Per lungo tempo la protezione complementare ha vissuto in una dimensione ambigua. Esisteva, ma non era nominata con la chiarezza sistemica che merita un istituto destinato a incidere sulla vita delle persone e sugli equilibri tra sovranità statale e diritti fondamentali. Era una tutela costruita nella prassi, consolidata nella giurisprudenza, spesso difesa nei ricorsi con argomentazioni fondate sull’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e sull’articolo 19 del Testo Unico sull’Immigrazione.
Oggi il quadro cambia.
Il suo inserimento espresso nel disegno di legge di riforma segna un passaggio decisivo: la protezione complementare non è più un esito interpretativo, ma una categoria normativamente riconosciuta. Non si tratta di una mera tecnica di coordinamento legislativo. È un riconoscimento politico e giuridico della sua centralità.
Questo dato assume un valore particolare se si guarda alla traiettoria degli ultimi anni. L’istituto è stato oggetto di riduzioni, riscritture, tensioni interpretative. In più occasioni si è tentato di ricondurre ogni forma di tutela entro schemi rigidi, alternativi e chiusi: o protezione internazionale piena, oppure allontanamento. Ma la realtà sociale e familiare ha imposto una lettura più complessa.
La protezione complementare è diventata il luogo di equilibrio. Ha consentito di evitare che l’applicazione meccanica delle regole producesse violazioni sproporzionate della vita privata e familiare. Ha rappresentato la risposta dell’ordinamento a situazioni che non rientravano nei presupposti classici dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria, ma che nondimeno meritavano tutela.
Il legislatore, ora, prende atto di questa evoluzione.
Il fatto che l’istituto venga collocato esplicitamente nel nuovo impianto normativo significa che non può più essere considerato un’eccezione o una concessione discrezionale. È parte dell’architettura del sistema. È una componente strutturale del modo in cui l’Italia intende gestire l’immigrazione nel quadro europeo.
Questo non implica un ampliamento indiscriminato delle tutele. Al contrario, l’esplicitazione normativa consente maggiore chiarezza, maggiore prevedibilità, maggiore responsabilità. Un istituto definito è un istituto governabile. La protezione complementare, sottratta all’ambiguità, può essere disciplinata in modo coerente con i principi costituzionali e con gli obblighi internazionali.
Vi è, inoltre, un elemento che merita di essere sottolineato. Il riconoscimento legislativo è anche il risultato di un percorso culturale e professionale sviluppato negli anni. Quando un istituto giuridico viene difeso in sede giudiziaria, analizzato nella dottrina, spiegato nel dibattito pubblico come elemento strutturale e non marginale, nel tempo incide sul legislatore. Il diritto vivente orienta il diritto scritto.
La protezione complementare entra così in una fase di maturità. Non più tutela implicita, ma categoria espressamente prevista. Non più soluzione residuale, ma strumento ordinato di equilibrio tra controllo dei flussi e tutela dei diritti fondamentali.
Il dibattito si sposterà ora sul terreno dell’attuazione concreta. Sarà necessario verificare come l’istituto verrà declinato, quali criteri applicativi saranno adottati, quale spazio effettivo verrà riconosciuto alla tutela della vita privata e familiare. Ma un punto è ormai fermo: la protezione complementare è entrata a pieno titolo nel lessico normativo del sistema.
Ed è da qui che occorre ripartire per costruire un modello migratorio serio, responsabile e coerente con i principi che fondano l’ordinamento.
Avv. Fabio Loscerbo
Lobbista – Registro per la Trasparenza dell’Unione Europea n. 280782895721-36



