi sceglie di stabilirsi nel Paese.

    Il Giappone propone implicitamente una terza impostazione: investire nell’integrazione proprio perché si intende mantenere il controllo dell’immigrazione. La conoscenza linguistica, la comprensione delle regole e la convivenza ordinata non sono presentate come concessioni simboliche alla popolazione straniera, ma come condizioni necessarie per tutelare la coesione della società nel suo complesso.

    È precisamente su questo terreno che il caso giapponese si avvicina al paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”. Chi entra legalmente e partecipa realmente alla società deve poter trovare un percorso di stabilizzazione chiaro, verificabile e coerente. Chi rimane
    irregolarmente o è destinatario di un provvedimento definitivo di allontanamento non può invece essere assorbito indefinitamente attraverso la semplice tolleranza amministrativa dell’illegalità.

    La differenza rispetto alla visione economicista è evidente. Una politica puramente economica si limita a domandare quanti lavoratori stranieri siano necessari per compensare il calo della popolazione attiva. Una politica nazionale deve invece domandarsi quali
    conseguenze produrranno quegli ingressi sulla composizione della società, sulla scuola, sulle città, sui servizi pubblici e sulla capacità delle generazioni future di riconoscersi all’interno della stessa comunità.

    La decisione giapponese dimostra, almeno nelle intenzioni, che l’aumento dell’immigrazione non deve necessariamente comportare la rinuncia al controllo e che il rafforzamento dei controlli non deve necessariamente tradursi nell’abbandono dell’integrazione.

    È una lezione semplice, ma ancora largamente ignorata in Europa: uno Stato serio controlla chi entra, integra chi ha titolo per rimanere e rende effettivo il ritorno di chi deve lasciare il territorio. Se una sola di queste tre funzioni viene meno, la politica migratoria perde il proprio equilibrio e finisce inevitabilmente per produrre irregolarità, separazione sociale o entrambe.

    Avv. Fabio Loscerbo – Avvocato Cassazionista
    Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
    Lobbista Registro UE n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo ORCID: 0009-0004-7030-0428

    Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

  • Londra libera le carceri espellendo i detenuti stranieri: una scelta di buon senso che l’Europa ha dimenticato

    Nel suo primo intervento alla Camera dei Comuni da capo del Governo, il nuovo premier britannico Andy Burnham ha annunciato l’intenzione di aumentare il numero dei detenuti stranieri rimpatriati, inserendo la misura nel più ampio progetto di riforma del sistema penitenziario. La notizia è stata diffusa dal Prime Minister’s Office il 1° settembre 2026 e riguarda i cosiddetti foreign national offenders: cittadini stranieri condannati per reati commessi nel Regno Unito e destinati, quando ne ricorrano le condizioni giuridiche, all’allontanamento dal territorio nazionale.

    La proposta nasce da un problema concreto che non può più essere affrontato attraverso formule rassicuranti: le carceri britanniche sono sottoposte a una pressione crescente e lo Stato continua a utilizzare posti, personale e risorse pubbliche per trattenere persone che, una volta conclusa la vicenda penale o raggiunta la fase nella quale la legge ne consente il trasferimento, non hanno più titolo per rimanere nel Paese.

    Il principio affermato da Burnham è difficilmente contestabile. Se uno straniero, accolto o comunque ammesso sul territorio britannico, commette reati di gravità tale da determinare una condanna e la conseguente espulsione, la permanenza in Gran Bretagna non può trasformarsi in un diritto acquisito. Il titolo di soggiorno presuppone il rispetto dell’ordinamento che lo riconosce; quando questo rapporto viene gravemente infranto, lo Stato ha il diritto — e, in determinate circostanze, il dovere — di porvi termine.

    Naturalmente, l’espulsione non può diventare una scorciatoia utilizzata per eludere l’esecuzione della pena. Il condannato straniero non deve ricevere un trattamento più favorevole rispetto al cittadino britannico soltanto perché può essere rimpatriato. La questione consiste, piuttosto, nel coordinare l’esecuzione penale con l’allontanamento: mediante il trasferimento nel Paese di origine, l’applicazione dei programmi di rimpatrio anticipato previsti dalla legislazione britannica oppure l’espulsione immediatamente successiva al periodo di detenzione richiesto dalla legge.

