
Giorno: 23 febbraio 2026
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La sentenza del Tribunale Ordinario di L’Aquila, Sezione specializzata immigrazione, R.G. n. 2165/2023 (già R.G. n. 419/2025), emessa all’esito dell’udienza del 3 febbraio 2026 e depositata il 5 febbraio 2026: protezione complementare e paradigma “Integrazione e ReImmigrazione”
La sentenza del Tribunale Ordinario di L’Aquila, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione europea, R.G. n. 2165/2023 (già R.G. n. 419/2025), emessa all’esito dell’udienza del 3 febbraio 2026 e depositata il 5 febbraio 2026, si colloca in un momento di particolare tensione sistematica per la protezione complementare di cui all’art. 19, comma 1.2, del d.lgs. 286/1998.
La decisione assume rilievo non soltanto per l’esito favorevole al ricorrente, ma per l’impostazione metodologica adottata dal Collegio. Il Tribunale afferma testualmente che «il giudizio attiene alla spettanza del bene della vita e non già alla legittimità dell’atto», chiarendo che, in ragione della natura di diritto soggettivo della posizione dedotta, «i vizi che eventualmente affliggono il procedimento amministrativo non hanno autonoma rilevanza nel giudizio introdotto mediante ricorso al Tribunale».
Si tratta di un passaggio centrale. La protezione complementare non viene trattata come un mero controllo sulla correttezza dell’azione amministrativa, ma come verifica sostanziale della sussistenza dei presupposti per la tutela della vita privata e familiare. Il baricentro si sposta dall’atto alla persona, dal procedimento al radicamento.
Il Collegio affronta poi il nodo della riforma introdotta dal d.l. 10 marzo 2023, n. 20, convertito nella l. 5 maggio 2023, n. 50. Viene esclusa l’esistenza di una discontinuità tale da impedire la valutazione della documentazione prodotta successivamente all’entrata in vigore della novella. In tal senso, la sentenza richiama l’orientamento della Corte di Cassazione, Sez. I, sentenza 10 novembre 2025, n. 29593, secondo cui la revisione normativa «non ha determinato il venir meno della tutela della vita privata e familiare», permanendo l’obbligo di effettuare una valutazione di proporzionalità e di bilanciamento nel caso concreto Avv Fabio Loscerbo Protezione C….
Il Tribunale afferma inoltre che «Non essendovi dunque una discontinuità quanto alla normativa da applicare […] la documentazione prodotta dal richiedente, successivamente all’entrata in vigore del D.L. n. 20/2023, deve essere oggetto di doverosa disamina» Avv Fabio Loscerbo Protezione C….
In questo modo viene riaffermata una continuità costituzionale dell’istituto. La tipizzazione legislativa degli indici di integrazione può essere stata modificata, ma l’obbligo di bilanciamento imposto dall’art. 8 CEDU rimane invariato.
Nel caso concreto, il Collegio valorizza la presenza pluriennale sul territorio, i contratti di lavoro, le buste paga, la certificazione unica attestante un reddito significativo, la partecipazione a corsi di formazione e di lingua italiana, l’estratto contributivo INPS e l’assenza di elementi di pericolosità sociale Avv Fabio Loscerbo Protezione C…. L’allontanamento, secondo il Tribunale, avrebbe determinato la vanificazione degli sforzi compiuti e una lesione della vita privata e familiare del ricorrente.
È proprio in questa dimensione che la sentenza consente di leggere la protezione complementare come luogo giuridico privilegiato di verifica dell’integrazione. Non si tratta di una tutela automatica né di un espediente espansivo. Si tratta di un giudizio comparativo, fondato su elementi concreti e documentati.
Il collegamento con il paradigma “Integrazione e ReImmigrazione” emerge con evidenza. Se la permanenza sul territorio nazionale è subordinata a un bilanciamento che tenga conto del grado di radicamento sociale, lavorativo e relazionale, allora l’integrazione diventa criterio giuridico sostanziale, non mera formula politica. Essa costituisce il presupposto per la tutela; la sua assenza legittima, in un sistema coerente, l’attivazione di percorsi di rientro ordinati e conformi al diritto.
La sentenza del 5 febbraio 2026 non amplia indiscriminatamente l’area della protezione complementare. Al contrario, ne rafforza la struttura argomentativa: tutela dove vi è radicamento effettivo; esclusione dove il bilanciamento non deponga in tal senso. In questa prospettiva, la protezione complementare non è alternativa alla ReImmigrazione, ma ne rappresenta il contrappunto logico.
L’integrazione, verificata in sede giudiziale attraverso parametri oggettivi, diventa la linea di confine tra permanenza legittima e rientro necessario. È su questa linea che si gioca la credibilità del sistema.
Avv. Fabio Loscerbo
Lobbista – Registro per la Trasparenza dell’Unione Europea n. 280782895721-36
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Il modello spagnolo basta davvero? Immigrazione regolare e limite della leva economica
Nel dibattito pubblico sull’immigrazione si sta affermando una linea argomentativa sempre più diffusa: l’immigrazione regolare, se ben gestita e collegata al fabbisogno del mercato del lavoro, rappresenterebbe una leva di sviluppo economico. In questa prospettiva si colloca l’articolo pubblicato su 7Grammilavoro dal titolo “L’immigrazione regolare come leva di sviluppo economico: il caso spagnolo”, consultabile al seguente link:
https://www.7grammilavoro.com/limmigrazione-regolare-come-leva-di-sviluppo-economico-il-caso-spagnolo/L’articolo presenta la Spagna come esempio di gestione pragmatica e programmata dei flussi migratori, sottolineando come l’ingresso regolare di lavoratori stranieri abbia contribuito alla crescita del PIL, al sostegno di settori produttivi in carenza di manodopera e alla tenuta del sistema economico.
Si tratta di un’analisi che merita attenzione. È indubbio che l’immigrazione regolare, inserita in un quadro normativo chiaro e collegata a una domanda effettiva di lavoro, possa ridurre l’irregolarità, generare entrate fiscali e contribuire alla produzione di ricchezza. Il mercato del lavoro europeo, in particolare nei settori agricolo, turistico e dei servizi alla persona, registra in più contesti una domanda che non trova copertura interna.
Tuttavia, il punto centrale non è l’effetto economico immediato. Il punto è il fondamento giuridico e politico della permanenza.
L’articolo assume, implicitamente, che la funzionalità economica dell’immigrazione ne costituisca la principale legittimazione. Se il sistema produttivo cresce e il PIL aumenta, l’immigrazione è positiva. Se il fabbisogno è coperto, il modello funziona.
Ma una politica migratoria non può essere ridotta a una variabile congiunturale.
Lo sviluppo economico è per sua natura ciclico. Le esigenze del mercato cambiano. I settori produttivi si espandono e si contraggono. Se la permanenza stabile è fondata esclusivamente sulla leva economica, cosa accade quando la leva si indebolisce? Quando il ciclo economico si arresta? Quando il posto di lavoro viene meno?
È qui che il modello puramente economicista mostra il suo limite.
Una comunità politica non è un’impresa che assume forza lavoro in base al bilancio trimestrale. La permanenza sul territorio nazionale comporta diritti, doveri, stabilità giuridica, accesso al welfare, ricongiungimenti familiari, radicamento sociale. Non si tratta solo di occupazione, ma di appartenenza ordinamentale.
Nel paradigma che propongo – “Integrazione o ReImmigrazione” – il lavoro è una condizione necessaria, ma non sufficiente. L’integrazione è un processo strutturato che comprende conoscenza della lingua, rispetto delle regole, adesione ai principi costituzionali, stabilità sociale, assenza di pericolosità. È un patto.
Il modello spagnolo, così come descritto nell’articolo, appare concentrato soprattutto sulla fase di ingresso e regolarizzazione. Meno evidente è la dimensione della verifica nel medio-lungo periodo. Non basta programmare i flussi. Occorre strutturare un sistema di responsabilità reciproca.
Se l’integrazione funziona, la permanenza è legittima e stabile.