    Il quadro giuridico del Regno Unito già contempla l’espulsione dei cittadini stranieri condannati. La sezione 32 dello UK Borders Act 2007 stabilisce, in linea generale, la deportazione dei cittadini stranieri condannati nel Regno Unito a una pena detentiva di almeno dodici mesi, ferme restando le eccezioni previste dalla legge, gli obblighi internazionali e la tutela dei diritti fondamentali. Esistono inoltre meccanismi che consentono l’allontanamento prima della conclusione integrale della pena, proprio per evitare che il sistema penitenziario continui a sostenere costi che potrebbero essere legittimamente trasferiti sullo Stato di cittadinanza.

    Il vero problema, dunque, non è l’assenza delle norme, ma la distanza che spesso separa la decisione di espulsione dalla sua esecuzione effettiva. Ricorsi, difficoltà nell’identificazione, mancata cooperazione consolare, assenza dei documenti di viaggio e ostacoli diplomatici possono prolungare per mesi o per anni la presenza del condannato sul territorio britannico. In altri casi, terminata la pena, lo straniero viene trasferito in un centro di trattenimento oppure rimesso in libertà nell’attesa che l’allontanamento diventi concretamente possibile.

    È in questa zona grigia che lo Stato perde autorevolezza. Una misura di espulsione che rimane sulla carta non protegge la collettività, non riduce la pressione sulle carceri e non produce alcuna conseguenza effettiva nei confronti di chi ha violato gravemente le regole della comunità nazionale. L’annuncio di Burnham avrà quindi valore soltanto se sarà accompagnato da accordi di riammissione funzionanti, procedure amministrative avviate prima della scarcerazione, identificazione tempestiva dei detenuti stranieri e capacità concreta di organizzare i rimpatri.

    Resta fermo il divieto di allontanare una persona verso un Paese nel quale correrebbe un rischio reale di persecuzione, tortura o trattamenti inumani e degradanti. Devono inoltre essere valutate, nei casi previsti, le condizioni familiari e la vita privata costruita nel Regno Unito. Ma queste garanzie, essenziali in uno Stato di diritto, non possono essere trasformate in un sistema di eccezioni talmente esteso da rendere ineseguibile ogni espulsione. La tutela individuale impone una valutazione rigorosa; non impone allo Stato di rinunciare preventivamente alla propria potestà di allontanamento.

    La scelta britannica rivela, ancora una volta, il cambiamento in corso nelle politiche migratorie occidentali. Dopo anni nei quali
    l’attenzione pubblica è stata concentrata quasi esclusivamente sull’ingresso e sull’accoglienza, numerosi governi stanno tornando a interrogarsi sulla permanenza: chi può rimanere, a quali condizioni e quali conseguenze devono derivare dalla violazione grave delle regole comuni.

    Il paradigma dell’“Integrazione o ReImmigrazione” parte precisamente da questo punto. La permanenza dello straniero non può essere considerata una condizione irreversibile, indipendente dal
    comportamento tenuto nel Paese ospitante. Chi rispetta le leggi, partecipa alla vita della comunità e intraprende un percorso effettivo di integrazione deve trovare istituzioni capaci di riconoscere e consolidare tale percorso. Chi, al contrario, manifesta attraverso gravi condotte criminali un radicale rifiuto delle regole comuni non può pretendere che la società ospitante continui a sostenerne indefinitamente la presenza.

    Espellere i detenuti stranieri che possono essere legittimamente rimpatriati non rappresenta una forma di ostilità verso
    l’immigrazione. Significa distinguere l’integrazione dalla semplice permanenza fisica e riaffermare che l’appartenenza a una comunità politica comporta diritti, ma anche responsabilità. Le carceri non possono diventare il luogo nel quale vengono occultate le conseguenze di una politica migratoria incapace di decidere chi debba restare e chi, dopo avere gravemente violato il patto di convivenza, debba tornare nel proprio Paese.

    La Gran Bretagna sembra averlo compreso. Ora dovrà dimostrare di saper trasformare l’annuncio in rimpatri effettivi.

    Avv. Fabio Loscerbo – Avvocato Cassazionista
    Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
    Lobbista Registro UE n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo ORCID: 0009-0004-7030-0428

    Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.