Se l’integrazione fallisce, deve essere prevista una via ordinata e coerente di rientro nel Paese d’origine.Questo non è un approccio ideologico, ma istituzionale. Non si tratta di negare il contributo economico dell’immigrazione regolare. Si tratta di evitare che l’utilità economica diventi l’unico criterio di legittimazione.
Il rischio di una politica fondata solo sulla leva economica è duplice: da un lato si produce precarietà strutturale, dall’altro si trasforma la questione migratoria in mera contabilità. Ma la stabilità di uno Stato si fonda su coesione, regole condivise e integrazione effettiva, non soltanto su indicatori macroeconomici.
Il caso spagnolo può offrire spunti utili sulla programmazione degli ingressi. Non rappresenta però, di per sé, un modello compiuto di integrazione verificabile e responsabilità istituzionale.
La domanda decisiva resta aperta:
vogliamo una politica migratoria guidata dal fabbisogno produttivo oppure un sistema fondato su un patto chiaro di integrazione?Senza integrazione strutturata, lo sviluppo rischia di essere solo temporaneo.
Senza responsabilità reciproca, la permanenza diventa automatica e irreversibile.Per questo la vera sfida non è scegliere tra apertura e chiusura.
La vera scelta è tra contabilità economica e integrazione ordinamentale.Ed è su questo crinale che si colloca la proposta: integrazione effettiva oppure ReImmigrazione ordinata.
Avv. Fabio Loscerbo
Lobbista – Registro per la Trasparenza dell’Unione Europea
ID 280782895721-36
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Continuing Legal Education on Complementary Protection: An Italian Perspective for a U.S. Legal Audience
In 2026 I am organizing a structured cycle of accredited legal training seminars in Bologna, officially recognized for continuing legal education by the Bar Council of Bologna, with the attribution of two CLE credits for each event, as formally communicated by the competent Commission of the Council.
Although these programs are designed within the Italian and European legal framework, the subject matter — complementary protection as a tool of migration governance — is of clear comparative interest for U.S. lawyers, scholars, policy analysts, and immigration practitioners.
The focus of the cycle is not limited to individual relief mechanisms. It addresses a broader structural question: how a legal system manages the tension between sovereign control of migration and the protection of fundamental rights. In European law, complementary protection (under Article 19 of the Italian Consolidated Immigration Act, Legislative Decree no. 286/1998) operates alongside refugee status and subsidiary protection, functioning as a constitutional and conventional safeguard rooted in human dignity, private and family life, and proportionality principles.
The first seminar examines complementary protection in Italian lower-court jurisprudence, analyzing interpretative trends, evidentiary standards, and the interaction between domestic courts and the European Court of Human Rights. Particular attention is devoted to proportionality analysis, integration as a legally relevant factor, and the balancing between public order concerns and protected private/family life.
The second seminar develops a systemic perspective: complementary protection as an instrument of migration governance. Here, the discussion moves beyond case-by-case litigation and explores a regulatory model based on a clear paradigm — integration as a condition of lawful permanence, and reimmigration as a lawful consequence where integration fails. The comparison with other European approaches, including the German debate on “remigration,” allows for a broader reflection on how constitutional democracies can reconcile control and rights without abandoning legal certainty.
The third seminar is entirely practical and procedural. It focuses on the drafting of complementary protection applications, evidentiary construction, administrative fact-finding, interaction with Territorial Commissions and Police Headquarters, and the strategic management of accelerated procedures. The premise is simple: in contemporary migration law, technical precision determines outcomes.
For a U.S. audience, these themes resonate with debates on Temporary Protected Status (TPS), withholding of removal, Convention Against Torture claims, and prosecutorial discretion. The structural question is comparable: how does a legal system institutionalize humanitarian safeguards without dissolving the rule-based architecture of immigration control?
Anyone in the United States — attorneys, academics, think tanks, graduate students, or policymakers — who is interested in comparative materials is welcome to contact me. Upon request, I can provide teaching materials, slides, and written handouts used during the seminars, including analytical frameworks and case-based methodological notes.
The objective is not ideological advocacy but legal clarity. Complementary protection, properly understood, is not an exception to migration governance. It is part of its architecture.
Avv. Fabio Loscerbo



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